Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37523 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37523 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso propcnto da:
UNGUREANU Marius, nato a Marasesti (Romania) il 24/08/1989

avverso la sentenza emessa in data 24/03/2016 dalla Corte d’Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/03/2016, la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente
riformato la sentenza la sentenza emessa in data 22/09/2011 dal Tribunale di
Roma, con la quale UNGUREANU Marius era stato condannato alla pena di giustizia
(unitamente a CIOBANU Razvan Gheorghe e CHETROIU Juliu Cesar) in relazione
al delitto di ricettazione aggravata in danno di PINTEA Ionut, a lui ascritto in
concorso con i predetti e con altri due soggetti separatamente giudicati (di cui uno
minorenne).

Data Udienza: 23/05/2018

In particolare, la Corte d’Appello ha concesso all’UNGUREANU le attenuanti
generiche prevalenti, rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando
nel resto.
2. Ricorre per cassazione l’UNGUREANU, a mezzo del proprio difensore,
deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 156 cod. proc. pen. e nullità del decreto di
irreperibilità. Si lamenta che quest’ultimo era stato emesso in data 19/03/2009
senza le previe ricerche presso l’Amministrazione carceraria centrale, che

notifica dell’avviso ex art. 415-bis. cod. proc. pen. era conseguentemente affetta
da nullità.
2.2. Violazione degli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. Si censura l’acquisizione
ex art. 238, conma 3, cod. proc. pen. del verbale di arresto dei coimputati
minorenni ION Nicolae e PASCU Adrian, trattandosi di atto contenente anche atti
ripetibili (quale l’annotazione che riportava dichiarazioni di condomini non meglio
indentificati).
2.3. Vizio di motivazione e travisamento della prova. Si censura l’affermazione
di responsabilità, motivata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, da
ritenere illogiche e contraddittorie. Si deduce tra l’altro che il PINTEA aveva
dapprima parlato di un’aggressione subita da quattro e non cinque connazionali, e
non aveva descritto alcuna condotta violenta ascrivibile all’UNGUREANU, peraltro
identificato attraverso una individuazione fotografica ma senza previa descrizione
fisica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso

inammissibile.

2. Privo delle necessarie connotazioni di specificità ed autosufficienza è il
primo motivo, non avendo il ricorrente allegato alcuna documentazione a sostegno
di quanto dedotto (con particolare riferimento al dedotto stato di detenzione
all’epoca dei fatti), né ha in alcun modo offerto elementi idonei a confutare il
condivisibile rilievo della Corte d’Appello, secondo cui «la nullità conseguente
all’omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, è a regime intermedio,
e, pertanto, deve essere eccepita o rilevata d’ufficio prima della deliberazione della
sentenza di primo grado» (Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Di Giovanni, Rv.
262821).
3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche per ciò che riguarda il
secondo motivo. Quersta Suprema Corte ha invero anche di recente affermato che
«nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un
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avrebbero consentito di acclarare che l’UNGUREANU era all’epoca detenuto: la

elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di
inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto
elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di
prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante
la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico
convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv.
269218). Nella specie, tale onere non è stato assolto dal ricorrente, ciò che impone
di ritenere inammissibile il motivo di ricorso con cui è stata dedotta l’inutilizzabilità

4. Per ciò che riguarda l’ulteriore motivo, è opportuno ricordare il consolidato
indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione,
non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua
mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o
con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su
aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono
inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la
mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così
come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori
da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a
conclusioni differ’enti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore
della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015,
O., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017,
De Marte). Altrettanto consolidata è poi l’affermazione per cui è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di
merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in
quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso
la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018,
Andolina; in senso analogo Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
In tale condivisibile ottica interpretativa, le censure difensive finiscono per
censurare il merito della valutazione delle risultanze acquisite, concordemente
espresso dai giudici di primo e di secondo grado, secondo i quali l’UNGUREANU era
uno dei malviventi che pose in essere le condotte estorsive in danno del PINTEA
(il quale lo vide anche il giorno successivo, al momento della consegna del danaro
prelevato in banca nelle mani dei complici: cfr. pag. 2 della sentenza di primo
grado), ed era stato in particolare identificato dalla persona offesa come il soggetto
che, nel corso del pestaggio finalizzato ad estorcergli le somme di danaro, lo aveva
minacciato con una forchetta alla gola e con un coltello (cfr. pag. 4).
Manifestamente infondato è infine il rilievo concernente le modalità del
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del verbale di arresto dei coimputati minorenni dell’UNGUREANU.

riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa, avendo la gurisprudenza
di questa Corte chiarito, in più occasioni, che «l’individuazione fotografica non deve
essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata,
trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di
persona» (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302).
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di
inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 maggio 2018

Il Consig e,( estensore
Vittoric

zienza

Il Presidente
Pierca llo Davigo

processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

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