Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37521 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37521 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti nell’interesse di:
1) NUCARA Alessandro, nato a Reggio Calabria il 05/08/1959
2) MARTINO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 25/09/1963
3) JOHNSON Marco Stefano, nato a Milano il 01/04/1962
4) MARTINO Domenico, nato a Reggio Calabria il 28/11/1966
5) DEUSCIT Giovanni, nato a Francoforte (Germania) il 06/08/1973

avverso la sentenza emessa il 17/10/2016 dalla Corte d’Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimo
Galli, che ha concluso chiedendo, quanto al NUCARA e al JOHNSON, la declaratoria
di inammissibilità dei ricorsi; quanto a MARTINO Vincenzo e MARTINO Domenico,
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
qualificazione mafiosa dell’associazione e alle aggravanti ex art. 7 I. n. 203 del
1991 ove contestate come agevolazioni, ed il rigetto nel resto dei ricorsi; quanto
al DEUSCIT, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto

Data Udienza: 24/04/2018

all’aggravante ex art. 7 cit., ove contestata come agevolazione, ed il rigetto nel
resto;
udito il difensore del DEUSCIT, avv. Giacomo lana, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di MARTINO Vincenzo, avv. Amedeo Rizza, che ha concluso
chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore di MARTINO Domenico, avv. Luca Cianferoni, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso e la rimessione alle Sezioni Unite della questione
proposta in ordine al recupero della diminuente per il rito abbreviato;
udito il difensore del JOHNSON, avv. Santa Scuccimarra, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/10/2016, la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente
riformato la sentenza emessa in data 16/12/2015 dal Tribunale di Milano, con la
quale – per quanto qui specificamente interessa – NUCARA Alessandro, MARTINO
Vincenzo, JOHNSON Marco Stefano, MARTINO Domenico e DEUSCIT Giovanni
erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai seguenti reati loro
rispettivamente ascritti:
quanto al NUCARA, in relazione ai delitti di associazione di stampo mafioso di
cui al capo 1 (ritenuta la qualifica di partecipe) e di importazione di sostanze
stupefacenti in concorso (capo 68);
quanto a MARTINO Vincenzo, in relazione ai delitti di associazione di stampo
mafioso di cui al predetto capo 1 (con qualifica di capo e organizzatore), concorso
in tentata estorsione aggravata (capo 3), in porto abusivo di armi (capo 4), in
usura aggravata (capo 8), in incendio aggravato (capo 13); nonché in relazione
all’associazione dell’associazione finalizzata alla commissione di reati in tema di
stupefacenti di cui al capo 19 (con ruolo direttivo), ed al concorso nella detenzione
e cessione di cocaina (capo 85) e nell’intestazione fittizia aggravata (capo 105);
quanto a JOHNSON Marco Stefano, in relazione al delitto di corruzione in atti
giudiziari di cui al capo 11;
quanto a MARTINO Domenico, in relazione alla partecipazione al sodalizio di
cui al capo 1, al concorso nei delitti di cui ai capi 7 (estorsione pluriaggravata), 8
e 13; nonché in relazione alla partecipazione al sodalizio di cui al capo 19, ed al
concorso nei delitti di importazione di sostanze stupefacenti di cui ai capi 53 e 56;
quanto a DEUSCIT Giovanni, in relazione al concorso nel porto abusivo di armi
alterate (capo 18), alla partecipazione all’associazione di cui al capo 19, nonché
all’acquisto, importazione, cessione di sostanze stupefacenti come specificato ai

-,
v

capi 47, 54, 56, 69, 76, 79, 93, 85, 90, 92, 95, 98 e 100 (nei capi 90, 92 e 95
previa qualificazione della sostanza come hashish).
La Corte d’Appello ha parzialmente riformato tale decisione concedendo al
NUCARA le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti
contestate, ed ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio
nei confronti del NUCARA, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Ricorre personalmente per cassazione il NUCARA, riservando i motivi al
difensore di fiducia.

fiducia.
3.1. Ricorso dell’avv. Federico Di Blasi:
3.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
sussistenza del reato associativo.
Si censura il percorso ricostruttivo, avallato dal giudice di appello, secondo cui
si tratterebbe di un’associazione autonoma e diversa da quella accertata con
sentenza irrevocabile emessa a carico del ricorrente e di MARTINO Giulio, e
tuttavia l’elemento oggettivo viene desunto dalla sola caratura criminale di questi
ultimi e dai contatti di MARTINO Giulio con esponenti del precedente sodalizio, e
dall’estrinsecazione del metodo mafioso in specifici episodi: elementi insufficienti
in assenza di collegamenti con locali calabresi o lombardi, o con la sovrastruttura
denominata “La Lombardia”. Si censura altresì la valorizzazione di condotte
(versamenti a detenuti ecc.) poste in essere dal solo MARTINO Giulio, e si lamenta
il ricorso alla motivazione per relationem da parte della Corte milanese.
3.1.2. Mancanza di motivazione (perché apparente) in ordine alle dichiarazioni
rese da COLANGELO Edmondo. Si lamenta l’assenza di vaglio critico in ordine ai
motivi di appello concernenti: l’inattendibilità del COLANGELO, palesata tra l’altro
dalle contrastanti dichiarazioni rese in due successivi interrogatori sulla “vicenda
SCORDAMAGLIA” (non superabili, come ritenuto dal primo giudice, con il principio
della frazionabilità della chiamata); la ritenuta spontaneità del contributo; la
possibilità di considerare le sue dichiarazioni come una “chiamata diretta”, e non
de relato; la considerazione del COLANGELO come intraneo al sodalizio in forza di
una sua “inconsapevole” adesione (contrastante peraltro con quanto dallo stesso
dichiarato anche ;n ordine ai tentativi di affiliazione coltivati nei suoi confronti).
3.1.3. Vizio di motivazione in relazione al ritenuto ruolo apicale del ricorrente
nell’ambito delle due associazioni contestate. Si censura il carattere congetturale
delle affermazioni rese dalla Corte territoriale (circa il godimento di benefici
penitenziari e permessi premio) per spiegare il coinvolgimento del ricorrente nei
due sodalizi, asseritamente costituiti nel 2009 ovvero durante la detenzione di
MARTINO Vincenzo, che aveva ottenuto solo nel 2012 la semilibertà dopo essere
3

3. Ricorre per cassazione MARTINO Vincenzo, a mezzo dei propri difensori di

stato sottoposto a regimi di massima sicurezza a partire dal 1994. Si lamenta
altresì la mancanza di motivazione sulle censure concernenti le dichiarazioni del
COLANGELO quanto alle modalità di ripartizione degli utili.
3.1.4. Mancanza di motivazione (perché ritenuta apparente) in relazione ai
capi 3) e 4). Si deduce il vizio della praesumptio de praesunto, perché la certezza
processuale relativa alla sussistenza di occasioni per il coinvolgimento del
ricorrente – nonostante la condizione di detenuto – era stata ricavata dalle sole
affermazioni del COLANGELO, senza alcun’altra indicazione circostanziale.

capi 7) e 8), anche in relazione alla ritenuta attendibilità del dichiarante SALA
Cristiano. Si lamenta il carattere apparente della motivazione, essendosi la Corte
d’Appello limitata a riproporre le considerazioni svolte in primo grado nonostante
fosse stata evidenziata l’incompatibilità tra l’asserito stato di terrore in cui versava
il SALA, ed il tenore delle conversazioni intercettate.
3.1.6. Mancanza di motivazione, perché ritenuta apparente, in relazione al
capo 84. Si lamenta la genericità delle dichiarazioni del COLANGELO e l’assenza di
validi riscontri, non individuabili nel fatto che, in qualche occasione, i rispettivi
cellulari avevano agganciato le celle di copertura dell’ortomercato (essendo sia il
ricorrente sia il DEUSCIT operanti nel predetto settore).
3.1.7. Mancanza di motivazione, perché ritenuta apparente, in relazione al
capo 105. Si lamenta l’assenza di elementi a carico del ricorrente, avendo la Corte
territoriale svolto considerazioni meramente congetturali e presuntive.
3.1.8. Mancanza di motivazione in ordine al capo 13). Si censura la mera
riproposizione, da parte della Corte d’Appello, delle considerazioni svolte in primo
grado, anche alla.luce del denunciato contrasto tra le dichiarazioni del COLANGELO
e quelle del coimputato DI CORATO.
3.2. Ricorso avv. Amedeo Rizza:
3.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della
richiesta di recupero del rito abbreviato. Si deduce la nullità dell’ordinanza con cui
il G.i.p. – essendo stata proposta anche richiesta di abbreviato condizionato da
parte del difensore – aveva consentito al MARTINO di revocare la propria richiesta
di abbreviato c.d. secco, in realtà non suscettibile di revoca.
3.2.2. Si lamenta, sempre in tema di mancato recupero del rito abbreviato,
che anche la richiesta difensiva doveva in realtà essere considerata quale istanza
di abbreviato c.d. secco, essendo da ritenere come non apposte le condizioni
indicate (quella della trascrizione delle intercettazioni telefoniche, perché disposta
prima della richiesta di giudizio immediato; quella della trascrizione
dell’interrogatorio del SALA, perché presente su supporto audio). Né la Corte

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3.1.5. Mancanza, apparenza ed illogicità della motivazione con riferimento ai

aveva spiegato perché non fosse applicabile il principio affermatosi quando la
richiesta è condizionata all’interrogatorio dell’imputato.
3.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato
associativo di cui al capo 19. Si lamenta l’erroneità del tempus commissi delicti
(non essendovi elementi di riscontro alle dichiarazioni del COLANGELO, per il
periodo antecedente il 2013), e la mancanza di motivazione in ordine alla
sussistenza di due distinte associazioni, avendo la Corte territoriale fatto
considerazioni presuntive o ricorso a formule dì stile, prive di elementi concreti al

3.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
intraneità del ricorrente al predetto sodalizio, con funzioni apicali. Si deduce
l’assenza di elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria, tra l’altro confliggente
con le dichiarazioni del COLANGELO circa la ripartizione degli utili a metà tra se
stesso e MARTINO Giulio. Si osserva inoltre che il ricorrente era stato ritenuto
responsabile per un solo reato in tema di stupefacenti (ed assolto da altri due),
mentre la motivazione con cui si era ritenuto di superare l’ostacolo costituito dalla
detenzione fino al 2012 era meramente congetturale, oltre che illogica (posto che
i permessi ex art. 30 prevedevano la presenza costante della scorta).
3.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. Oltre a censurare anche in
questo caso la fissazione del tempus commissi delicti, il ricorrente evidenzia che
la motivazione della Corte – sul cruciale aspetto dell’autonomia del nuovo
organismo rispetto a quello oggetto di sentenza irrevocabile – è in parte carente
(avuto riguardo anche all’esiguo numero di componenti ed alla brevissima durata
del sodalizio), in parte intrinsecamente contraddittoria (è la stessa Corte a
richiamare infatti il principio per cui l’affiliazione ad un determinato sodalizio
permane fino ad un recesso volontario accompagnato da condotta esplicita). Si
censura la motivazione della sentenza impugnata anche quanto alla cd. vicenda
SALA (anche perché MARTINO Vincenzo, nella prima fase, non aveva ancora
ottenuto la semilibertà).
3.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dei ricorrente per il capo 1. Si evidenzia la carenza e illogicità della
motivazione con cui la Corte d’Appello – a fronte del mancato coinvolgimento del
ricorrente alla gran parte delle vicende ritenute di rilievo per il reato associativo fa riferimento a cautele, da questi assunte, che peraltro restano a livello
meramente congetturale.
3.2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’affermazione di responsabilità del ricorrente per i capi 3 e 4. Si censura la
sentenza impugnata, trattandosi di episodi verificatisi quanto MARTINO Vincenzo
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di là delle dichiarazioni del COLANGELO.

era ancora detenuto. Si evidenzia poi che le dichiarazioni del COLANGELO (stando
alle quali il ricorrente aveva comunque condiviso il piano di rientro dal debito del
CECCHIN, predisposto da MARTINO Giulio dal quale veniva informato) erano
totalmente prive di riscontro.
3.2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’affermazione di responsabilità per il delitto di usura di cui al capo 8. Si censura
la genericità delle affermazioni della Corte territoriale, contrastanti con le
dichiarazioni dello stesso SALA che aveva quantificato il debito determinando

consumato quando ancora il ricorrente era detenuto: né tale rilievo poteva essere
superato con la già censurata affermazione per cui MARTINO Vincenzo aveva
goduto di permessi premio, perché si era in realtà trattato di permessi ex art. 30
ord. pen., che implicavano la costante presenza della scorta.
3.2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 84).
Si censura la sentenza impugnata sia quanto alla credibilità delle dichiarazioni del
COLANGELO (stando alle quali il ricorrente si sarebbe assunto gravi rischi nel
recupero del danaro per conto del COLANGELO, al quale avrebbe dovuto poi
riconsegnarlo: e ciò nonostante egli rivestisse il ruolo di capo dell’associazione),
sia quanto alla valorizzazione di elementi di riscontro in realtà inconsistenti,
individuati nell’aggancio delle celle compatibili con il mercato ortofrutticolo da
parte dei cellulari del ricorrente e del DEUSCIT: peraltro in orari incompatibili con
un incontro tra i due. Si osserva inoltre che, per carenze del tutto analoghe, il
ricorrente era stato assolto dai capi 86 e 88.
3.2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 13).
Si censura l’omessa valutazione delle argomentazioni difensive in ordine alla
configurabilità della desistenza volontaria, in luogo del tentativo.
3.2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 105).
Si censura l’affermazione di responsabilità, in totale assenza di elementi idonei a
sostenere che i beni oggetto della fittizia intestazione fossero riconducibili al
ricorrente.
3.2.12. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
applicabilità dell’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ai reati ascritti al
ricorrente. Si censura il carattere illogico e a volte meramente riproduttivo delle
considerazioni svolte in primo grado, nonostante le censure proposte in sede di
appello.

