Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37531 del 24/05/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37531 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SENATORE ROBERTO N. IL 26/11/1972
SENATORE ALFONSO N. IL 11/08/1992
SENATORE IVAN N. IL 05/07/1994
SENATORE CHRISTIAN N. IL 05/07/1994
SALSANO ALESSIO N. IL 04/08/1981
avverso la sentenza n. 1591/2016 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/06/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/05/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1(1 -, £),-)
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che ha concluso per é) ) 4- >)
Udito, per la parte civile, l’Avv
Data Udienza: 24/05/2018
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 giugno 2017 la Corte d’Appello di Salerno in riforma della
sentenza del GUP del Tribunale del 14 giugno 2017, preso atto, per quello che qui
rileva che gli imputati SENATORE Alfonso, SENATORE Roberto, SENATORE Ivan,
SENATORE Christian e SALSANO Alessio avevano rinunciato ai motivi di gravame
proposti con l’esclusione di quelli relativi alla sussistenza e alla qualificazione del
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/91, e per il solo SALSANO la
responsabilità per concorso nell’estorsione di cui al capo F), assolveva SALSANO
Alessio dal reato di cui al capo F) per non aver commesso il fatto, riqualificava
l’imputazione di cui al capo A) nel reato di cui all’art. 416 c.p., escludeva
l’aggravante di cui all’art. 7 e con le già concesse circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle residue aggravanti e la riduzione per il rito, rideterminava la pena.
Ricorrono per cassazione gli imputati deducendo:
1. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo sia per
quanto riguarda gli elementi strutturali, sia per quanto riguarda la
responsabilità soggettiva
2. Vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di bilanciamento in termini di
prevalenza, una volta esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 con riguardo a
SENATORE Alfonso, SENATORE Ivan, SENATORE Christian e SALSANO Alessio
che rispondono di un unico episodio con la conseguenza che agli stessi non può
applicarsi l’argomento utilizzato dalla corte Territoriale della “reiterazione delle
condotte delittuose”
3. Omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato nei
confronti di SENATORE Christian che ha avuto la stessa pena base dei
coimputati nonostante la sua condanna fosse per estorsione tentata e non
consumata
4.
Omessa motivazione in ordine agli aumenti per la ritenuta continuazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Manifestamente infondate sono le censure che i ricorrenti muovono alla motivazione
della impugnata sentenza con riguardo alla sussistenza del reato associativo,
giacché il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d’appello ad escludere il
carattere mafioso dell’organizzazione criminale in argomento, si rivela ampiamente
articolato e del tutto immune da incogruenze sul piano dello sviluppo logico
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PL/
reato sub A) ( art. 416 bis c.p.) e al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la
deduttivo anche con riguardo agli elementi necessari per affermare l’esistenza di un
autonomo organismo criminale dedito alla commissione di reati contro il patrimonio
(pagg. 26-27-30 provvedimento impugnato), non senza sottolineare, peraltro,
come le doglianze risultino generiche,in violazione di quanto prescritto dall’art. 581
c.p.p., lett. c).
Manifestamente infondata è anche la censura di vizio della motivazione in relazione
al giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche, in
suddette attenuanti i precedenti specifici di SENATORE Christian e SENATORE
Alfonso e la struttura criminale emersa dai fatti di SENATORE Ivan e SALSANO
Alessio. D’altro canto, il giudizio di comparazione è caratterizzato da una facoltà
tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto
nell’ipotesi in cui sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludere
nel caso di specie.
Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso considerato che per
giurisprudenza costante di questa Corte in tema di determinazione della pena nel
reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo
aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione
della pena-base, come è stato fatto nell’ambito della motivazione della pronuncia
impugnata che si è richiamata a tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p.
Fondato è invece il terzo motivo di ricorso.
Effettivamente, senza alcuna specifica motivazione, la pena base per SENATORE
Christian con riguardo alla tentata estorsione di cui al capo E) è stata fissata negli
stessi termini previsti per i coimputati che però rispondevano di estorsione
consumata. La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio alla
Corte d’Appello di Napoli per nuovo giudizio
Devono invece essere dichiarati inammissibili i ricorsi di SENATORE Roberto,
SENATORE Alfonso, SENATORE IVAN e SALSANO Alessio che devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2000,00
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SENATORE Christian limitatamente
al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per nuovo
giudizio sul punto, dichiara inammissibile il ricorso di SENATORE Christian nel resto.
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v
quanto il giudice di appello ha indicato come ostativi al giudizio di prevalenza delle
Dichiara inammissibili i ricorsi di SENATORE Roberto, SENATORE Alfonso,
SENATORE IVAN e SALSANO Alessio che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 2000,00 ciascuno a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deliberato in Roma il 24.5.2018.
Giovanna VERGA
Il Presidente
Piercajìiillo DAVIGO
Il Consigliere estensore