Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3753 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3753 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEMIRTAS HASAN N. IL 20/04/1968
avverso la sentenza n. 780/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Generale in persona el Dott.
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Udito, per la pa
Uditi dife•or Avv.

ivile, l’Avv

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/12/2012, la Corte di appello di Lecce, provvedendo
sull’appello proposto da Demirtas Hasan avverso la sentenza del G.I.P. del
Tribunale di Lecce che lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione
ed euro 1.360.000,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12,
comma 3, lett. a) e d), comma 3 ter lett. b) D. L.vo 286 del 1998, con l’ulteriore
aggravante di cui all’art. 4 legge 146 del 2006, in parziale accoglimento
dell’impugnazione, previa concessione delle attenuanti generiche riduceva la

Il ricorrente è accusato di avere trasportato a bordo di una barca a vela 41
cittadini extracomunitari; la barca a vela era stata bloccata dalla Guardia di
Finanza mentre si avvicinava alla costa nel territorio del Comune di Nardò; al
timone erano stati individuati l’odierno ricorrente e altro soggetto, giudicato
separatamente: si trattava degli unici soggetti muniti di documenti, riconosciuti
dai clandestini come gli unici componenti dell’equipaggio del natante. La
responsabilità del ricorrente, comunque, non è contestata.
La Corte, sulla base del racconto del viaggio fatto da due dei clandestini,
riteneva sussistente l’aggravante dell’avere operato nel delitto un gruppo
tra nsnaziona le.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Demirtas Hasan, deducendo la
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza
impugnata con riferimento alla conferma dell’aggravante di cui all’art. 4 legge
146 del 2006, contestata per avere dato un suo contributo al delitto un gruppo
criminale transnazionale.
Il ricorrente – che fin dall’arresto aveva ammesso la propria responsabilità davanti alla Corte territoriale, in sede di spontanee dichiarazioni, aveva riferito di
avere conosciuto solo il committente del trasporto, tale Memet Lasla; la Corte
aveva apprezzato tale ammissione, concedendo all’imputato le attenuanti
generiche negate dal primo giudice, ma aveva ugualmente confermato
l’aggravante.
Il ricorrente osserva che, per il rispetto del principio costituzionale della
responsabilità penale personale, è indispensabile che l’imputato abbia
conoscenza, aderisca e condivida il progetto del gruppo criminale transnazionale,
circostanza che non è affatto provata nel caso di specie.
Per di più, dal racconto dei due clandestini menzionati nella sentenza
impugnata, non emergeva affatto che il gruppo che aveva organizzato il loro
trasporto operasse in più stati, in quanto i predetti avevano raggiunto la Turchia

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pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 920.000,00 di multa.

con mezzi propri. La sentenza, inoltre, non aveva fornito alcuna motivazione in
ordine al carattere di stabilità e perduranza della presunta associazione
tra nsnazionale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La sentenza fornisce adeguata e niente affatto illogica motivazione per la
conferma dell’aggravante contestata.
In particolare viene evidenziato che l’esistenza di un gruppo organizzato
operante in più Stati poteva dedursi dalla circostanza che i migranti, nel corso
del loro viaggio di avvicinamento al porto turco da cui l’imbarcazione era salpata,
avevano avuto contatti con persone diverse in diversi Paesi, facenti parte della
più vasta organizzazione, e avevano pagato le somme concordate prima della
partenza; per di più i clandestini non provenivano dallo stesso Paese ed erano
stati fatti confluire al punto di partenza con percorsi differenti e con l’ausilio di
soggetti con ruoli diversi.
Un ulteriore aspetto evidenziato dalla Corte, a dimostrazione della
consapevolezza del ricorrente di far parte di una organizzazione transnazionale,
è costituito dal fatto che gli “scafisti” erano due, prevedendosi che si
alternassero alla guida: aspetto finale di un’organizzazione complessa ed
efficiente che operava in più Stati.

Nessuna contraddizione sussiste tra la concessione delle attenuanti
generiche e il mantenimento dell’aggravante di cui all’art. 4 cit.: l’atteggiamento
collaborativo dell’imputato valorizzato nella sentenza impugnata è stato
individuato nell’immediata ottemperanza all’ordine di fermarsi dato dalla nave
della Guardia di Finanza, nell’ammissione degli addebiti a lui mossi e nella
conferma data che anche l’altro conducente era coinvolto nel trasporto; ma la
Corte si è ben guardata dal ritenere che tutte le circostanze narrate dall’imputato
fossero vere e complete.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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CONSIDERATO IN DIRITTO

processuali.

Così deciso il 7 novembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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