4. Ricorre per cassazione il JOHNSON, a mezzo dei propri difensori di fiducia,
deducendo:

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l’ammontare deg:i interessi, inferiori al tasso soglia. In ogni caso, il reato si era

4.1. Nullità bella sentenza per violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza. Si deduce che il JOHNSON era stato condannato per un fatto
diverso da quello contestato, desunto dalle dichiarazioni del SALA secondo il quale
peraltro, a differenza di quanto riferito dal MILESI, l’accordo corruttivo avrebbe
avuto ad oggetto solo l’avvio di una campagna di stampa negativa (dal momento
che solo l’accoglimento della versione del MILESI avrebbe comportato la
sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari). Si rileva altresì che, anche in
relazione alla contestazione ai sensi degli artt. 110, 319-ter cod. pen., il ricorrente

riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art. 321 cod. pen.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 192 cod.
proc. pen. Si lamenta il travisamento della prova in cui era incorsa la Corte
territoriale nell’affermare sia che le somme consegnate dal JOHNSON erano parte
dell’accordo corruttivo, sia che comunque il ricorrente ne fosse consapevole (si
censura, al riguardo, il percorso motivazionale fondato sull’utilizzo da parte del
SALA e del JOHNSON, di utenze telefoniche appartenenti a soggetti terzi).
Il ricorrente censura inoltre il mancato apprezzamento dell’attendibilità del
SALA e del MILESI, e la contraddittorietà della motivazione avuto riguardo
all’assoluzione del JOHNSON per i fatti, identici, di cui al capo 12.
4.3. Nullità della sentenza per omessa esposizione delle ragioni per cui il
giudice non ha ritenuto attendibili le prove contrarie. Si lamenta la mancata
risposta alle doglianze dedotte in ordine al recepimento acritico di singole
risultanze, e si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114
cod. pen.
5. Ricorre per cassazione MARTINO Domenico, a mezzo dei propri difensori di
fiducia.
5.1. Primo ricorso dell’avv. Roberta Ligotti:
5.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
sussistenza dell’associazione di stampo mafioso di cui al capo 1), e alla
partecipazione ad esso di MARTINO Domenico. Si deducono censure in larga parte
sovrapponibili a quelle dedotte nell’interesse di MARTINO Vincenzo (ricorso avv.
Di Blasi) quanto alla ritenuta configurabilità di un’associazione distinta e autonoma
da quella accertata con sentenza irrevocabile emessa nei confronti (tra gli altri) di
MARTINO Giulio e MARTINO Vincenzo, senza peraltro individuarne gli elementi
costitutivi, al di là del metodo mafioso palesato in occasione di alcuni episodi e del
programma delittuoso individuato in ragione delle singole fattispecie di reato
contestate. Si sottolinea, per un verso, l’assenza di collegamenti tra la nuova
struttura e altri locali “confederati”, con la sovrastruttura “La Lombardia” o con

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avrebbe dovuto essere considerato non punibile, essendo il fatto a lui ascritto

esponenti della Locale madre operante in territorio reggino; per altro verso, si
evidenzia che la Corte territoriale enfatizza elementi dimostrativi del collegamento
con esponenti del sodalizio “storico” facente capo a BRANCA Domenico
(sostentamento del detenuto ZAVATTIERI), elementi peraltro riferibili al solo
MARTINO Giulio.
Con specifico riferimento alla posizione di MARTINO Domenico, si contesta che
dal pregresso accertamento dell’appartenenza ad un’associazione mafiosa dei
fratelli Giulio e Vincenzo MARTINO possa derivare un analogo vincolo consortile a

in specifici reati. Né la Corte territoriale, operando un mero richiamo alla decisione
di primo grado, aveva risposto alle obiezioni dedotte in sede di appello, anche in
ordine al fatto che il COLANGELO (a sua volta “inconsapevole” della propria
appartenenza al sodalizio) nulla aveva saputo precisare al riguardo.
5.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle dichiarazioni rese
da COLANGELO Edmondo in ordine all’intraneità del ricorrente alle associazioni di
cui ai capi 1) e 19). Si deducono anche in questo caso argomentazioni in larga
parte sovrapponibili a quelle dedotte nell’interesse di MARTINO Vincenzo nel
ricorso dell’avv. Di Blasi (cfr. supra, § 3.1).
5.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
partecipazione del ricorrente ad entrambi i sodalizi contestati ai capi 1) e 19). Si
censura la motivazione della Corte territoriale, elusiva delle questioni sollevate in
appello circa la r.:onfigurabilità di due sodalizi, anche perché il Tribunale si era
limitato a richiamare l’esistenza del legame familiare tra i fratelli MARTINO
deducendone la sussistenza del dolo di partecipazione alle due associazioni,
mentre, sul piano oggettivo, era stato richiamato il criterio della differenza tra i
beni giuridici protetti e l’astratta compatibilità del concorso formale di reati. Si
osserva altresì che il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 deve ritenersi
assorbito in quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., qualora il programma criminoso
di quest’ultimo sodalizio comprenda la commissione di reati in tema di
stupefacenti, e detti reati siano aggravati dal metodo mafioso e commessi da
soggetti imputati dell’associazione mafiosa (del resto, proprio per MARTINO
Domenico, il capo 19 descriveva una condotta associativa unica e sovrapponibile
per i due sodalizi ipotizzati).
5.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 74 T.U. Stup. Si
censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il tema con il maggior
rigore imposto da’ Ila sussistenza di un vincolo familiare con gli altri correi, e per
non aver dato risposta ad alcuni profili evidenziati (occasionalità del
coinvolgimento, ecc.).
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carico del ricorrente o degli altri soggetti chiamati a rispondere a titolo di concorso

5.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta
sussistenza dell’estorsione aggravata di cui al capo 7, e alla mancanza di
motivazione sulle censure dedotte in ordine all’attendibilità del dichiarante SALA.
Si contesta l’applicazione “automatica” dell’aggravante ex art. 7, e si deduce il
travisamento della prova atteso il tono confidenziale e cordiale delle conversazioni
intercettate tra MARTINO Giulio e la “vittima” SALA, (la cui attendibilità non era
stata adeguatamente scrutinata).
Secondo ricorso dell’avv. Roberta Ligotti:
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento

all’applicazione dell’aggravante ex art. 7 di. n. 152 del 1991 agli altri reati per cui
vi è stata condanna. In relazione all’usura di cui al capo 8), si censura l’assunto
per cui la mancata conferma di altri episodi di usura da parte delle persone offese
sarebbe rilevante in chiave associativa, perché comprovante l’utilizzo in loro danno
del metodo maficso. Quanto al tentato incendio di cui al capo 13), si evidenzia che
il delitto era stato concertato – stando alla stessa prospettazione accusatoria – con
i titolari del locale, che andavano perciò considerati mandanti, e non persone
offese di un delitto perpetrato con metodo mafioso (anche in sede di appello, era
stata evidenziata la natura tautologica della motivazione resa al riguardo).
5.1.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen. Si
censura la contraddittorietà della sentenza, essendosi in presenza di un mero
conflitto tra imprenditori e non potendo l’aggravante ritenersi integrata dalla
fornitura di mezzi economici per fronteggiare debiti a causa illecita.
5.1.8. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’apporto
concorsuale del ricorrente nei delitti di usura ed estorsione a lui ascritti. Si censura
la sentenza per aver ritenuto sufficiente, ai fini predetti, la mera presenza di
MARTINO Domenico alla riunione nel bar di Seveso il 16/12/2011, in totale assenza
di elementi direttamente riconducibili al ricorrente da cui desumere la sussistenza
di un dolo di concorso.
5.1.9. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai capi 53) e 56). Si
lamenta l’omessa considerazione dei motivi di appello, nella parte in cui – quanto
al capo 53 – si era evidenziato che lo stesso COLANGELO aveva chiarito che Giulio
era contrario a coinvolgere il fratello Domenico nei ritiri o nelle consegne di droga:
la Corte era altresì incorsa in un chiaro travisamento della conversazione tra il
ricorrente e il fratello Giulio. Quanto al capo 56, si deduce il travisamento in cui la
Corte era incorsa ritenendo che Domenico fosse stato in prima battuta cercato dai
fornitori bulgari (laddove invece questi ultimi si erano rivolti al socio del ricorrente
operante in Bulgaria).

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5.1.6.

5.1.10. Violazione di legge nell’applicazione dei criteri dosimetrici della
sanzione. Si contesta il rilievo conferito al fatto che il ricorrente aveva in entrambi
i giudizi sollecitato il recupero del rito abbreviato anche quanto alla riduzione della
pena.
5.1.11. Violazione di legge con riferimento al diniego della riduzione di un
terzo della pena jrrogata, essendo stata ingiustificata la mancata ammissione al
giudizio abbreviato condizionato. Si contesta l’indirizzo giurisprudenziale che
conferisce rilievo ai nastri, e non alle trascrizioni, per la prova dei dialoghi

grafica dei contenuti vocali. Per altro verso, la Corte aveva inteso la richiesta come
espressione della volontà dell’indagato di concorrere alla formazione della prova,
laddove invece era in gioco il diritto di vedersi giudicato sulla base dell’effettivo
contenuto del materiale probatorio a sostegno dell’accusa. Analoga esigenza di
garantire la completezza convenzionale della prova a carico era stata alla base
della richiesta di condizionare l’ammissione al rito alla trascrizione degli
interrogatori resi dal SALA.
Primo ricorso dell’avv. Luca Cianferoni:
5.2.1. Violazione di legge con riferimento all’associazione di stampo mafioso
di cui al capo 1. Si censura la valorizzazione di precedenti pronunce che avevano
ritenuto colpevoli del reato di cui all’art. 416-bis il NUCARA e i fratelli del ricorrente,
essendo quest’ultimo del tutto estraneo a tali pregresse vicende, né era stato
coinvolto in condotte riferibili al fratello Giulio (mantenimento in carcere dei sodali
detenuti), né era mai formalmente stato affiliato alla ‘ndrangheta. D’altra parte,
MARTINO Domenico non poteva essere considerato un partecipe in forza del suo
coinvolgimento nei reati-fine, episodici e scollegati, difettando comunque elementi
idonei a comprovare una permanente partecipazione, al di là dell’insufficiente
richiamo al legame di parentela. Si era perciò pervenuti ad una doppia conforme
di condanna sulla base di presunzioni e congetture.
5.2.2. Violazione di legge con riferimento all’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n.
152 del 1991. Si contesta la configurabilità dell’aggravante nei delitti di usura e
tentato incendio ascritti al ricorrente, e si evidenzia la manifesta illogicità della sua
contestazione nel reato-fine in tema di stupefacenti di cui al capo 56, ma non
anche all’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; vi era poi violazione di
legge perché il vantaggio riconducibile ai proventi delle cessioni di droga era, per
il sodalizio mafioso, meramente indiretto.
5.2.3. Violazione di legge con riferimento all’imputazione ex art. 74, comma
2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si evidenzia che il ricorrente era rimasto ai margini di
condotte tenute dal fratello Giulio, in contatto con un soggetto (IVANOV) estraneo
al contesto associativo. Il suo coinvolgimento era stato comunque occasionale e
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intercettati, non essendo allo stato possibile prescindere da una riproduzione

non sistematico, oltre che accertato per un breve arco temporale. Si contesta,
altresì, la valorizzazione in chiave associativa di episodi per i quali era intervenuta
sentenza di assoluzione.
5.2.4. Vizio di motivazione con riferimento al predetto reato associativo. Si
denuncia l’illogicità del costrutto, e la mancata valorizzazione dell’estraneità del
ricorrente – come riferito dallo stesso COLANGELO – all’importazione di cui ai capi
68 e 69.
5.2.5. Violazione di legge con riferimento all’estorsione di cui al capo 7). Si

la penale responsabilità per il reato-fine, e si evidenzia che, nella specie,
l’accompagnamento del fratello Giulio era condotta irrilevante, non avendo il
ricorrente un passato da cui desumere una “caratura criminale”, come sostenuto
dal SALA, e non essendovi comunque prova della sua consapevolezza dell’illiceità
dell’intervento del fratello Giulio.
5.2.6. Violazione di legge con riferimento all’usura di cui al capo 8).
Richiamando le considerazioni svolte nel precedente motivo, si censura la
valorizzazione delle dichiarazioni del COLANGELO secondo cui il ricorrente sarebbe
stato un “cassiere”.
5.2.7. Violazione di legge con riferimento al tentato incendio di cui al capo
13). Si contesta sia l’assunto per cui MARTINO Domenico sarebbe stato un socio
occulto della struttura, sia la possibilità di rinvenire elementi di riscontro alle
dichiarazioni del .COLANGELO dalle risultanze dei tabulati, dai quali non poteva
inferirsi un incontro tra il ricorrente e DI CORATO Cosimo (tra i due vi erano
peraltro stati contatti anche in quel periodo, essendo in buoni rapporti).
5.2.8. Violazione di legge con riferimento all’importazione di droga di cui al
capo 53. Si censura il ritenuto pieno coinvolgimento del ricorrente nelle attività del
fratello Giulio, anche in considerazione di quanto riferito dal COLANGELO in ordine
alla contrarietà manifestata proprio da Giulio in proposito. D’altra parte, proprio
l’interessamento di MARTINO Domenico nel reperire Giulio palesava la sua
estraneità, perché i fornitori bulgari si erano all’uopo rivolti non a lui, ma al suo
socio BOTTINELLI (la ricerca attraverso le mogli era stata perciò estemporanea).
5.2.9. Violazione di legge con riferimento all’importazione di cui al capo 56).
Si censura la motivazione della sentenza che, per affermare il consapevole
coinvolgimento del ricorrente, aveva preso le mosse dalla presunzione di
appartenenza al sodalizio facente capo al fratello Giulio.
5.2.10. Violazione di legge con riferimento al rigetto di applicazione della
diminuente per il•rito abbreviato. Si dissente dalla giurisprudenza che individua la
“prova” delle conversazioni nei nastri o nei supporti magnetici, e
conseguentemente esclude che la trascrizione peritale costituisca integrazione
11

deduce l’insufficienza dell’eventuale partecipazione ad un sodalizio per affermare

probatoria. Si contesta, in ogni caso, l’applicabilità di tale orientamento al caso di
specie, in cui la trascrizione era stata disposta su iniziativa del Pubblico Ministero,
trattandosi quindi di materiale che doveva ritenersi già parte del fascicolo del P.M.
Si censura altresì il rigetto con riferimento alla richiesta di trascrizione degli
interrogatori del SALA, che il P.M. aveva depositato solo in forma riassuntiva.
Con motivi nuovi depositati in data 06/04/2018, la difesa del ricorrente
deduce la possibilità di riconoscere la diminuente, anche ai sensi dell’art. 620, lett.
I), cod. proc. pen., in considerazione delle ricadute sostanziali della riduzione della

introdotte dalla I. n. 103 del 2017 che riconoscono la possibilità di richiedere il
giudizio abbreviato c.d. “secco” in caso di rigetto della richiesta di abbreviato
condizionato.
5.2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
negazione delle attenuanti generiche. Si contesta la possibilità di ancorare il rigetto
all’aver coltivato una richiesta di rito abbreviato condizionato, e di comparare in
tale prospettiva la posizione del ricorrente con quella del coindagato NUCARA.
Secondo ricorso avv. Luca Cianferoni:
5.2.12. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle
statuizioni sulla pena. Si contesta la valorizzazione, anche nel trattamento
sanzionatorio, delle già censurate considerazioni negative svolte in ordine alle
scelte processuali dell’imputato.

6. Ricorre per cassazione il DEUSCIT, a mezzo del proprio difensore,
deducendo:
6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
consapevole adesione del DEUSCIT al sodalizio di cui all’art. 74 T.U. Stup. Si
lamenta il carattere elusivo e sostanzialmente apparente della motivazione, non
avendo la Corte territoriale affrontato le numerose questioni dedotte in sede di
appello (assenza ‘di conoscenza tra il ricorrente e gli altri presunti sodali, a parte
MARTINO Giulio; incertezza sull’identificazione con il “pelato” evocato nelle
conversazioni intercettate; assenza di coinvolgimento nella gestione dei proventi
e in occasione dei sequestri subiti, ecc.), ed avendo valorizzato il solo
coinvolgimento del DEUSCIT in una pluralità di episodi ex art. 73: elemento
peraltro in sé insufficiente – alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale
– in assenza di elementi comprovanti l’organico inserimento del ricorrente nel
sodalizio e il ruolo ivi stabilmente svolto.
6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione
di penale responsabilità per gli ulteriori reati ascritti. In relazione all’acquisto di
cocaina di cui al capo 69, si evidenzia il carattere de relato della chiamata del
12

pena (riconosciute anche dalla giurisprudenza CEDU), e delle nuove disposizioni

COLANGELO e l’assenza di elementi di riscontro esterni idonei a comprovarne
l’attendibilità (non essendo tali lo scambio di sms valorizzato, e l’incontro tra il
ricorrente e il MARTINO su cui erano state svolte considerazioni meramente
congetturali). In relazione all’episodio di cui al capo 47, si lamenta l’assoluta
assenza di riscontri come del resto attestato dalla Corte territoriale (non potendo
conferirsi rilievo,.al riguardo, agli elementi evocati per il capo 46 cui il DEUSCIT
era estraneo). Con riferimento ai capi 90, 92, 95, 98 e 100, si deduce l’insufficienza
degli elementi addotti (attività di o.c.p., in assenza di sequestri di sostanza), non

BARBIERI (e non potendo ritenersi sufficiente il riferimento della Corte territoriale
all’hashish, per il principio del favor rei, quanto ai capi 90,92 e 95). Anche quanto
ai residui capi 54, 56, 76, 79 83 e 85, si deduce la mancanza di adeguati elementi
di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del COLANGELO. Quanto al capo 18), si
censura la valorizzazione delle risultanze captative, senza adeguatamente
valutare, in senso contrario, la circostanza obiettiva del mancato rinvenimento
delle armi stesse, nonostante gli appostamenti e le perquisizioni.
6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’aggravante di cui
all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, contestata al capo 56. Si lamenta l’assenza di
elementi comprovanti l’agevolazione del sodalizio mafioso da parte del DEUSCIT,
e comunque la sussistenza del necessario elemento soggettivo.
Con motivi aggiunti depositati in data 16/04/2018, si insiste per l’esclusione
dell’aggravante, valorizzando il fatto che proprio per la mancanza dell’elemento
soggettivo essa era stata esclusa, con decisione ormai irrevocabile, quanto al
coimputato IVANOV, giudicato con rito abbreviato.
6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato
riconoscimento della continuazione. Si lamenta il carattere insufficiente e
contraddittorio della motivazione, non avendo la Corte adeguatamente valorizzato
lo stato di tossicodipendenza del DEUSCIT.
6.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della
richiesta di recupero del rito abbreviato.
6.6. Violazione di legge e vizio dì motivazione con riferimento alla recidiva. Si
lamenta carenza motivazionale avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto
che non vi fosse stata contestazione sul punto, laddove invece, in appello, ne era
stata invocata l’esclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto personalmente dal NUCARA è inammissibile.

13

essendo nota la ragione degli incontri monitorati tra il MARINO, il LA SERRA e il

1.1. Come rilevato dallo stesso difensore nelle note prodotte, l’impugnazione
è stata presentata senza motivi, riservati al difensore.
Il ricorso risulta quindi privo di uno dei requisiti previsti dall’art. 581 (lett. d,
nell’attuale formulazione; lett. c, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della
I. n. 103 del 2017), con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma
1, lett. c), del codice di rito.
2. Per ciò che riguarda la valutazione delle ulteriori posizioni, si ritiene
opportuno richiamare, preliminarmente, alcuni consolidati principi affermati da

motivi di ricorso.
Va in primo luogo ricordato un condivisibile indirizzo, ribadito anche in tempi
recentissimi, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono
deducibili censure. attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,
dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto
probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti
essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili
tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di
rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle
che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire
alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni
differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
262965. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De
Marte). Sempre con riferimento alle censure deducibili in questa sede, è altresì
costante l’affermazione giurisprudenziale secondo cui è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli
già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto
di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina; in senso
analogo Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 28011
del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2’14,
Lavorato, Rv. 259425).
In secondo luogo, viene in rilievo l’altrettanto consolidato insegnamento
secondo cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo
lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione
di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa
decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di
decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non
14

questa Suprema corte, che troveranno ripetutamente applicazione nell’esame dei

costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi
singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio
entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la
consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai
fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione» (Sez.
2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Sotto altro profilo, concernente l’oggetto dello scrutinio demandato a questa
Suprema Corte, occorre richiamare l’ulteriore principio secondo cui «ai fini del

sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico
complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando
le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice
ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
257595). Un principio tanto più applicabile nella fattispecie in esame, in cui la
sentenza impugnata, nell’esprimere una piena condivisione del percorso
argomentativo compiuto del giudice di primo grado, ne ha letteralmente riportato
amplissimi stralci :
3. In tale quadro ermeneutico, ritiene il Collegio che i ricorsi proposti
nell’interesse di MARTINO Vincenzo siano infondati, e per alcuni aspetti
inammissibili.
3.1. Oltre a censurare l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato
per i reati associativi e le ulteriori imputazioni a lui ascritte, la difesa del ricorrente
ha contestato con uno specifico ed autonomo motivo la ritenuta attendibilità del
collaboratore COLANGELO Vincenzo, le cui dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie
hanno avuto un decisivo rilievo nella valutazione della fondatezza dell’ipotesi
accusatoria.
La doglianza è infondata. Lungi dal risultare meramente apparente, la
motivazione della Corte d’Appello ha diffusamente preso in considerazione il
contributo dichiarativo del COLANGELO (cfr. pag. 216 ss. della sentenza
impugnata), evidenziandone sia la spontaneità e la concreta utilità sin dalle
primissime fasi della collaborazione, anche in procedimenti diversi da quello qui in
esame (pag. 217, sia l’assenza di remore nell’indicare se stesso al centro di una
pluralità di vicende delittuose anche di notevole gravità (quali il traffico
internazionale di stupefacenti), in alcuni casi ancora del tutto sconosciute agli
investigatori (cfr. pag. 218). Per ciò che riguarda la coerenza del contributo, la
Corte d’Appello ha escluso la sussistenza di contraddizioni interne sia quanto alla
posizione dello stesso COLANGELO (il quale, pur avendo rifiutato la “formale”
15

controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della

affiliazione alla cosca propostagli dai MARTINO, aveva comunque tenuto condotte
oggettivamente valutabili quale partecipazione al sodalizio di stampo mafioso, ed
anzi ritenute tali non solo dal G.u.p. che lo aveva giudicato e condannato con rito
abbreviato, ma anche, incidentalmente, dal Tribunale nell’odierno procedimento:
cfr. pag. 219), sia quanto alle posizioni dei coimputati NUCARA (pag. 220),
MARTINO Domenico (pag. 221) e dello stesso ricorrente MARTINO Vincenzo. In
relazione a quest’ultimo, il COLANGELO aveva riferito del suo pieno coinvolgimento
negli aspetti decisionali e nelle dinamiche associative (quella di stampo mafioso e

esposta per evitare di compromettere la sua posizione di detenuto ammesso alla
semilibertà (cfr. pag. 222 della sentenza impugnata, anche per i richiami agli
specifici elementi di conferma di tale quadro, già valorizzati dal Tribunale in
relazione ad una pluralità di episodi).
La Corte d’Appello ha poi diffusamente preso in esame, disattendendola, la
doglianza difensiva imperniata su una discrasia rilevabile nelle dichiarazioni del
COLANGELO, in due distinti interrogatori, a proposito dell’arresto di MARTINO
Giulio e alla provenienza del danaro trovato in quell’occasione nella disponibilità di
quest’ultimo (danaro che il COLANGELO ha riferito in un interrogatorio, ma non
nell’altro, provenire da SCORDAMAGLIA Roberto, uno degli acquirenti di cospicue
quantità di droga). Al riguardo, la Corte territoriale ha posto in evidenza non solo
che si trattava di risposte a domande diversamente formulate, ma anche che la
conoscenza dei rapporti tra SCORDAMAGLIA e MARTINO Giulio, e della esatta
provenienza del danaro a questi rinvenuto non era diretta, ma derivava da quanto
riferito al COLANGELO da MARTINO Vincenzo, ciò che poteva aver causato
imprecisioni nel riportare gli aspetti di dettaglio. Tuttavia la Corte ha evidenziato
che, sugli aspetti sostanziali della vicenda (esistenza di un debito con i fornitori
MUSITANO, non saldato per l’arresto di Giulio e il sequestro del danaro in suo
possesso; successivo attivarsi in ulteriore attività di spaccio per saldare il debito,
ecc.) il COLANGELO aveva mantenuto posizioni coerenti. La discrasia rilevata non
poteva quindi assumere, per la Corte d’Appello, il rilievo auspicato dalla difesa,
avuto riguardo sia alla estrema precisione che aveva complessivamente
caratterizzato il contributo dichiarativo del COLANGELO (cfr. pag. 225 sulla
minuziosa ricostruzione proprio dei movimenti di MARTINO Giulio prima di essere
arrestato). Un contributo connotato dal suo “essere addentro” alle attività dei
MARTINO, che ha trovato una serie innumerevole di riscontri dichiarativi (altro
collaborante SALA), documentali, captative ecc., sia su vicende oggetto di
specifiche imputazioni, sia su episodi di contorno.
La valutazione della Corte d’Appello sulla complessiva attendibilità del
COLANGELO appare completa e saldamente ancorata alle risultanze processuali e
16

quella dedita al traffico di stupefacenti), peraltro connotato da una posizione meno

ai consolidati principi giurisprudenziali in materia, oltre che priva di illogicità o
incoerenze interne deducibili in questa sede.
3.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda le censure
difensive formulate in relazione all’associazione di stampo mafioso di cui al capo
1, alla sua autonomia e “novità”, e al ruolo rivestito da MARTINO Vincenzo.
3.2.1. Va evidenziato, al riguardo, che i ricorrenti hanno in questa sede
riproposto censure già formulate e disattese dalla Corte d’Appello che – in piena
consonanza di vedute con il giudice di primo grado, ma senza limitarsi ad una

a pag. 119 ss. della sentenza impugnata, che tratta invece l’argomento a pag. 244
ss.) – ha ritenuto configurabili gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416bis cod. pen. nel sodalizio emerso all’esito delle indagini. Un sodalizio operante
nella stessa zona, e parzialmente composto dagli stessi soggetti – per quanto qui
interessa: MARTINO Vincenzo e NUCARA, oltre a MARTINO Giulio irrevocabilmente condannati negli anni novanta per il medesimo titolo di reato,
all’epoca contestato con riferimento al gruppo ritenuto appartenente alla
‘ndrangheta ed operante nella zona nord di Milano, legato alle cosche di
‘ndrangheta LIBRI – DE STEFANO – TEGANO (cfr. sul punto pagg. 519 ss. della
sentenza di primo grado).
I giudici di Merito hanno valorizzato, quali elementi a sostegno dell’ipotesi
accusatoria, le dichiarazioni del COLANGELO il quale, in quel precedente contesto,
era stato condannato per traffico di stupefacenti posto in essere per conto del
sodalizio di stampo mafioso (cfr. pag. 520 sent. primo grado), mentre in quello
attuale, come già accennato, è stato ritenuto partecipe della nuova associazione,
ed è stato anche per tale delitto condannato con rito abbreviato.
In particolare, si è posto in evidenza il carattere “diretto”, e non de relato,
della sua chiamata in correità concernente i rapporti tra le varie figure di associati
ed i ruoli da ciascuno svolti; si è fatto poi riferimento, sul piano della dotazione
strumentale, alla disponibilità di locali “sicuri” (un ristorante, un autolavaggio) a
disposizione degli associati per incontri anche con terzi e per custodia di
stupefacenti o di apparecchi di disturbo delle comunicazioni, alla possibilità di
avvalersi di armi (cfr. pag. 129 della sentenza impugnata, cui si rinvia per i
riferimenti alla condanna in abbreviato del COLANGELO e di MARTINO Giulio).
Quale significativo elemento di contiguità con la ‘ndrangheta reggina, sono stati
rievocati i plurimi contatti tenuti (soprattutto dal NUCARA, ma anche da MARTINO
Giulio e Domenico) con personaggi di spicco delle ‘ndrine (v. pag. 127 della
sentenza d’appello e 531 ss. di quella di primo grado, in particolare pag. 537).
Quanto all’essenziale requisito della estrinsecazione del metodo mafioso
apprezzabile sul territorio da un adeguato numero di consociati, i giudici di merito
17

mera relatio delle considerazioni svolte da quest’ultimo (considerazioni riassunte

hanno diffusamente preso in considerazione sia le circostanze di fatto costituenti
l’oggetto di specifici capi di imputazione (tentata estorsione ai danni di CECCHIN,
estorsione ed usura in danno di SALA, tentato incendio della sala BINGO), sia
ulteriori vicende non contestate quali autonomi titoli di reato (vicende relative alle
difficoltà dei debitori di restituire i prestiti concessi; ripetuti interventi in incontri e
riunioni con esponenti di famiglie siciliane per trovare soluzione ai debiti
accumulati nella gestione dell’autosalone dei fratelli CAMPO; interventi a favore
del SALA, divenuto per i COLANGELO ormai “cosa dei MARTINO”, nelle esposizioni

3.2.2. Dopo aver delineato i ruoli di ciascun associato, le sentenze di primo e
secondo grado sono state altresì concordi nel ritenere che il nuovo organismo, pur
presentando plurimi momenti di contatto con il precedente (avuto riguardo alla
parziale coincidenza nella composizione, ai rapporti con esponenti calabresi,
all’utilizzo delle medesime strutture) non ne costituisse una mera prosecuzione,
alla luce della presenza di soggetti estranei al primo sodalizio (MARTINO
Domenico, oltre allo stesso COLANGELO e ad altri soggetti giudicati con rito
abbreviato), alla ricorrenza di più moderne dinamiche organizzative (cfr. pag. 255
della sentenza d’appello sul fatto che, per l’affiliazione del COLANGELO, sarebbe
stato sufficiente il consenso del NUCARA e di MARTINO Giulio, senza necessità di
acquisire quello delle famiglie calabresi), nonché, quanto ai soggetti già
condannati, all’interruzione della permanenza del pregresso reato associativo
determinata dalla sentenza divenuta irrevocabile (su questo aspetto cfr.
diffusamente pag. 530 della sentenza di primo grado).
Tali convergenti conclusioni sono state contestate dal ricorrente, ma, ad
avviso di questo Collegio, trattasi di una concorde lettura del merito delle
risultanze acquisite che – avuto riguardo ai principi giurisprudenziali già richiamati
– appare immune da vizi denunciabili in questa sede, avendo la Corte d’Appello
(come già il Tribunale) ritenuto prevalenti gli aspetti di novità rispetto a quelli
deponenti per una continuità associativa, senza incorrere in illogicità evidenti.
Non sembra in particolare decisivo il richiamo, operato dal Procuratore
Generale in sede di discussione, ad un recente arresto di questa Sezione (Sez. 2,
n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290), secondo cui «il reato di cui all’art.
416-bis cod. pen. è configurabile – con riferimento ad una nuova articolazione
periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso radicato nell’area tradizionale di
competenza – anche in difetto della commissione di reati-fine e della
esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della
nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, ed il
modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di
rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi
18

debitorie che quest’ultimo aveva con terzi).

del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale
pericolosità per l’ordine pubblico». Il richiamo non è decisivo perché quella
pronuncia ha chiarito, in motivazione, che nel diverso caso di una neoformazione
che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal
proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, è
imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie
ex art. 416-bis cod. pen., tra cui la manifestazione all’esterno del metodo mafioso,
quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà

emerge che tale esteriorizzazione si è certamente verificata: lungi dal limitarsi a
mere evocazioni della potenza sopraffattrice del precedente sodalizio, l’affermarsi
della nuova associazione è stata caratterizzata, come già accennato, dal concreto
ricorso a condotte volte ad affermare condizioni di assoggettamento nella zona di
operatività del gruppo, attraverso azioni intimidatorie poste in essere anche da
soggetti totalmente estranei al pregresso sodalizio (cfr. ad es. il ruolo
dell’incensurato MARTINO Domenico nelle vicende, particolarmente significative ai
fini che qui interessano, relative al progressivo assoggettamento di SALA Cristiano
e all’acquisizione del controllo di strutture societarie a lui riferibili).
3.2.3. Per ciò che riguarda il ruolo apicale attribuito a MARTINO Vincenzo
nell’associazione di cui al capo 1), la difesa ha censurato la motivazione sia per
non aver tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva ottenuto la semilibertà solo
nel 2012, sia perché doveva ritenersi meramente congetturale l’assunto per cui
MARTINO Vincenzo avrebbe mantenuto una posizione defilata per non
compromettere il beneficio ottenuto.
Anche in questo caso le censure difensive, pur lamentando un vizio di mera
apparenza della motivazione, tendono in realtà a contestare una lettura del merito
delle risultanze acquisite (tra l’altro pienamente concorde nei due gradi di giudizio)
che risulta priva di contraddittorietà o illogicità manifesta. Una lettura che si fonda
sulle dichiarazioni del COLANGELO (cfr. pag. 602 della sentenza di primo grado) il
quale – nell’inquadrare la figura del ricorrente sullo stesso piano apicale del fratello
Giulio nella programmazione e nello sviluppo delle attività illecite ecc., alle quali
anch’egli era direttamente interessato (era anzi proprio il ricorrente a dare consigli
a Giulio) – ha chiarito di aver presenziato a numerosissimi incontri che, dopo
l’ottenimento della semilibertà, si erano svolti presso l’abitazione dell’altro fratello
Domenico, mentre, nel periodo precedente, si andava a trovare Vincenzo «al
Ciringuito di via Marghera dove lui lavorava in articolo 21». In effetti, deve ritenersi
pacifico – non solo perché non contestato dalle difese, ma anche perché riferito
dallo stesso ricorrente nelle dichiarazioni rese al Tribunale (cfr. pag. 702 della

19

nell’ambiente circostante. Nella specie, dalla ricostruzione dei giudici di merito

sentenza) – che MARTINO Vincenzo, sin dal 2007, era stato ammesso al lavoro
all’esterno ex art. 21 ord. pen.
Quanto poi alla posizione defilata mantenuta da Vincenzo per le ragioni
indicate, una inequivocabile conferma della prospettazione del COLANGELO valorizzata dai giudici di primo e secondo grado e non adeguatamente confutata
dalle difese – si ha nell’episodio CECCHIN, in relazione al quale il collaboratore ha
descritto un diretto coinvolgimento del ricorrente non già nella fase iniziale
dell’investimento, ma nella successiva decisione di utilizzare modalità violente e

evidenziare, in questa sede, è che il ricorrente si era recato insieme al fratello
Domenico presso l’abitazione del CECCHIN, dove i due si imbatterono in un
soggetto albanese anch’egli in cerca del predetto: nell’accingersi a colloquiare da
solo con l’albanese, Domenico spiega a quest’ultimo che «mio fratello non può che
è in permesso», ed invita Vincenzo a farsi un giro (cfr. la conversazione riportata
a pag. 302 della sentenza di primo grado).
Il ruolo apicale del ricorrente è stato inoltre desunto (pag. 262 della sentenza
d’appello): dal fatto che egli era stato messo al corrente dei vari incontri relativi
alla vicenda CAMPO e di quelli avuti dal NUCARA con esponenti calabresi giunti a
Milano; dalla sollecitazione all’utilizzo delle maniere forti nei confronti dei debitori
inadempienti; dal diretto interessamento per l’incendio della sala Bingo, nonché
dalla condotta tenuta dopo l’arresto del fratello Giulio. È infatti Vincenzo che, da
un lato, avvisò il NUCARA dell’arresto, incontrandosi con lui il giorno successivo
(cfr. pag. 263), e, dall’altro, iniziò ad interfacciarsi con il SALA in luogo del fratello
Giulio, stabilendo, le modalità di pagamento imposte ecc. (come già accennato e
come si tornerà ad evidenziare in seguito, MARTINO Vincenzo ha assunto analoghe
iniziative “in prima persona”, per ovviare all’arresto di Giulio, anche sul diverso
fronte degli stupefacenti).
In definitiva, il compendio motivazionale emergente dalla lettura coordinata
delle pronunce di primo e secondo grado non può in alcun modo ritenersi
apparente, e resiste alle censure difensive volte in definitiva a prospettare una
diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, non apprezzabile in
questa sede.
3.3. Infondati sono i motivi di ricorso concernenti l’affermazione di penale
responsabilità di MARTINO Vincenzo per i capi 3 e 4, imperniati sull’assenza di
riscontri alle parole del COLANGELO.
Deve invero osservarsi, al riguardo, che dalla sentenza di primo grado (pag.
300 ss.) emerge che le dichiarazioni del collaboratore – ritenute intrinsecamente
connotate da particolare attendibilità sia perché in linea con le affermazioni del
CECCHIN, sia perchè di stampo anche autoaccusatorio pur se il COLANGELO non
20

prevaricatorie per ottenere il rimborso di quanto investito. Quel che interessa

era stato ancora indagato, sia anche perché dettagliate nel descrivere il ruolo
svolto da MARTINO Vincenzo (contrario all’investimento ma del tutto favorevole
all’uso di metodi intimidatori per recuperare il danaro, tra cui l’esplosione di colpi
di arma da fuoco all’indirizzo dell’auto del CECCHIN) – risultano riscontrate non
solo dalla obiettiva presenza di MARTINO Vincenzo insieme al fratello Domenico,
come poc’anzi ricordato, nei pressi dell’abitazione del CECCHIN (circostanza da
inquadrare in un’intensa attività di ricerca di quest’ultimo da parte dei MARTINO:
cfr. le risultanze del localizzatore GPS posto sull’auto di Giulio, pag. 301 della

antecedenti e successive all’incontro con l’albanese, che hanno indotto il Tribunale
a ritenere del tutto inattendibile la versione del ricorrente (secondo cui egli era
rimasto all’oscuro di tutta la vicenda CECCHIN, prima di quell’episodio in cui egli
stava accompagnando il fratello dal consulente del lavoro: cfr. pag. 309 della
sentenza di primo grado).
Emerge dalle predette conversazioni, infatti, sia il fatto che non era la prima
volta che i due fratelli si recavano sul posto (Domenico, credendo di aver visto il
CECCHIN, invita Vincenzo ad aspettarlo «alla macelleria, dove ti sei parcheggiato
l’altro giorno»), sia la piena consapevolezza di Vincenzo circa le ragioni della
presenza in loco (dopo l’incontro con l’albanese, Domenico rientra in auto e
riferisce dettagliatamente a Vincenzo quanto appreso, tra cui la circostanza – di
intuitivo rilievo anche per la già affrontata questione del metodo mafioso utilizzato
dal sodalizio – che il CECCHIN si era spostato con la famiglia dall’abitazione di
Sedriano a causa dei fratelli MARTINO: cfr. pag. 302 della sentenza di primo
grado).
3.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda le censure
rivolte alla senter;za nella parte in cui afferma la penale responsabilità di MARTINO
Vincenzo in relazione al delitto di usura commesso in danno di SALA Cristiano
(capo 8).
Anche in questo caso, il compendio motivazionale offerto dalla combinata
lettura delle sentenze di primo e secondo grado non può in alcun modo ritenersi
apparente; d’altra parte, la non condivisa interpretazione delle risultanze
acquisite, da parte della difesa del ricorrente, non può evidentemente determinare
un annullamento in sede di legittimità, in assenza di contraddittorietà o illogicità
evidenti.
La Corte d’Appello ha espresso (pag. 229 ss.) un giudizio di piena attendibilità
del SALA, coerente e costante nelle proprie affermazioni e ampiamente riscontrato
dalle risultanze captative e documentali anche quanto all’utilizzo a proprio favore
(anziché a proprio danno come nella prima fase), della potenzialità intimidatoria
dei MARTINO nel fronteggiare le richieste dei propri creditori. Ha quindi escluso
21

sentenza di primo grado), ma anche dalle conversazioni immediatamente

che le dichiarazioni del SALA circa l’essere egli terrorizzato dai MARTINO, per le
possibili conseguenze dei propri inadempimenti nei loro confronti, potessero
ritenersi smentite da espressioni amichevoli nei confronti di MARTINO Giulio, usate
in alcune conversazioni intercettate: e ciò sulla base della massima di esperienza
per cui è proprio la paura e la soggezione, unita alla preoccupazione di non perdere
la linea di credito comunque indispensabile per andare avanti e di non subire le
conseguenze minacciate, a indurre soggetti in condizioni come quelle riferite dal
SALA ad improntare incontri e conversazioni su toni apparentemente amichevoli.

ricorrente non si confronta in modo adeguato con quanto esposto dalla Corte
territoriale (pag. 270 ss.) in ordine alle dichiarazioni del COLANGELO sui tassi
usurari praticati dai MARTINO al SALA, alla necessità di computare anche i rilevanti
oneri correlati all’assunzione della moglie di MARTINO Giulio (in una conversazione
tra questi e il fratello Domenico, gli stipendi spettanti alla moglie sono
espressamente annoverati tra gli interessi delle somme prestate al SALA), nonché
agli ulteriori e del tutto ingiustificati esborsi patrimoniali alle quali veniva costretta
la persona offsa (ricarica di carte postepay, noleggi di autovetture, ecc.).
Per ciò che riguarda il ruolo concretamente svolto da MARTINO Vincenzo, le
sentenze di merito hanno concordemente valorizzato le dichiarazioni del SALA in
ordine al subentro del ricorrente a MARTINO Giulio, dopo l’arresto di quest’ultimo,
quale controparte nella percezione dei pagamenti, nel discutere i tempi di rientro,
ecc.: ruolo che qualche volta era stato svolto anche prima del predetto arresto, e
che era caratterizzato dalla piena conoscenza, da parte del ricorrente, delle
dinamiche del credito e dal ricorso a minacce meno esplicite e più sottili di quelle
dei fratelli, ma non meno terrorizzanti (cfr. pag. 105 della sentenza d’appello, cui
si rimanda anche per le intercettazioni ambientali comprovanti tali attività di
riscossione da parte di MARTINO Vincenzo).
Generica, e comunque manifestamente infondata, è infine l’obiezione secondo
cui il prestito era stato concesso quando il ricorrente era ancora detenuto: da un
lato, infatti, la doglianza non sembra adeguatamente confrontarsi con quanto
osservato dalla Corte territoriale in ordine alla piena consapevolezza del ricorrente
in ordine ai rapporti di dare-avere esistenti con il SALA, e soprattutto in ordine alla
rilevanza delle co. ndotte illecite poste in essere nella fase esecutiva dell’accordo
illecito, attesa la natura a consumazione prolungata del reato di usura. Dall’altro,
il ricorrente non confuta quanto precisato dal SALA proprio a proposito della
conversazione richiamata dalla difesa (pag. 365 della sentenza di primo grado, in
cui il SALA chiarisce di aver parlato con Vincenzo di credito “vostro” per la
consapevolezza che si trattava di un’esposizione debitoria che egli aveva nei

22

Quanto poi al carattere usurario dei crediti vantati nei confronti del SALA, il

confronti anche di Domenico e Vincenzo MARTINO, pur se l’erogazione era stata
effettuata da Giulio).
3.5. Non fondate sono anche le censure formulate con riferimento al capo 84,
relativo alla cessione di cocaina a DEUSCIT, contestata a MARTINO Vincenzo in
concorso con il COLANGELO.
Anche in questo caso, le difese ripropongono censure già esaminate e
disattese dai giudici di merito, finendo per contestare il merito delle valutazioni da
questi ultimi concordemente espresse.

valorizzate non solo perché tutt’altro che generiche (cfr. pag. 227 ss. della
sentenza di primo grado), ma anche per la loro obiettiva rilevanza, anche in chiave
associativa (come meglio si dirà trattando delle censure mosse all’imputazione ex
art. 74 T.U. Stup.), con riferimento alla condotta tenuta da MARTINO Vincenzo
dopo l’arresto del fratello Giulio.
Non diversamente da quanto già osservato a proposito dei rapporti con il SALA
(cfr. supra, § 3.4), i giudici di merito hanno sottolineato che il ricorrente, rimasto
fino al predetto arresto “dietro le quinte” (pur se pienamente a conoscenza dei
traffici ed anzi inserito a pieno titolo nel sodalizio: cfr. pag. 68 della sentenza di
primo grado), è stato costretto ad assumere un ruolo diverso e più operativo,
concordando quindi in prima persona – in luogo del congiunto – le mosse da
compiere con il COLANGELO nella gestione del traffico di stupefacenti (nella specie,
ulteriori cessioni a DEUSCIT e riscossione dei crediti maturati dal traffico
pregresso). Deve tra l’altro osservarsi che le dichiarazioni in questione sono state
valutate con il necessario rigore, dato che, per le ulteriori cessioni riferite dal
COLANGELO nel • medesimo contesto (costituenti i capi 86 e 88), MARTINO
Vincenzo è stato assolto per la mancanza di riscontri individualizzanti alle
dichiarazioni del collaboratore. Riscontri che invece, nell’episodio di cui al capo 84,
sono stati ritenuti sussistere, dai giudici di merito – con specifico riferimento agli
incontri, riferiti dal COLANGELO, tra il ricorrente ed il DEUSCIT per la consegna del
danaro ricavato – nell’analisi del traffico telefonico delle utenze del ricorrente e del
DEUSCIT, comprovanti la presenza di entrambi nell’area del mercato ortofrutticolo
in alcune mattine ricadenti nell’arco temporale indicato dal collaboratore.
L’univocità e concludenza di tali elementi è stata contestata con i motivi di
appello dal ricorrente, con argomentazioni che la Corte territoriale ha
motivatamente e non illogicamente disatteso, richiamando il fatto che la
compresenza in zona dei due imputati era stata rilevata solo in quattro occasioni,
tutte a ridosso dell’arresto di MARTINO Giulio, e sottolineando l’irrilevanza della
breve durata della compresenza, sia perché si trattava di incontri evidentemente
rapidi, sia per la possibilità che MARTINO Vincenzo venisse rintracciato anche sul
23

In entrambi i gradi di giudizio, le dichiarazioni rese dal COLANGELO sono state

luogo di lavoro (cfr. pag. 286). È appena il caso di evidenziare, al riguardo, che
altro è ricercare . nei tabulati il riscontro della chiamata tra due utenze, che
ovviamente non può che implicare il contemporaneo aggancio delle celle serventi
la zona in cui si trovano i conversanti; altro è ricercare elementi indicativi della
compresenza di due soggetti in una medesima area, venendo in rilievo, in tale
seconda ipotesi, anche attivazioni dei rispettivi cellulari non perfettamente
coincidenti sul piano temporale). Altrettanto privo di evidenti illogicità è il passo
motivazionale (anch’esso censurato nei motivi di ricorso) relativo al fatto che il

COLANGELO: sul punto, la Corte d’Appello ha infatti valorizzato il carattere
emergenziale della situazione venutasi a creare dopo l’arresto di Giulio, e la
necessità di operare in continuità ed in esecuzione di quanto concordato prima
dell’arresto medesimo.
3.6. Manifestamente infondate sono le censure formulate a proposito della
condanna per il delitto di intestazione fittizia di cui al capo 105 della rubrica.
Anche in questo caso, lamentando il carattere apparente della motivazione,
le difese hanno in realtà censurato il merito delle valutazioni concordemente rese
in primo ed in secondo grado, sulla base, da un lato, delle dichiarazioni del
COLANGELO e del SALA (quest’ultimo, in particolare, aveva raccolto le confidenze
di MARTINO Vincenzo circa la sua contrarietà a perdere propri capitali) e, dall’altro,
al tenore della conversazione tra MARTINO Giulio e la moglie, riferita al fatto che
l’apparente intestatario era consapevole trattarsi di “quote nostre” (cfr. pag. 472
sent. di primo grado, pagg. 118 e 293 di quella d’appello, dove si precisa che
l’aggettivo non poteva riferirsi alla moglie, del tutto estranea all’acquisto degli
immobili oggetto della intestazione fittizia). La valutazione congiunta di tali
risultanze sfugge a censure prospettabili in questa sede di legittimità.
3.7. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità occorre giungere per le
doglianze formulate in relazione al capo 13.
Nel denunciare il carattere meramente ripropositivo della motivazione
d’appello e il contrasto tra le versioni del COLANGELO e del DI CORATO, i ricorrenti
non si confrontano adeguatamente, in realtà, con il percorso argomentativo della
Corte d’Appello (pag. 288 segg.), la quale: ha ritenuto anche in questo caso le
dichiarazioni accusatorie del COLANGELO puntuali, spontanee e tutt’altro che de
relato, avendo egli riferito di essere stato incaricato proprio da MARTINO Vincenzo
di reperire qualcuno disponibile ad incendiare il BINGO; ha risolto la discrasia sulla
pregressa conoscenza in carcere tra il COLANGELO e il DI CORATO, richiamando il
fatto che quest’ultimo aveva ammesso la comune detenzione, pur se non nella
stessa cella; ha escluso la configurabilità di un interesse del COLANGELO a
provocare l’incendio di un’attività che lo vedeva estraneo (e a far emergere
24

danaro recuperato dal ricorrente sarebbe stato in parte consegnato al

l’episodio con le proprie dichiarazioni), laddove invece l’interesse dei MARTINO era
desumibile da una serie di conversazioni intercettate tra i fratelli; ha valorizzato i
riscontri costituiti dall’analisi del traffico telefonico anche delle cabine pubbliche
site nei comuni di Nerviano e Parabiago, luoghi di residenza del ricorrente e del
fratello Domenico (il DI CORATO aveva ammesso contatti da cabine pubbliche
finalizzati all’organizzazione di incontri con i MARTINO, peraltro sostenendo si
trattasse di occasioni di incontro per ragioni amicali); ha infine escluso la
configurabilità della desistenza, avuto riguardo al liquido infiammabile che non

sentenza di primo grado). La mancanza di una specifica confutazione di tali
considerazioni impone di ritenere le doglianze prive delle necessarie connotazioni
di specificità.
3.8. Infondati sono poi i motivi formulati con riferimento alla ritenuta
sussistenza di un’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e al
coinvolgimento nella stessa di MARTINO Vincenzo nel ruolo apicale a lui
contestato.
3.8.1. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che le censure difensive non
hanno specificamente riguardato la sussistenza degli elementi costitutivi del
sodalizio, in relazione ai quali, peraltro, le sentenze di merito hanno
concordemente evidenziato – con motivazione immune da contraddittorietà ed
illogicità manifesta – l’emersione di un programma indeterminato nel traffico (con
la disponibilità di due canali esteri per il rifornimento, uno in Bulgaria l’altro in Sud
America), di un accordo stabile e non circoscritto al singolo episodio (come
dimostrato dalle’ cessioni di droga programmate ed eseguite all’indomani
dell’arresto di MARTINO Giulio), della disponibilità di numerosissime utenze
continuamente sostituite (ed utilizzate dagli associati indicandole con linguaggio
convenzionale: cfr. pag. 232 della sentenza d’appello) nonché di apparecchiature
idonee a bonificare ambienti e disturbare eventuali intercettazioni (pag. 84), di
luoghi sicuri per l’occultamento dello stupefacente, del ricorso a modalità e luoghi
di incontro sperimentati (tra l’altro, presso il negozio di frutta e verdura del
DEUSCIT: in relazione al quale è stato ritenuto significativo, proprio in chiave di
appartenenza al sodalizio, il fatto che i correi abbiano chiesto a lui idi anticipare il
danaro necessario per sopperire ad una contingente necessità: cfr. pag. 234), ecc..
I rilievi difensivi hanno piuttosto riguardato la configurabilità di due distinte
associazioni, delle quali sono stati ritenuti partecipi alcuni soggetti – tra cui il
ricorrente – considerati intranei anche al sodalizio di cui al capo 1.
Si tratta di questione già affrontata e motivatamente disattesa dalla Corte
d’Appello, che ha ritenuto dirimente il fatto che il sodalizio ritenuto rilevante ex
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, pur costituito in parte dalle medesime persone
25

aveva preso fuoco nonostante l’inizio di innesco (v. sul punto anche pag. 452 della

fisiche inserite . nell’associazione di stampo mafioso, si differenziava da
quest’ultima per le modalità operative, non sovrapponibili a quelle connotanti
l’agire mafioso. Trattasi di valutazione in linea con l’indirizzo fatto proprio da
alcune pronunce espressamente richiamate dai giudici di merito (cfr. pag. 270
della sentenza di primo grado, cui si rinvia per i richiami giurisprudenziali relativi
appunto alla possibilità di contemporanea appartenenza alle due associazioni,
avuto riguardo alla diversa natura dei beni tutelati, se l’attività di quella dedita al
traffico di stupefacenti non sia connotata dal metodo mafioso): un indirizzo

