Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37522 del 23/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37522 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BASSAM Abdellatif, nato in Marocco il 27/09/1974

avverso la sentenza emessa in data 24/02/2014 dalla Corte d’Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/02/2014, la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente
riformato la sentenza la sentenza emessa in data 26/11/2008 dal Tribunale di
Roma, con la quale BASSAM Abdellatif era stato condannato alla pena di giustizia
in relazione ai delitti di riciclaggio e falso per soppressione a lui ascritti,
rispettivamente, ai capi A) e B) della rubrica.
In particolare, la Corte d’Appello ha annullato senza rinvio la sentenza quanto
al capo B), per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione; ha

Data Udienza: 23/05/2018

concesso le attenuanti generiche rideterminando il trattamento sanzionatorio
quanto alla residua imputazione, confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione il BASSAM, a mezzo del proprio difensore,
deducendo con in primo motivo insufficienza e illogicità della motivazione posta a
sostegno della condanna, censurando tra l’altro la valorizzazione del possesso, da
parte del ricorrente, di altre targhe e targhette di telaio.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per ciò ;The riguarda il primo motivo, deve anzitutto richiamarsi il
consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di motivi di ricorso per
cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi
dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando
mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per
cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività,
l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando
non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei
significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto
per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità,
dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809
del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935
del 21/06/2017, De Marte). Altrettanto consolidata è poi l’affermazione per cui è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reite;azione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n
17147 del 28/03/2018, Andolina; in senso analogo Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Nella specie il ricorrente, pur prospettando formalmente censure di legittimità,
finisce per censurare il merito della valutazione operata concordemente dai giudici
di merito, che hanno fondato l’affermazione di penale responsabilità sul possesso
del mezzo di provenienza furtiva in capo al BASSAM, sulla accertata sostituzione
delle targhe del veicolo, sulla disponibilità di ulteriori targhe nonché sulla
irrilecanza dell’atteggiamento collaborativo, assunto quando già il ricorrente era

2

dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006.

stato indicato (dal proprio padrone di casa) come l’utilizzatore del furgone per cui
è causa.
3. Inammissibile è è anche il secondo motivo, dovendo trovare applicazione il
principio per cui «nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello in
ordine all’applicabilità o meno dell’indulto, l’imputato non ha interesse a ricorrere
per cassazione, potendo ottenere l’applicazione del beneficio in sede esecutiva ed
essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della
cognizione» (Sez. 2., n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 258073).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di

inammissibilità del ricorso, e la condanna del BASSAM al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 maggio 2018

Il Consiglr 1 estensore
Vittorio az . enza

Il Presidente
Pierca illo Davigo

4.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA