Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37525 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37525 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELIGIA Simone, nato a Roma il 02/06/1983

avverso la sentenza emessa in data 19/09/2016 dalla Corte d’Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del DELIGIA, avv. Carla Giordano, che ha concluso riportandosi
ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/09/2016, la Corte d’Appello di Roma ha confermato
la sentenza emessa in data 18/02/2010 dal Tribunale di Roma, con la quale
DELIGIA Simone era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto
di ricettazione a lui ascritto (pena determinata in continuazione con i reati di
resistenza e lesioni per i quali era stato condannato, e già giudicato
irrevocabilmente con sentenza in data 22/07/2007: cfr. pag. 7 della richiamata
sentenza di primo grado).

Data Udienza: 23/05/2018

2. Ricorre per cassazione il DELIGIA, a mezzo del proprio difensore,
deducendo con un – primo motivo la nullità della sentenza per omessa notifica
all’imputato detenuto dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (e conseguente
nullità di tutti gli atti successivi). Si censura la motivazione con cui la Corte
d’Appello aveva disatteso il corrispondente motivo di appello, sia quanto alla
ritenuta irritualità dell’eccezione perché sollevata da difensore non formalmente
nominato di fiducia (assunto erroneo perché trattavasi di omessa notifica
all’imputato, che ben poteva essere dedotta anche da un sostituto nominato ex

“laconica”, per cui non vi era prova dello stato detentivo del DELIGIA al momento
della notifica.
Con un secondo motivo, il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione
quanto alla qualificazione giuridica del fatto, avuto riguardo al breve arco
temporale decorso dal furto dell’autovettura per cui è causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve anzitutto osservarsi che il ricorso
appare privo di specificità ed autosufficienza. La Corte territoriale ha escluso la
fondatezza dell’eccezione rilevando che dagli atti non era emerso che il DELIGIA
fosse detenuto nelle due date in cui vennero eseguite le notifiche dell’avviso ex
art. 415-bis cod. proc. pen.; sul punto, la difesa si è limitata a definire “laconica”
la motivazione, senza in alcun modo confutare il presupposto fattuale su cui si era
fondata la decisione della Corte territoriale, né tantomeno produrre o almeno
indicare documentazione utile a tal fine.
Si evidenzia peraltro, per completezza, che — dall’esame degli atti effettuato
dalla Corte, alla luce della natura dell’eccezione prospettata — emerge che
effettivamente il DELIGIA aveva nominato l’avv. Giordano, quale difensore di
fiducia, nel procedimento instaurato a seguito dell’arresto in flagranza per i delitti
di resistenza e lesioni, ma non anche in quello — evidentemente del tutto autonomo
– per la ricettazione dell’auto a bordo della quale egli si trovava al momento del
controllo. In tale procedimento, infatti, il DELIGIA aveva eletto domicilio presso la
propria abitazione, riservandosi la nomina del difensore di fiducia (cfr. verbale in
data 30/01/2007): ciò aveva determinato la nomina quale difensore di ufficio
dell’avv. Salvatore Comirato, al quale in data 30/01/2007 era stato notificato, ai
sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., l’avviso di conclusione delle indagini dopo
l’accertamento dell’impossibilità di notificare l’avviso al domicilio eletto per le

2

art. 97, comma 4, cod. proc. pen.), sia quanto all’affermazione, ritenuta


insufficienti indicazioni (cfr. la relata in atti). Del tutto infondata, pertanto, risulta
l’eccezione di Omessa notifica dell’avviso al DELIGIA.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Pur prospettando il vizio di
mancanza o contradditorietà della motivazione, la difesa finisce in realtà per
contrapporre una propria lettura delle risultanze in atti a quella recepita
concordemente dalle sentenze di primo e secondo grado: operazione
evidentemente non consentita in questa sede. Del resto, lungi dal risultare
mancante o contraddittoria, la motivazione della sentenza impugnata ha

l’accertata provenienza furtiva, il pieno possesso del veicolo in capo al ricorrente
(fermato per un controllo mentre era alla guida), la distanza temporale dalla
sottrazione dell’auto al legittimo proprietario (due giorni), l’insussistenza di
elementi in atti per affermare che il responsabile di tale sottrazione dovesse essere
identificato nel DELIGIA.
4.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di

inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 maggio 2018

Il Consi
Vittori

estensore
azienza

Il Presidente
Pierca illo Davigo

confermato la responsabilità del DELIGIA per la ricettazione dell’auto valorizzando

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