Ambesi, che ha tra l’altro ritenuto manifestamente infondate analoghe doglianze
formulate da MARTINO Giulio avverso la condanna per entrambi i sodalizi,
pronunciata nei suoi confronti con rito abbreviato (cfr. pag. 29 della predetta
pronuncia).
3.8.2. Con riferimento al ruolo attribuito a MARTINO Vincenzo, le decisioni di
merito hanno concordemente e non illogicamente valorizzato, ancora una volta, le
dichiarazioni auto. ed eteroaccusatorie del COLANGELO nella parte (riportata a pag.
85 della sentenza d’appello) in cui delinea un ruolo di assoluto rilievo e spessore
svolto dal ricorrente, coinvolto a pieno titolo nelle vicende e nelle decisioni prese
dal fratello Giulio e dal COLANGELO.
Tali dichiarazioni sono state adeguatamente riscontrate, ad avviso dei giudici

ribadito, da ultimo, dalla recentissima Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 2018,

di primo e di secondo grado, da una pluralità di conversazioni intercettate (v. pag. )
87 e 236 ss. della sentenza impugnata), comprovanti il fatto che MARTINO
Vincenzo veniva messo al corrente delle situazioni di difficoltà del sodalizio (arresto
di DEL CONTE, pedinamenti subiti da MARTINO Giulio e comunicati anche a
Domenico), veniva interpellato da Giulio con richieste di suggerimenti su come
gestire le pressioni dei creditori esteri per forniture sequestrate, si era preoccupato
di avvisare subito l’interlocutore bulgaro al momento dell’arresto del fratello;
inoltre, le risultanze captative, adeguatamente valorizzate dal Tribunale e dalla
Corte d’Appello, hanno messo in luce – come già ricordato a proposito del capo 84
(cfr. supra, § 3.5) – l’attivarsi in prima persona del ricorrente, dopo l’arresto di
Giulio, nella prosecuzione della gestione del traffico e la riscossione dei proventi
(significativa è la preoccupazione, condivisa con il fratello Domenico, circa le
“esuberanti” iniziative di recupero dei crediti avviate in quel contesto alla moglie
di Giulio: cfr. pag. 277 della sentenza di primo grado).
Anche la valorizzazione di tali elementi di riscontro per l’intero periodo preso
in considerazione dalle dichiarazioni del COLANGELO sfugge, ad avviso del
Collegio, a censure deducibili in questa sede, avuto anche riguardo al fatto che
l’argomentazione difensiva secondo cui ogni coinvolgimento di MARTINO Vincenzo
in data anteriore alla concessione della semilibertà (2012) doveva essere escluso
26

dallo stato di detenzione, avendo egli fruito solo di permessi sotto scorta ex art.
30, si è rivelato privo di consistenza avendo il ricorrente fruito, sin dal 2007, di
permessi lavorativi ex art. 21 ord. pen. (cfr. anche supra, § 3.2.3, nonché pag.
602 della sentenza di primo grado, quanto agli incontri riferiti dal COLANGELO anche per questioni relative al traffico di droga – sul luogo di lavoro di MARTINO
Vincenzo).
Infondato è infine il rilievo imperniato sulla distribuzione degli utili, ritenuta
anomala. Le difese intendono censurare il merito di una valutazione – che peraltro

ha ritenuto plausibile la ricostruzione dei fatti offerta al riguardo dal COLANGELO
tenuto conto, da un lato, del ruolo concretamente svolto da MARTINO Giulio e dal
COLANGELO nella ricerca dei canali di approvvigionamento, nel mantenere i
contatti con fornitori anche internazionali, ecc., e, d’altro lato, della posizione
defilata mantenuta da MARTINO Vincenzo per non compromettere i benefici
penitenziari progressivamente ottenuti, cui avrebbe potuto nuocere anche un
accertamento di disponibilità economiche ingenti e “in prima battuta” derivanti dal
traffico di droga.
3.9. Infondate, talora in modo manifesto, sono altresì le doglianze formulate
con riferimento all’art. 7 I. n. 152 del 1991. Con riferimento ai capi 3 e 4, la pretesa
estraneità di MARTINO Vincenzo all’attività intimidatoria, su cui si basa l’eccezione,
è smentita da quanto in precedenza osservato (cfr. supra, § 3.3); allo stesso
modo, quanto al capo 8, l’assunto difensivo è smentito da quanto riferito dal SALA
in ordine al carattere sottile ma altrettanto terrorizzante delle minacce rivoltegli
dal ricorrente, una volta subentrato nella gestione del rapporto usurario; quanto
al capo 13, la motivazione della Corte d’Appello deve essere integrata con quanto
osservato dal Tribunale (pag. 453) in ordine al fatto che il ricorrente ed il fratello
Domenico agirono in stretto collegamento con gli altri componenti del sodalizio,
rendendo manifesto il favoreggiamento tratto dalla complessiva operazione (v.
anche pag. 564 sul fatto che il sodalizio, resosi conto della non redditività
dell’operazione, non aveva esitato a ricorrere ad un delitto dalle conseguenze
potenzialmente gravi per la pubblica incolumità, pur di incrementare ulteriormente
i profitti da destinare ad altre attività); quanto al capo 84, la motivazione non
appare manifestamente illogica, avuto riguardo a quanto complessivamente
emerso in ordine alla contemporanea sussistenza delle due associazioni e della
finalizzazione delle attività dell’una ad assicurare proventi reinvestibili nell’altra;
quanto al capo 105, la scarna motivazione della Corte d’Appello deve essere
integrata con quanto osservato dal Tribunale (pag. 473) in ordine alla finalità
perseguita (immobilizzazione di risorse del sodalizio, intestandole formalmente a

27

appare priva di illogicità manifesta – compiuta dalla Corte d’Appello (pag. 235), la

soggetti terzi, onde agevolarne la conservazione mettendole al riparo da iniziative
dell’A.G. volte a recuperarle).
3.10. Manifestamente infondate, infine, sono le doglianze proposte con
riferimento al mancato recupero della diminuzione di un terzo del trattamento
sanzionatorio, correlata alle richieste di rito abbreviato disattese dal G.u.p. e poi
dal Tribunale.
3.10.1. Priva di fondamento, da un lato, è la richiesta di declaratoria di nullità
dell’ordinanza con cui il G.u.p. consentì a MARTINO Vincenzo di revocare la propria

condizionato, trattandosi di richiesta non revocabile.
Deve osservarsi, al riguardo, che – come correttamente rilevato dal P.G. nel
corso della discussione – si tratterebbe, a tutto concedere, di una nullità che la
parte avrebbe comunque concorso a causare con la propria dichiarazione di
revoca, con ogni conseguenza in tema di preclusione alla deducibilità del vizio, ai
sensi dell’art. 187., comma 1, cod. proc. pen.
Quel che peraltro si intende evidenziare, alla luce della ricostruzione svolta
dalla sentenza impugnata (pag. 212) senza alcuna contestazione difensiva, è il
fatto che all’udienza del 15/04/2015 il G.u.p. – lungi dal compiere attività volte a
compromettere o anche solo a pregiudicare il pieno esercizio dei diritti di difesa,
anche quanto alla possibilità di optare per un rito alternativo – svolse una
preliminare attività per così dire di ricognizione e di riordino delle richieste di
giudizio abbreviato pervenute, che, proprio con riferimento alla posizione di
MARTINO Vincenzo, presentavano una sovrapposizione che andava ovviamente
chiarita. In particolare, il G.u.p. chiese a MARTINO Vincenzo se – dinanzi alla
sopravvenuta richiesta di abbreviato non condizionato formulata dal difensore e
procuratore speciale – intendesse mantenere la propria richiesta di abbreviato non
condizionato, ricevendo risposta negativa. Alla luce di quanto precede, nessun
concreto ed effettivo pregiudizio ai diritti di difesa sembra configurabile
nell’operato del giudice procedente, che anzi consentì a MARTINO Vincenzo senza prospettal’e alcuna ontologica incompatibilità tra la propria personale
richiesta e quella sopravvenuta – di modulare definitivamente la propria opzione
per il rito alternativo, facendo propria la diversa prospettiva contenuta nella
seconda richiesta.
3.10.2. Con il secondo motivo, il difensore di MARTINO Vincenzo ha censurato
la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva escluso qualsiasi
possibilità di equiparazione tra il rigetto di un’istanza di abbreviato condizionata
all’interrogatorio dell’imputato (istanza interpretabile, secondo la giurisprudenza,
come una richiesta di abbreviato “secco”) ed il rigetto di quella, presentata

28

richiesta, personalmente formulata, di ammissione al rito abbreviato non

nell’interesse del ricorrente, condizionata alla trascrizione di alcune intercettazioni
telefoniche ed ambientali, nonché degli interrogatori resi dal SALA.
Ritiene il Collegio che il motivo sia inammissibile non solo perché non si
confronta con tutte le ragioni specificamente addotte a sostegno della decisione di
rigetto (in particolare, la parziale “novità” della seconda richiesta formulata: cfr.
pag. 213), ma anche perché proprio la possibilità di considerare e valutare la
richiesta in quest;one come richiesta “secca”, in caso di rigetto della condizione, è
stata espressamente ed inequivocamente esclusa dal difensore e procuratore

udienza del 15/04/2015 (cfr. pag 212, cit.).

4. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato JOHNSON è inammissibile.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
4.1.1. Con riferimento alla prima questione prospettata – che tra l’altro non
risulta proposta nei motivi di appello nella non contestata sintesi dei motivi
contenuta a pag. 194 ss. della sentenza impugnata, contro la quale non vengono
del resto formulate censure di omessa pronuncia – deve radicalmente escludersi
la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendovi al
contrario piena corrispondenza tra l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari formulata
nel capo 11 e quella ritenuta dai giudici di primo e secondo grado.
In particolare, va evidenziato che l’affermazione di penale responsabilità è
stata fondata, ànzitutto, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal SALA e
testualmente riportate dal Tribunale (cfr. pag. 393 ss.), in cui egli chiarisce di aver
informato JOHNSON del fatto di aver pagato MILESI «per cercare di fare
un’ispezione»; per altro verso, il Tribunale ha valorizzato (pag. 377) la
conversazione tra SALA e MILESI in cui quest’ultimo aggiorna l’altro sugli esiti
dell’ispezione alla struttura alla cui gestione il SALA era interessato a subentrare,
precisando «comunque il botto grosso lo faremo…allora…domani noi depositiamo
la prima in …Procura».
4.1.2. Quanto all’ulteriore questione, risulta immune da censure la decisione
della Corte territoriale che ha escluso la nullità della sentenza perché,
nell’imputazione, vi è un riferimento al concorso in corruzione in atti giudiziari e
non un richiamo dell’art. 321 cod. pen.
Al riguardo, deve osservarsi che da un lato, come correttamente osservato
dalla Corte d’Appello, la descrizione dei fatti contestati contenuta nel capo 11
aveva reso evidente al JOHNSON quale fosse l’accusa a suo carico ed il ruolo a lui
specificamente attribuito: né del resto il ricorrente aveva specificamente dedotto,
e tanto meno comprovato, l’esistenza di un concreto pregiudizio ai diritti di difesa
riconducibile al mancato richiamo dell’art. 321 (cfr. sul punto, tra le tante, Sez. 5,
29

speciale, appositamente interpellato a tal fine dal G.u.p. nella già richiamata

n. 44707 del 09/11/2005, Bombagi, Rv. 233069, secondo cui «in tema di
contestazione dell’accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più
che all’indicazione delle norme di legge violate. Conseguentemente, ove il fatto sia
precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati
é irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione
dell’esercizio del diritto di difesa»).
4.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Pur prospettando formalmente doglianze censure di legittimità, il ricorrente

dai giudici di merito in ordine alla consapevolezza, in capo al JOHNSON,
dell’accordo corruttivo cui era finalizzata la dazione di danaro al MILESI, da lui
effettuata su incarico del JOHNSON.
Dall’esame congiunto delle due pronunce, emerge che tale valutazione si
fonda, anzitutto: sulle dichiarazioni rese dal SALA nel corso dell’incidente
probatorio (riportate testualmente dal Tribunale a pag. 393), in cui questi aveva
riferito di aver detto al JOHNSON «che c’era la possibilità di riprendere il catering
del Milan io tramite MILESI stavo cercando di riprenderlo, pagando MILESI per
cercare di far fare un’ispezione e quindi mettere in difficoltà MONTI» (il SALA si è
detto incerto circa l’aver precisato al JOHNSON quanto avrebbe versato al MILESI,
pur non escludendo la circostanza).
Le dichiarazioni in questione sono state ritenute adeguatamente riscontrate
sia dal tenore della conversazione intercorsa tra SALA e JOHNSON dopo il
pagamento al MILESI (cfr. pag. 147 della sentenza impugnata, che richiama il
percorso argomentativo del giudice di primo grado nella parte in cui valorizza lo
scoppio d’ira del SALA nell’apprendere che il MILESI aveva preteso il doppio di
quanto il JOHNSON era stato incaricato di versare, senza alcuna particolare
richiesta di spiegazioni da parte del ricorrente), sia da considerazioni di ordine
logico (il SALA aveva reso partecipe il ricorrente dei gravi problemi correlati
all’estorsione e a;l’usura di cui ai capi 7 e 8, risultando perciò incongrua una sua
condotta calunniosa nei confronti del predetto), sia anche dalle contraddizioni
rilevabili, nelle dichiarazioni rese in tempi diversi dal JOHNSON, circa le ragioni
giustificative del suo possesso della carta di credito del SALA utilizzata per ritirare
il danaro consegnato al MILESI (cfr. sul punto pag. 147).
Si tratta di un percorso argomentativo immune da contraddittorietà o illogicità
manifeste deducibili in questa sede, con conseguente inammissibilità del motivo
di ricorso.
4.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il terzo motivo. Lungi
dall’aver recepito con “fideistica acriticità” le considerazioni svolte in primo grado,
la Corte territoriale ha, sia pur sinteticamente, valorizzato gli elementi ritenuti
30

finisce in realtà per censurare il merito della valutazione concordemente compiuta

decisivi per sconfessare la tesi della mancata consapevolezza dell’accordo in capo
al JOHNSON. Sotto altro profilo, deve osservarsi che la Corte, pur limitandosi ad
affermare assertivamente la non ravvisabilità dell’attenuante di cui all’art. 114
cod. pen., ha comunque evidenziato (pag. 295) la rilevanza causale della condotta
del ricorrente, funzionale al concreto adempimento di una parte dei pagamenti
previsti dall’accordo corruttivo: individuando in tal modo un elemento ostativo alla
concessione dell’attenuante, alla luce del costante insegnamento secondo cui
quest’ultima «è configurabile quando l’apporto del concorrente non ha avuto

concorrenti, ma ha assunto un’importanza obiettivamente minima e marginale,
ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile
nell’economia generale dell’iter criminoso» (Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013,
P.G., Rv. 256035).

5. I ricorsi proposti nell’interesse di MARTINO Domenico sono infondati, ed in
parte inammissibili.
Va subito evidenziato che la posizione del ricorrente presenta una pluralità di
punti di contatto con quella, già esaminata, del fratello MARTINO Vincenzo, anche
in ragione della parziale coincidenza delle imputazioni rispettivamente ascritte ai
due fratelli: alcune censure formulate nell’interesse di MARTINO Domenico
risultano perciò largamente omogenee a quelle già prese in considerazione
esaminando i motivi di ricorso proposti nell’interesse dell’altro imputato.
Sarà quindi possibile, ed anzi opportuno, operare nelle pagine seguenti un
rinvio, in parte qua, alle argomentazioni svolte trattando la posizione di MARTINO
Vincenzo, prendendo invece in considerazione, ovviamente, i profili di censura
riguardanti la specifica posizione del ricorrente.
5.1. Nella prospettiva appena richiamata, è pertanto possibile fare integrale
rinvio a quanto osservato nei precedenti paragrafi in ordine all’attendibilità delle
dichiarazioni del COLANGELO (§ 3.1) e del SALA (§ 3.4), nonché alla configurabilità
di un’associazionh; di stampo mafioso nel sodalizio contestato al capo 1), ed al suo
carattere di “novità” rispetto alla formazione per la quale erano stati condannati,
con sentenza irrevocabile, il fratello del ricorrente MARTINO Giulio (oltre, tra gli
odierni ricorrenti, al NUCARA: cfr. § 3.2.1 e 3.2.2.).
Per ciò che invece riguarda le doglianze volte a contestare la partecipazione
del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1), deve radicalmente escludersi la
fondatezza della prospettazione difensiva secondo cui vi sarebbe un vizio
motivazionale correlato all’aver desunto la responsabilità di MARTINO Domenico
sulla sola scorta del legame di sangue con Giulio e Vincenzo, e della sussistenza
di condanne irrevocabili per associazione mafiosa a carico di questi ultimi.
31

soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri

Deve osservarsi, al riguardo, che difetta un adeguato confronto con i plurimi
elementi richiamati dalla Corte d’Appello ai fini che qui interessano, desunti sia da
episodi criminosi ascritti anche a MARTINO Domenico, sia da vicende non trasfuse
in capi di imputazione o comunque non oggetto di specifica contestazione al
ricorrente.
Si veda in particolare pag. 259 ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte
territoriale valorizza tra l’altro: la continuativa attività di ricerca del CECCHIN,
vittima della tentata estorsione di cui al capo 3 (sul punto v. anche supra, § 3.3,

semilibertà, dal colloquio con un pregiudicato albanese anch’egli in cerca del
CECCHIN); la presenza insieme al fratello Giulio e al COLANGELO all’incontro con
il SALA ed il PENSABENE, rilevante anche per il capo 7 e ripetutamente valorizzato,
dalle sentenze di primo e secondo grado, come uno degli episodi più significativi
del metodo mafioso utilizzato dal sodalizio; la successiva attività di riscossione del
provento dell’estorsione e dei crediti usurari progressivamente maturati nei
confronti del SALA; le modalità di gestione del credito vantato nei confronti di
PELLINI Giovanni; l’inserimento nella compagine della società di gestione
dell’attività di scommesse poi oggetto del tentativo di incendio di cui al capo 13
(cfr. sul punto anche pag. 560 ss. della sentenza di primo grado); il ruolo svolto
al momento della richiesta di protezione rivolta dai fratelli CAMPO, che si rivolgono
appunto all’odierno ricorrente (cfr. anche pagg. 601 ss. della sentenza di primo
grado); i rapport; con il NUCARA (spalleggiato nella richiesta di restituzione, con
modalità intimidatorie, del danaro sborsato per un orologio non autentico: cfr. pag.
716 ss. della sentenza di primo grado).
Risulta in tale contesto priva di illogicità la conclusione, concordemente
raggiunta dai giudici di merito, in ordine alla piena e consapevole partecipazione
di MARTINO Domenico al sodalizio (del quale egli, incensurato, rappresentava la
“faccia pulita”: cfr. pag. 139 della sentenza d’appello), ed alla irrilevanza del fatto
che non risultasse una sua formale affiliazione, dovendosi aver riguardo alle
condotte concretamente tenute ed accertate in giudizio (cfr. sul punto, da ultimo,
Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698, secondo cui appunto
qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell’inserimento formale del
singolo all’interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata
dal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazione
mafiosa).
Deve altresì osservarsi che la difesa non si confronta neanche con la
eloquentissima conversazione intercettata tra il ricorrente e MARTINO Vincenzo valorizzata dalla Corte territoriale a proposito dell’aggravante di cui al sesto
comma dell’art. 416-bis cod. pen., in relazione alle plurime iniziative del sodalizio
32

per le cautele usate da Domenico nel tener lontano il fratello Vincenzo, in

finalizzate ad inserirsi nel circuito economico legale in cui far confluire i proventi
delle attività illecite – nella quale i due fratelli concordano sul fatto che un soggetto
(BOTTINELLI) si era avvicinato a loro perché «inguaiato», altrimenti «se ne
fotteva…si sedeva con mafiosi, presunti mafiosi come a noi? Condannati per mafia?
Si sedeva con noi? Ti pare che non lo sa chi siamo?» (cfr. pag. 258 della sentenza
impugnata).
La sussistenza della predetta aggravante è stata contestata dalla difesa con
un motivo imperniato sul conflitto tra imprenditori emerso nell’episodio di cui al

della sentenza impugnata (pag. 257 ss.) né con quello, ben più diffuso, tracciato
dal giudice di primo grado al riguardo (pag. 672 ss. quanto alla panoramica delle
attività commerciali acquisite o comunque gestite dal sodalizio; pag. 730 quanto
al rilievo per cui, dall’istruttoria svolta, le attività commerciali in questione – con
l’eccezione della sala bingo – erano state sostenute con i proventi del traffico di
stupefacenti). La mancanza di confronto con tali aspetti della motivazione (in linea
con le dichiarazioni del COLANGELO circa il reinvestimento dei proventi del traffico
di droga nelle attività commerciali di Domenico: cfr. pag. 85 della sentenza
impugnata) non può che comportare l’inammissibilità del predetto motivo di
ricorso.
5.2. Anche quanto alle censure formulate in relazione all’associazione ex ex
art. 74. D.P.R. n 309 del 1990, e alla sua autonoma configurabilità rispetto al
sodalizio di cui al capo 1), ritiene il Collegio di poter integralmente richiamare le
considerazioni svolte nel rigettare i corrispondenti rilievi svolti nell’interesse di
MARTINO Vincenzo, anche quanto alla recentissima decisione di questa Corte che
ha confermato la condanna per entrambi i reati associativi irrogata, con rito
abbreviato, a MARTINO Giulio (cfr. supra, § 3.8).
Per ciò che riguarda il ruolo di partecipe attribuito anche in questo sodalizio
a MARTINO Vincenzo, i motivi di ricorso si risolvono in una censura della
valutazione del merito delle risultanze acquisite, concordemente formulata dai
giudici di merito con un percorso privo di illogicità evidenti denunciabili in questa
sede.
In particolare, a sostegno della fondatezza dell’ipotesi accusatoria, la Corte
territoriale ha valorizzato (pag. 238 ss.) una serie di risultanze comprovanti, da
un lato, la piena consapevolezza del ricorrente in ordine ai traffici illeciti posti in
essere dai fratelli e dallo stesso COLANGELO, come da quest’ultimo riferito (sono
stati valorizzati, a tal proposito: l’allarmata reazione del ricorrente dopo aver
appreso che Giulio riteneva di poter parlare in sicurezza con gli interlocutori
bulgari, utilizzando telefoni blackberry; le informazioni ricevute sul pedinamento
di cui erano stati oggetto COLANGELO e Giulio; l’affannosa ricerca del telecomando
33

capo 7), motivo che peraltro non si confronta affatto con il percorso motivazionale

di un garage, insieme alla moglie di MARTINO Giulio, subito dopo l’arresto di
quest’ultimo, nel timore che fosse stato sequestrato).
D’altro lato, la Corte ha ritenuto adeguatamente dimostrata anche la
consapevole e stabile partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio,
attraverso lo svolgimento di attività funzionali al raggiungimento degli scopi, pur
se non sempre costituenti oggetto di autonomi capi di accusa. In questa
prospettiva, la C .orte d’Appello ha richiamato i rapporti intercorsi tra MARTINO
Domenico ed i fornitori bulgari (ricezione delle indicazioni sulle utenze che il fratello

occasione dei loro arrivi in Italia); disponibilità a supportare le azioni del fratello
anche nelle fasi prettamente esecutive dell’importazione, oltre che a noleggiare
autovetture con modalità idonee ad ostacolare la tracciabilità del mezzo.
Infondati sono anche i rilievi difensivi in ordine al fatto che, ai fini che qui
interessano, i giudici di merito hanno preso in considerazione anche episodi per i
quali MARTINO Domenico era stato assolto. Deve invero osservarsi che, per le
vicende in questione (si tratta degli episodi di cui ai capi 36 e 50, su cui cfr.
rispettivamente v. pagg. 23 ss. e 29 ss.), il Tribunale ha ritenuto provata l’attività
di supporto svolta dal ricorrente (che in un caso aveva fornito al fratello i numeri
telefonici su cui chiamare l’interlocutore bulgaro, nell’altro aveva accompagnato
quest’ultimo in aeroporto su indicazione del fratello), non ritenendo peraltro
adeguatamente dimostrato – a differenza che per altri capi per i quali è stata
pronunciata condanna (cfr. infra, § 5.5.1) – il fatto che quelle condotte, comunque
poste in essere da soggetto pienamente consapevole dei traffici illeciti con gli
interlocutori bulgari decisi e organizzati dal fratello, fossero anche sorrette da un
dolo di concorso nelle specifiche importazioni oggetto del capi di accusa.
5.3. Generiche, e comunque infondate, sono anche le doglianze relative
all’affermazione di responsabilità di MARTINO Domenico per il delitto di estorsione
di cui al capo 7 e per quello di usura di cui al capo 8 (in relazione al quale si
richiamano integralmente le considerazioni svolte supra, § 3.4).
Nel censurare la sentenza per aver ritenuto rilevante la presenza del
ricorrente, insieme al fratello Giulio e al COLANGELO, all’incontro del 16/12/2011
con il SALA e il PENSABENE (una presenza ritenuta dalla difesa inconsapevole delle
finalità dell’incontro, essendo Domenico privo della caratura criminale acquisita dai
fratelli), la difesa finisce per sollecitare – anche in questo caso – una non
consentita diversa valutazione delle risultanze acquisite, rispetto a quella
concordemente espressa dai giudici di merito, senza adeguatamente confrontarsi
con quest’ultima. Una valutazione che tra l’altro, come già accennato, non si è
limitata ad un riscontro della specifica accusa di estorsione formulata al capo 7),

34

Giulio avrebbe dovuto utilizzare; assistenza fornita ai predetti interlocutori in

ma ha anche valorizzato l’episodio come una delle più significative manifestazioni
del metodo mafioso che ha contraddistinto l’agire del sodalizio.
Le sentenze di primo e secondo grado (cfr. pag. 97 ss. della decisione
impugnata) hanno infatti desunto, dalle convergenti dichiarazioni del COLANGELO
e del SALA nonché dagli esiti delle intercettazioni, il dirompente effetto spiegato
dall’intervento dei MARTINO sulla controversia che vedeva il SALA resistere alle
pretese creditorie di DEL CONTE Domenico e SANTULLI Marco, tanto da aver
chiesto protezione a malavitosi locali (PENSABENE Giuseppe e MORABITO

contesto dei MARTINO, in luogo dei “creditori” del SALA, e la comunicazione che
si trattava di un credito di loro spettanza, aveva determinato «l’annichilimento
delle difese predisposte dal SALA», per la reazione terrorizzata dello stesso
PENSABENE che rendeva impossibile resistere a quanto prospettato: reazione
diffusamente descritta dal SALA, e ampiamente riscontrata dalle dichiarazioni
intercettate del PENSABENE, secondo cui il SALA «non poteva capitare in mani
peggiori». Emerge ancora, dalle sentenze di merito, che da quel momento il SALA
era stato costretto ad effettuare i pagamenti – non solo delle somme
precedentemente rivendicate dal DEL CONTE, ma anche di quelle versate a titolo
di interessi nei rapporti usurari di cui al capo 8, successivamente instaurati – nelle
mani dei MARTINO, convenendo termini e condizioni con Giulio (e poi di Vincenzo
dopo l’arresto di quest’ultimo), mentre era Domenico a svolgere frequentemente
funzioni di “cassiere” nella ricezione degli interessi (ma anche nella consegna al
SALA del danaro man mano prestato), facendo anche uso di pesantissime minacce
con la rievocazione di gravi delitti in danno di debitori inadempienti, di cui si
attribuiva la paternità. L’espletamento di tali funzioni è emerso anche da alcune
conversazioni intercettate (cfr. pag. 104 della sentenza impugnata).
In tale contesto, le sentenze hanno poi concordemente valorizzato, anche in
chiave associativ,a, le dichiarazioni del COLANGELO in ordine alla successiva fase
in cui il SALA era stato utilizzato per l’inserimento dell’incensurato MARTINO
Domenico in circuiti economici leciti, attraverso l’ingresso in società commerciali a
lui riferibili: circostanza riscontrata dal fatto che la moglie del ricorrente era
subentrata nella carica amministrativa della società cooperativa PREZZEMOLO E
FINOCCHIO e nella GEM s.r.l. (acronimo, quest’ultima, dei nomi dei MARTINO
Giulio-Enzo-Mimmo, come riferito non solo dal SALA e dal COLANGELO, ma dallo
stesso MARTINO Vincenzo: cfr. pag. 345 della sentenza di primo grado,
adesivamente richiamata, anche in parte qua, dalla Corte d’Appello: cfr. Pag. 272).
Emerge da quanto fin qui esposto che la responsabilità del ricorrente, lungi
dall’essere apoditticamente ancorata ai legami familiari con gli altri MARTINO, è
stata motivata attraverso una compiuta valorizzazione delle risultanze acquisite
35

Maurizio), con cui si era presentato all’incontro del 16 dicembre. L’arrivo in quel

che risulta immune da censure deducibili in questa sede, e che sorregge in modo
tutt’altro che illogico anche l’interpretazione data ad alcuni colloqui tra il SALA e i
MARTINO, ritenuti dalla difesa incompatibili con una situazione di
assoggettamento e paura (si richiama, sul punto, quanto osservato a proposito
delle analoghe censure svolte nell’interesse di MARTINO Vincenzo: cfr. supra, 3.4).
Altrettanto è a dirsi con riferimento al percorso argomentativo tracciato dalla
Corte d’Appello con riferimento all’aggravante ex art. 7 I. n. 203 del 1991, percorso
che consente di escludere la fondatezza del rilievo difensivo secondo cui vi sarebbe

all’estorsione, è stata ancorata alle richiamate modalità di subentro nel rapporto
creditorio nei confronti del SALA, che fino alla riunione del 16/11/2011 era esposto
alle richieste di DEL CONTE e SANDULLI (cfr. sul punto pag. 347 della sentenza di
primo grado, che ritiene configurabile «un caso quasi da manuale dell’impiego del
c.d. metodo mafioso»); mentre, quanto all’usura, l’aggravante è stata ricondotta
alle modalità in cui il SALA era stato attratto sotto l’orbita dei MARTINO,
«stringendo sempre più la vittima in un groviglio difficilmente vincibile di
sottomissione ed al contempo di protezione» (cfr. pag. 272 della sentenza
d’appello e, più diffusamente, pag. 373 di quella di primo grado).
5.4. Infondate sono anche le censure svolte con riferimento al tentato
incendio di cui al. capo 13), in relazione al quale si richiamano le considerazioni
svolte nel disattendere le censure formulate nell’interesse di MARTINO Vincenzo,
anche quanto alla configurabilità dell’aggravante ex art. 7 (cfr. supra, § 3.7. e
3.9).
Per ciò che riguarda la specifica posizione di MARTINO Domenico, deve
osservarsi che la difesa ripropone questioni già esaminate e disattese sia in ordine
alla effettiva presenza del ricorrente nella compagine della società titolare della
sala bingo, sia in ordine alla valenza di riscontro di quanto emerso dall’analisi dei
tabulati relativi a contatti telefonici dell’utenza di DI CORATO (individuato come
esecutore materiale dell’incendio poi rimasto allo stato del tentativo) con cabine
pubbliche.
Il ricorso non contiene peraltro un’adeguata confutazione del percorso
argomentativo adottato dai giudici di merito, i quali – quanto alla prima questione
– hanno valorizzato sia le conversazioni tra il ricorrente e MARTINO Vincenzo (al
quale il primo riferisce del riconoscimento da parte di SURACE Michele della somma
di C 50.000 in ca:3o di esito positivo della riscossione di un assegno circolare), sia
gli appostamenti comprovanti plurimi colloqui tra i due MARTINO e il predetto
SURACE nei giorni precedenti la costituzione della PLAY EMOTION s.r.l. (in effetti
sorta ad opera dello stesso SURACE e di suoi familiari), sia la successiva ulteriore
conversazione tra Domenico e Vincenzo in cui quest’ultimo tranquillizza il fratello
36

stata un’applicazione “automatica” dell’aggravante. Invero quest’ultima, quanto

circa il fatto di esser socio «pure che non gli hai dato i soldi», sia, infine, il colloquio
tra i ricorrente e il commercialista MONASTERO Giulio, in cui vengono illustrati i
dettagli della vicenda (cfr. pag. 112 della sentenza impugnata, cui si rimanda
anche per i richiami alla decisione di primo grado).
Quanto alla seconda questione, si richiama anzitutto quanto già osservato in
ordine alla rilevanza attribuita dalle sentenze di primo e secondo grado ai contatti
tra l’utenza del DI CORATO e le cabine pubbliche di Nerviano e Parabiago (luoghi
di residenza di Vincenzo e Domenico MARTINO) registrati nei giorni prossimi al

confronta adeguatamente con la circostanza – anch’essa valorizzata dai giudici di
merito – per cui il DICORATO non solo ha ammesso di esser stato chiamato dalle
cabine pubbliche: ma ha anche precisato di aver più volte incontrato Vincenzo a
casa di Domenico, raccogliendo inviti telefonici del primo (cfr. pag. 111 sul fatto
che il DICORATO si recò nell’abitazione del ricorrente anche il giorno successivo al
tentato incendio, dopo aver ricevuto una chiamata dalla cabina).
5.5. Ad analoghe conclusioni occorre giungere per le imputazioni relative al
traffico di stupefacenti per cui è intervenuta condanna nei confronti di MARTINO
Domenico (capi 53 e 56).
5.5.1. Con riferimento al capo 53, relativo alla fornitura di marijuana dai
fornitori bulgari e culminato nell’arresto di LIBERTELLA Roberto, incaricato della
sistemazione dello stupefacente giunto in Italia (la sentenza impugnata chiarisce
che si trattava di soggetto fatto assumere in una società del SALA: cfr. pag. 36),
i difensori ripropongono censure di merito, imperniate da un lato sulla scarsa
compatibilità dell’impostazione accusatoria con il fatto che, stando al COLANGELO,
il ricorrente veniva tenuto fuori dalle attività illecite in tema di stupefacenti, e,
dall’altro, sullo scarso rilievo del coinvolgimento di Domenico nella vicenda,
avvenuto solo pe’rché i fornitori bulgari non erano riusciti a mettersi in contatto
con Giulio.
Deve osservarsi, quanto al primo aspetto, che le decisioni di merito hanno
tutt’altro che illogicamente affermato che il ricorrente fosse consapevole delle
ragioni per cui il fratello Giulio doveva quel giorno «stare in guardia»: è stato
infatti valorizzato, al riguardo, il fatto che MARTINO Domenico, sentendo da Giulio
che per comunicare con “Nasco” (soprannome del fornitore bulgaro) si sarebbe
avvalso un telefono Blackberry, ha manifestato un eloquente dissenso («Ah! Non
va bene il Blackberry dice che io rintracciano Giulio!»: cfr. pag. 128 della sentenza
di primo grado).
Quanto al secondo aspetto, non può che rilevarsi l’assenza di illogicità del
percorso argomentativo volto a valorizzare il contributo di MARTINO Domenico,
sia pure “in seconda battuta” rispetto al ruolo del fratello Giulio, consistito nel
37

tentato incendio (cfr. supra, § 3.7); inoltre, deve osservarsi che la difesa non si

prodigarsi per rintracciare quest’ultimo nella fase di consegna dello stupefacente,
nel momento in cui era emersa, per i fornitori bulgari, la necessità di concordare
con Giulio un altro luogo dove far giungere il veicolo con la droga. Emerge dalle
concordi pronunce che, in quei contesto, MARTINO Domenico – il quale era tra
l’altro transitato, dopo il fratello Giulio e il LIBERTELLA, proprio sul luogo in cui si
sarebbe dovuto ricevere lo stupefacente (cfr. pag. 276) – è stato più volte attivato
da BOTTINELLI (a sua volta pressato dai bulgari in cerca di Giulio), ed ha tentato
di rintracciare il fratello anche rivolgendosi alla moglie di quest’ultimo.

imputazione di un consistente quantitativo di marijuana dai fornitori bulgari, le
difese hanno formulato censure di merito prive di adeguato confronto con le
risultanze captative concordemente valorizzate dalle decisioni di primo e secondo
grado. Da tali conversazioni, emerge con chiarezza il ruolo attivo di MARTINO
Domenico, che nelle fasi della consegna era in compagnia del fornitore IVANOV ed
in contatto con il fratello Giulio, dal quale aveva ricevuto indicazioni, da girare
all’autista del camion con la droga, sul luogo esatto ove scaricare e sulle modalità
di ingresso nel magazzino, pur in assenza di persone ad attendere (cfr. pag. 47 e
279 della sentenza impugnata, pag. 168 ss. della sentenza di primo grado. In
particolare, a pag. 172, il Tribunale ha richiamato dichiarazioni di COLANGELO in
ordine alla piena consapevolezza del ricorrente dei traffici dalla Bulgaria).
L’assenza di confronto con tali risultanze rende inammissibile il motivo di ricorso.
5.6. Venendo ai motivi di ricorso concernenti il trattamento sanzionatorio, i
difensori hanno formulato doglianze in ordine alla motivazione addotta in ordine
alla dosimetria della pena irrogata (in tal senso precisandosi, con un successivo
ricorso, l’originaria doglianza in tema di attenuanti generiche, in realtà concesse
dal tribunale con giudizio di prevalenza), e al mancato recupero della diminuente
per il rito abbreviato.
5.6.1. Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale, prima del
contestato riferimento alle “implicazioni processuali della linea difensiva”, ha
motivato l’impossibilità di una ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio,
rispetto a quello risultante dalla concessione dei attenuanti generiche prevalenti,
anzitutto esprimendo una generale valutazione favorevole dell’operato del
Tribunale (alla luce sia dell’attenzione rivolta, per ciascun imputato,
nell’apprezzamento della personalità e della condotta contestata; sia
dell’applicazione della continuazione fissando una pena base prossima ai minimi
edittali, attuando aumenti contenuti per i reati satellite), e manifestando altresì con specifico riferimento a MARTINO Domenico – un giudizio di congruità degli
aumenti applicati per i reati associativi, avuto riguardo alla loro gravità (cfr. pag.

38

5.5.2 Per ciò che riguarda l’episodio descritto al capo 56), riguardante altra

297 della sentenza impugnata). Ritiene quindi il Collegio che la motivazione abbia
sufficientemente esternato le valutazioni della Corte territoriale.
5.6.2. Anche le doglianze formulate con riferimento al mancato recupero della
diminuente per il rito abbreviato sono infondate.
5.6.1. Questa Corte condivide le ragioni poste a base del rigetto della richiesta
di recupero, diffusamente illustrate dalla sentenza impugnata e del resto
confortate dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, sia quanto
all’impossibilità di subordinare la richiesta di rito abbreviato all’espletamento della

o fonte di prova ma solo un’operazione puramente rappresentativa in forma grafica
del contenuto di ‘prove già acquisite mediante registrazione fonica» (Sez. 2, n.
5472 del 28/01/2016, Mancuso, Rv. 266201); sia quanto alla indefettibile
presenza, nelle richieste istruttorie condizionanti la richiesta di abbreviato, dei
requisiti di novità e decisività della prova richiesta (Sez. 4, n. 3624 del
14/01/2016, Aoid, Rv. 265801), non avendo l’istituto invocato funzioni di
integrazione e completamento del fascicolo processuale.
I difensori hanno espresso dissenso da tale impostazione, senza peraltro
addurre argomentazioni decisive per una loro confutazione (immune da censure
appare ad es. il rilievo per cui l’avvio delle trascrizioni delle intercettazioni, disposto
nella c.d. udienza stralcio, aveva solo finalità acceleratorie non correlate ad una
pretesa natura probatoria dell’incombente, tanto che il P.M. aveva sollecitato la
revoca dell’incarico per le trascrizioni concernenti gli imputati che avevano chiesto
il rito abbreviato: cfr. pag. 215), e soprattutto senza contrastare il dirimente
ulteriore rilievo formulato dalla Corte territoriale, in ordine al fatto che la richiesta
difensiva non aveva indicato, con la necessaria specificità, quali lacune istruttorie
sarebbero state colmate attraverso la trascrizione degli interrogatori e delle
conversazioni intercettate (cfr. pag. 214 e 215 della sentenza impugnata).
5.6.2. Con motivi nuovi – imperniati sulla richiesta di essere giudicato con rito
abbreviato non condizionato, formulata da MARTINO Domenico con dichiarazione
resa ex art. 123 cod. proc. pen. in data 20/04/2018 – la difesa ha sollecitato il
recupero della diminuente, argomentando sulla scorta delle delle diverse strategie
processuali percorribili alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del
2017, con particolare riguardo alla non deducibilità, in sede di abbreviato, delle
nullità e delle inutilizzablità non patologiche: e ciò valorizzando i principi espressi,
sulla natura sostanziale della riduzione di pena per il rito, dalla nota sentenza della
Grande Chambre della Corte EDU, in data 17/09/2009, nella causa Scoppola c.
Italia.
La tesi non può essere condivisa, in primo luogo perché si ritiene di dar seguito
ai condivisibili principi espressi da questa Corte secondo cui, da un lato, «la natura
39

trascrizione peritale delle intercettazioni, non costituendo quest’ultima una «prova

—1D

sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato predicata dalla CEDU
nella sentenza in data 17 settembre 2009 (caso Scoppola c. Italia), non implica la
trasformazione dala natura processuale di tutta la restante normativa concernente
i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla scelta
del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitaria» (Sez.
1, n. 48757 del 04/12/2012, Aspa, Rv. 254524), e, dall’altro, «il principio di
necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza
CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in

tempus regit actum (Sez. U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv.
260927. In senso analogo, cfr. Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014,
Gaddone, Rv. 259543, che sulla scorta di tale principio ha ritenuto inammissibile
il ricorso avverso il rigetto dell’istanza tesa ad ottenere, in sede esecutiva, la
riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. in favore del condannato a pena
detentiva diversa dall’ergastolo al quale era stato negato l’accesso al rito
abbreviato per mancato consenso del pubblico ministero, in epoca precedente alla
sostituzione del testo dell’art. 438 cod. proc. pen., per effetto della legge 16
dicembre 1999, n. 479).
In secondo luogo – e trattasi di rilievo assorbente, anche quanto alla richiesta
subordinata della difesa di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte
– deve osservarsi che la prospettazione difensiva tende ad ottenere il
riconoscimento di una possibilità di accedere al giudizio abbreviato “secco” finora
mai concessagli, in conseguenza del rigetto dell’istanza di abbreviato condizionato:
si tratta peraltro di una situazione non verificatasi nella fattispecie in esame, alla
luce di quanto già riportato dalla Corte d’Appello (senza alcuna contestazione
difensiva) in ordine alla già citata udienza dinanzi al G.u.p. del 15/04/2015. In
quella sede il giudicante, investito della richiesta di procedere con abbreviato
condizionato, formulata nell’interesse di MARTINO Vincenzo (oltre che del
DEUSCIT, del JOHNSON e di MARTINO Vincenzo) ebbe a richiedere se tali richieste
dovessero essere in subordine considerate una richiesta di abbreviato “secco”,
ricevendo – anche per la posizione di MARTINO Domenico – risposta negativa (cfr.
pag. 212 della sefltenza impugnata).

6. Il ricorso proposto nell’interesse del DEUSCIT è infondato, e per alcuni
aspetti inammissibile.
6.1. Manifestamente infondato, ed in parte generico, è il primo motivo, con il
quale la difesa lamenta il carattere apparente della motivazione sia quanto alla
identificazione nel DEUSCIT del personaggio chiamato “il pelato” o il “ciccione”, sia
quanto alla partecipazione del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 19.
40

relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio

6.1.1. Deve osservarsi, quanto al primo aspetto, che il motivo di ricorso non
sembra adeguatamente confutare quanto osservato dalla Corte d’Appello (pag.
240 ss.) in piena sintonia con gli elementi già valorizzati dal Tribunale (pag. 25 ss.
della sentenza impugnata). Si allude al fatto che le dichiarazioni del COLANGELO
– secondo cui “il pelato” e “il ciccione” erano i termini con cui veniva
soprannominato il DEUSCIT (presentatogli da Giulio MARTINO prima di una delle
consegne di droga: cfr. pag. 26) – risultavano riscontrate da una pluralità di
episodi, ricostruiti attraverso intercettazioni, appostamenti ecc., in cui i soggetti

in cui il DEUSCIT aveva il negozio di frutta e verdura (v. pag. 241 ss.; cfr. anche
pag. 233 circa il fatto che il ricorrente veniva di solito contattato all’interno di tale
esercizio, ciò che consentiva di evitare conversazioni telefoniche o invio di
messaggi).
Nella prospettiva che qui interessa, in particolare, è stata da un lato
valorizzata una conversazione (rilevante per l’episodio di cui al capo 79) tra il
COLANGELO e MARTINO Giulio, da cui emerge che al “ciccione” verrà detto di
tenersi pronto «per martedì» (ed in effetti, il martedì successivo, gli operanti
appostati annotano una conversazione tenuta da Giulio e DEUSCIT nei pressi del
negozio di quest’ultimo, luogo in cui anche il giorno successivo sarà accertata la
presenza dell’auto del MARTINO: cfr. pag. 242). Altrettanto rilievo, d’altro lato,
viene conferito alla conversazione tra uno dei fornitori bulgari (IVANOV) e
MARTINO Giulio il quale, parlando del “pelato”, lo definisce persona affidabile, che
era stata con lui detenuta (era stato poi accertato che in effetti, MARTINO Giulio e
il DEUSCIT avevano condiviso un periodo di detenzione).
6.1.2. Quanto al secondo aspetto, va evidenziato che la Corte territoriale,
lungi dal desumere automaticamente la responsabilità del DEUSCIT per il reato
associativo sulla sola base dell’esistenza a suo carico di una pluralità di imputazioni
ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha posto in rilievo l’evoluzione della
figura del ricorrente nell’ambito dei traffici di sostanze stupefacenti riconducibili ai
MARTINO e allo stesso COLANGELO (oltre che ai fornitori esteri): dalla posizione
di mero acquirente di quantitativi di marijuana e poi di cocaina, a quella di fornitore
a propria volta, fino ad assumere in prima persona, insieme a MARTINO Giulio, il
rischio dell’importazione di cui al capo 56 (cfr. pag. 242 cui si rimanda anche per
le precisazioni su: singoli capi di accusa, nonché pag. 50, dove vengono riportate
le dichiarazioni rese sul punto dal COLANGELO).
Si tratta di una prospettazione che si pone nel solco dell’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di associazione
per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l’esistenza tra i
singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall’interesse ad
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prossimi ad incontrare “il pelato o “il ciccione” si trovavano nella zona (Mediglia)

immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di
ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali
e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere
dallo svolgimento della complessiva attività criminale» (Sez. 4, n. 4497 del
16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945), e che risulta comunque corroborata
dalla valorizzazione di ulteriori elementi: l’individuazione del citato negozio come
costante punto di riferimento per interloquire con il DEUSCIT; il ricorrente utilizzo,
da parte di quest’ultimo, di persone di fiducia per la materiale consegna o ritiro

limitato alla specifica importazione in atto, della già citata conversazione tra
MARTINO Giulio e IVANOV, entrambi autori di plurime visite al predetto negozio;
l’accertata sussistenza di rapporti anche con altri associati, quali MARTINO
Vincenzo e lo stesso COLANGELO. Sotto altro profilo, va poi ricordato che la Corte
territoriale, trattando della configurabilità dell’associazione, ha conferito rilievo anche quanto alla partecipazione del DEUSCIT – al fatto che, nell’episodio di cui al
capo 69, il COLANGELO e MARTINO Giulio avessero deciso di rivolgersi al ricorrente
per ottenere l’anticipazione di una consistente somma, con cui affrontare le
impreviste ingenti spese correlate al fermo, nel porto, del container contenente il
carico di cocaina (cfr. pag. 234, in cui si evidenzia che «proprio ad un associato
poteva infatti chiedersi un’anticipazione di denaro, in quanto soggetto già
partecipe dell’operazione e che ben sapeva di poter poi contare su un pronto
rientro, grazie alla conclusione dell’importazione, di quanto anticipato»).
Ad avviso del Collegio, si è dinanzi ad un percorso argomentativo che propone
una lettura delle risultanze acquisite immune da contraddittorietà o illogicità
evidenti deducibili in questa sede.
6.2. Infondate sono poi le doglianze relative ai singoli reati-fine ascritti al
DEUSCIT.
6.2.1. In particolare, con riferimento al capo 69), il ricorrente prospetta
censure che appaiono attingere il merito della valutazione concordemente operata
dai giudici di primo e di secondo grado. Del tutto rituale, oltre che priva di illogicità
evidenti, è la valorizzazione delle dichiarazioni del COLANGELO, che ha accusato
se stesso per l’organizzazione con MARTINO Giulio dell’importazione della droga
in parte ceduta al NUCARA e al ricorrente, e che quindi appare particolarmente
attendibile nella parte in cui precisa – per averlo appreso da MARTINO Giulio
mentre era in Colombia (cfr. pag. 50) – quali fossero stati i destinatari di una
parte dell’ingentissimo carico di cocaina importato; per altro verso, il diretto
coinvolgimento del DEUSCIT risulta riscontrato dalle conversazioni tra
COLANGELO e MARTINO Giulio – già richiamate a proposito del reato associativo
– da cui emerge che i predetti, in due distinte occasioni, decisero di rivolgersi
42

dello stupefacente (oltre che di armi, nell’episodio di cui al capo 18); il tenore, non

proprio al ricorrente per fronteggiare le ingenti spese correlate al fermo del
container in porto. Immune da censure è anche la ritenuta irrilevanza evidenziata anche con riferimento alla cessione al NUCARA di cui al capo 68) – del
fatto che il DEUSCIT si trovasse in Sicilia dalla metà di luglio del 2013 (durante il
viaggio della cocaina dal Sudamerica), essendo evidente che, raggiunto l’accordo,
la presenza dell’acquirente non risulta in alcun modo necessaria al momento del
materiale arrivo della droga: la Corte ha comunque sottolineato che l’auspicata
rilevanza liberatoria del dato risultava esclusa anche dal fatto che, durante le fasi

MARTINO Giulio, prima di allontanarsi da Milano (cfr. gli appostamenti richiamati
a pag. 59).
6.2.2. Il motivo concernente il capo 47 è generico. Nel censurare la decisione
di condanna per assenza di riscontri alle dichiarazioni del COLANGELO, il ricorrente
non si confronta con lo specifico percorso argomentativo svolto nella sentenza
impugnata, che ha ritenuto comunque possibile giungere ad un’affermazione di
penale responsabilità alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte,
secondo cui «in tema di stupefacenti, la prova dello svolgimento di un’attività
sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile
periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate
soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di
conversazioni, quando le stesse sono collegate probatoriamente alle altre condotte
contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie
quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e
risultino avvinti tra loro da continuità cronologica» (Sez. 3, n. 14954 del
02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043. In senso conforme, cfr. tra le altre
Sez. 2, n. 8129 del 30/01/2013, Ciaffaglione, Rv. 255259; Sez. 3, n. 42537 del
21/05/2014, Caputo, Rv. 261146). Un principio che nella fattispecie in esame è
stato ritenuto applicabile, dal Tribunale come dalla Corte d’Appello, sulla scorta
dei plurimi episodi di cessione ascritti al DEUSCIT, elencati a pag. 28 e 274: episodi
connotati da prossimità temporale ed analogie operative (ricorso del DEUSCIT a
fiduciari, per non comparire nelle fasi esecutive) e considerati pertanto idonei a
far ritenere provata anche la cessione di cui al capo 47, compiutamente descritta
a pag. 26 della sentenza).
6.2.3. Infondate sono le censure avverso la valutazione dei giudici di primo e
secondo grado, a proposito dell’affermazione di responsabilità per i capi 90, 92,
95, 98 e 100, capi accomunati dal fatto che l’ipotesi accusatoria non si fonda – a
differenza di quanto emerso per le altre vicende – sulle dichiarazioni del
COLANGELO.

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esecutive dell’importazione (primi di luglio), il DEUSCIT si era incontrato con

Il ricorrente ha contestato che gli elementi raccolti fossero sufficienti per
un’affermazione di penale responsabilità, senza peraltro confutare adeguatamente
i singoli elementi valorizzati dalle pronunce di merito (cfr. pag. 72 ss.): da un lato,
il fatto che le condotte di consegna e ricezione fossero state direttamente
monitorate dagli operanti; dall’altro, l’inconsistenza o comunque
l’inverosimiglianza delle spiegazioni alternative fornite dallo steso DEUSCIT e dagli
altri soggetti coinvolti nei diversi episodi. Neppure può dirsi fondato il rilievo,
contenuto in ricorso, per cui questi ultimi in questione sarebbero stati “smentiti”

tutto diversa, ovyero che tali episodi non erano a conoscenza del dichiarante:
circostanza non illogicamente spiegata dalla Corte territoriale con il rilievo per cui,
trattandosi di traffici non particolarmente significativi avvenuti in un periodo in cui
il COLANGELO si trovava spesso in Sudamerica, doveva ritenersi plausibile il fatto
che egli non ne fosse stato informato da MARTINO Giulio. Immune da censure,
perché ispirata ad una condivisibile prospettiva di favor rei, è infine la decisione di
ritenere che, con riferimento agli episodi di cessione rubricati ai capi 90, 92 e 95,
e ritenuti sussistenti alla luce delle risultanze emerse, si sia fatto riferimento
all’hashish, anziché alla cocaina come contestato dal P.M. nei predetti capi di
accusa.
6.2.4. Prive della necessaria specificità sono le censure formulate dalla difesa
con riferimento ai reati di cui ai capi 54, 56, 76, 79, 83 e 85. Il ricorrente si è
limitato a contestare genericamente la sussistenza di idonei elementi di riscontro,
senza confrontarsi con le diffuse considerazioni svolte dal Tribunale e richiamate
adesivamente dalla Corte d’Appello (cfr. pag. 39 ss.): considerazioni fondate su
una pluralità di .7:onvergenti risultanze (intercettazioni, appostamenti culminati
anche in arresti in flagranza del ROMANO, del D’AGOSTINO e dello stesso
MARTINO Giulio, ecc.) ritenute costituire ampio riscontro alle dichiarazioni del
COLANGELO. Basti qui richiamare, a titolo esemplificativo: l’incontro tra i DEUSCIT
e il ROMANO (che sarà poi tratto in arresto) poco dopo la consegna allo stesso
ROMANO da parte di MARTINO Giulio (capo 54); nonché le conversazioni e gli
incontri tra il DEUSCIT e il MARTINO (oltre che tra quest’ultimo e il COLANGELO),
accertati tramite appositi servizi di o.c.p. e rilevanti per il capo 83, già richiamati
in precedenza anche al fine di una certa identificazione del “pelato” e del “ciccione”
nell’odierno ricorrente (cfr. supra, § 6.1.1). Quanto poi al reato di cui al capo 56),
già in precedenza richiamato per la sua rilevanza anche ai fini della partecipazione
del DEUSCIT al reato associativo (cfr. supra, § 6.1.2), vengono in rilievo le ripetute
“visite” di MARTINO Giulio e IVANOV al negozio del DEUSCIT, unite alle plurime
conversazioni tra i predetti due coimputati, dedicate tra l’altro all’affidabilità del
“pelato” e del ruolo che questi avrebbe avuto nello smercio dello stupefacente,
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dal COLANGELO, in quanto dalla sentenza impugnata emerge una circostanza del

peraltro sottoposto a sequestro. In relazione al predetto reato – per il quale è stata
anche affermata la responsabilità di MARTINO Domenico (cfr. supra, § 5.5.2) non appare manifestamente illogica la concorde valutazione dei giudici di merito
anche in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’ad 7 I. 203 del 1991,
imperniata sullo stretto legame tra i MARTINO e il DEUSCIT, ben consapevole di
chi fossero costoro (cfr. pag. 174 della sentenza di primo grado), e sull’assunzione
di un ruolo ben più significativo di quello di mero acquirente di una parte del carico
di droga (cfr. pag. 278 della sentenza d’appello).

al capo 18, relativo all’accusa di porto di armi alterate, cedute al DEUSCIT (pur se
materialmente ritirate dal LASERRA) da MARTINO Giulio e PRATICO’ Guglielmo.
Anche in questo caso, le argomentazioni svolte nel ricorso, volte a censurare
sia la valorizzazione in chiave accusatoria delle risultanze captative, sia la ritenuta
irrilevanza del mancato rinvenimento delle armi, finiscono in realtà per investire il
merito delle valutazioni giudiziali, prospettando una diversa e più favorevole
lettura delle risultanze acquisite, evidentemente improponibile in questa sede. Del
resto, il percorso .argomentativo concordemente proposto dalle decisioni di merito
appare immune da contraddittorietà o illogicità manifeste, avendo valorizzato: le
diffuse dichiarazioni del COLANGELO circa la consegna dal MARTINO al DEUSCIT,
tramite un terzo, di armi convenzionalmente indicate come “giocattoli” (nel
rendere tali dichiarazioni, tra l’altro, il COLANGELO individua senza incertezze,
nella foto del DEUSCIT, la persona soprannominata come “il ciccione” o “il pelato”:
cfr. pag. 463); il contenuto delle intercettazioni, in cui si faceva riferimento alla
consegna dei “giocattoli”; l’esito dei servizi di appostamento (da cui era emerso
l’incontro tra il PRATICO’ e il LASERRA, nel corso del quale era stato consegnato a
quest’ultimo un borsone di grosse dimensioni); le ulteriori intercettazioni tra
COLANGELO e MARTINO Giulio, relative al fatto che “l’amico del ciccione” era
“caduto” anche se “i giocattoli” non erano stati trovati (in effetti, il LASERRA era
stato fermato solo alcune ore dopo, nel corso di un controllo in apparenza casuale,
per il possesso di sostanze stupefacenti). Altrettanto immune da censure, in tale
contesto, risulta il rilievo dei giudici di merito circa l’irrilevanza del fatto che il
DEUSCIT, il giorno dello scambio, si trovasse in Sicilia, sia perché tale circostanza
non era incompatibile con ii ruolo di acquirente delle armi in base agli accordi già
precedentemente raggiunti e comprovati dalle risultanze acquisite, sia perché il
ricorrente era solito avvalersi, per le operazioni di materiale consegna o ritiro delle
sostanze stupefacenti, di giovani collaboratori (tra cui proprio il LA SERRA: cfr.
pag. 114 della sentenza impugnata).
6.3. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato
riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato. La Corte
45

6.2.3. Inammissibili risultano, altresì, le doglianze formulate con riferimento

territoriale ha compiutamente motivato la propria decisione di rigetto, conferendo
decisivo rilievo alla diversa area in cui si era svolta l’attività criminosa (valutata
dall’A.G. di Lodi) e alla distanza temporale delle condotte in quella sede giudicate,
poste in essere ben prima che maturasse la possibilità di un inserimento del
DEUSCIT nel sodalizio di cui al capo 19): con conseguente irrilevanza del fatto, in
sé considerato, dello stato di tossicodipendenza del DEUSCIT, seguito dal S.e.r.t.
al momento della commissione dei reati ascrittigli nell’odierno procedimento.
6.4. Generiche sono le doglianze proposte in ordine al rigetto della richiesta

decisione senza confrontarsi con gli indirizzi giurisprudenziali, espressamente
richiamati dalla Corte d’Appello nella motivazione di rigetto (cfr. pag. 208 e ì212),
secondo cui, da un lato, deve ritenersi «legittimo il provvedimento di rigetto della
richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria,
quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo
completamento degli elementi informativi in atti, in quanto insufficienti per la
decisione, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli
all’impostazione difensiva» (Sez. 6, n. 44634 del 31/10/2013, Sinisi, Rv. 257811)
e, dall’altro, «il sindacato del giudice del dibattimento sulla ordinanza di reiezione
del rito abbreviato condizionato impone che l’istanza sia proposta esattamente
negli stessi termini in cui era stata originariamente avanzata, non essendo
consentito modificare in alcun modo la condizione, neanche al fine di renderla
meno gravosa» (Sez. 2, n. 47409 del 17/10/2014, Narretti, Rv. 260959).
6.5. Infondata, infine, è la censura concernente la recidiva.
Il motivo di r. icorso è imperniato sull’affermazione, contenuta in apertura del
paragrafo dedicato dalla Corte d’Appello al trattamento sanzionatorio, secondo cui
nessun imputato aveva svolto rilievi in ordine alla recidiva loro rispettivamente
contestata (cfr. pagg. 295-296).
Deve peraltro osservarsi, al riguardo, che, se è vero che tale affermazione
non può valere per il DEUSCIT, è anche vero che la Corte territoriale ha nel
prosieguo trattato specificamente la questione, ponendo in evidenza (pag. 297298) che il DEUSCIT aveva commesso i reati mentre era sottoposto ad
affidamento: circostanza che – unita al grave precedente specifico risalente al
2001 – comprovava per la Corte la pervicacia nel delitto, costituente un rodato
sistema di vita e di supporto economico. Deve perciò escludersi, nonostante
l’iniziale erroneo riferimento di cui si è detto, che vi sia stata omessa motivazione
in ordine alla recidiva contestata al DEUSCIT (ritenuta conclusivamente, dalla
Corte, “significativa” e come tale idonea a giustificare l’irrogazione di una pena
elevata, unitamente alla elevata reiterazione delle condotte: cfr. pag. 298).

46

di recupero della.diminuente per il rito abbreviato. Il ricorrente ha censurato la

7.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di

inammissibilità dei ricorsi del .NUCARA e del JOHNSON, che devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila
ciascuno in favore ella Cassa delle Ammende; nonché il rigetto dei ricorsi
presentati nell’interesse di MARTINO Vincenzo, MARTINO Domenico e DEUSCIT,
con conseguente condanna, anche nei loro confronti, al pagamento delle spese
processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di NUCARA Alessandro e JOHNSON Marco Stefano e
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di
MARTINO Vincenzo, MARTINO Domenico e DEUSCIT Giovanni e condanna tali
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 aprile 2018

Il Consigl
Vittorio

estensore
nza

Il Presidente
Piercamillo Davigo

P.Q.M.

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