Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3752 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3752 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

Data Udienza: 14/10/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELPIGNANO SALVATORE N. IL 03/05/1937
IPARTE CIVILEì
avverso la sentenza n. 2016/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
rti
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. p t e ko
che ha concluso per
,

144.0.,

Udito, per la parte civile, l’Avv Cr-(0 ■.)
Udit i difensor Avv.

0 ok 4A,Q, Vari. kAA,Q,

,9

ts1 FPA kJek OS(1. Ova 1,9vArg., Irc.0 wa-wi 142

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 10.07.2014 la Corte d’appello di Lecce, in parziale
riforma della sentenza in data 3.07.2008 del Tribunale di Brindisi, sezione
distaccata di Ostuni, ha concesso a Melpignano Salvatore le attenuanti generiche
per il reato di cui al capo B, consistito nella detenzione illegale di un fucile e delle
relative munizioni, riducendo la pena irrogata per tale titolo a mesi 4 di
reclusione e C 140 di multa; ha invece confermato la condanna alla pena di anni
1 mesi 5 di reclusione e C 300 di multa inflitta dal giudice di primo grado per i

Smith & Wesson cal. 38 e di minaccia grave in danno delle persone offese Zurlo
Antonio, Tamborrino Francesco e Leo Giuseppe, commessa con la medesima
pistola, di cui ai capi A e C, nonché le statuizioni civili in favore delle parti offese
costituite parti civili; e ha concesso all’imputato il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
I fatti si erano verificati il 17.12.2005, allorchè, all’alba, l’imputato aveva
sbarrato la strada, con la sua vettura fuoristrada, alle persone offese che
stavano transitando con la loro automobile per Carovigno, puntando contro di
loro una pistola dopo essere sceso dalla vettura, costringendole ad allontanarsi;
la successiva perquisizione dei locali dell’agenzia di assicurazioni del Melpignano
aveva consentito di rinvenire la pistola che le parti offese riconoscevano come
quella utilizzata per minacciarle, mentre nell’abitazione dell’imputato la p.g.
rinveniva due fucili, uno dei quali non denunciato dal prevenuto.
La Corte territoriale, ritenuta la tardività dell’eccezione di nullità della notifica
dell’atto introduttivo del giudizio formulata dalla difesa del Melpignano solo
all’udienza del 7.10.2013, valorizzava l’assenza di ragioni di rancore delle parti
offese verso l’imputato a supporto della credibilità delle loro dichiarazioni, che
avevano trovato riscontro nel rinvenimento nella disponibilità del Melpignano di
una pistola simile a quella che lo Zurlo e il Leo avevano conformemente descritto
come quella con la quale il prevenuto li aveva minacciati; valorizzava altresì la
collocazione in centro abitato del luogo della condotta criminosa, in un’ora in cui
iniziava ad albeggiare, a conferma della visibilità dell’arma da parte dei testi,
grazie all’illuminazione pubblica e alle luci dei fari della vettura del prevenuto.
2. Ricorre per cassazione Melpignano Salvatore, a mezzo del difensore avv.
Gianvito Lillo, deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme processuali
stabilite a pena di nullità ex artt. 178 lett. c), 180 e 182 cod.proc.pen., erronea
applicazione delle norme sostanziali di cui agli artt. 157 e 159 cod. pen. e vizio di
motivazione della sentenza gravata.
Premesso che l’avviso d’udienza relativo al giudizio di rinvio definito dalla
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reati, unificati in continuazione, di porto illegale in luogo pubblico di una pistola

sentenza impugnata non era stato notificato al codifensore dell’imputato, avv.
Pepe, e che alla prima udienza del 17.09.2012 non era stata svolta alcuna
attività processuale in quanto il difensore presente, avv. Lillo, aveva dichiarato di
aderire all’astensione dalle udienze indetta dall’unione delle camere penali, con
conseguente rinvio dell’udienza al 7.10.2013 e sospensione dei termini di
prescrizione da parte della Corte d’appello, il ricorrente deduce che la nullità
conseguente all’omessa notifica all’avv. Pepe era stata eccepita alla prima
udienza utile del 7.10.2013, ed era stata accolta dalla Corte territoriale, che

derivante dal vizio di notifica doveva ritenersi prevalente e di natura assorbente,
in quanto non dipendente da una scelta difensiva, su quella dovuta all’astensione
del difensore dall’udienza, così da impedire la sospensione dei termini di
prescrizione; deduce la tempestività della deduzione della nullità all’udienza del
7.10.2013, in quanto la legittima astensione dalla precedente udienza inibiva al
difensore il compimento di attività processuale, ed essendo stata l’eccezione
formulata prima delle conclusioni delle parti; rileva che alla Corte di merito non
era precluso il rilievo d’ufficio della nullità della notifica alla prima udienza del
17.09.2012, e che il difetto di una corretta instaurazione del contraddittorio
processuale escludeva l’operatività della sospensione della prescrizione, che per i
reati di cui ai capi B e C era perciò maturata prima della pronuncia della
sentenza impugnata.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riguardo alla ricostruzione dei fatti sub A e C
operata dalla sentenza impugnata; rileva l’inattendibilità della testimonianza
delle persone offese, costituite parti civili, e lamenta l’omessa risposta agli
interrogativi sollevati dalla difesa sulla verisimiglianza dell’ipotesi accusatoria e di
quanto dichiarato dai testi sul tragitto compiuto e su ciò che avevano visto;
lamenta la mancata considerazione delle deduzioni difensive sull’incompatibilità
di quanto riferito dai testi con l’assenza di luce solare e artificiale al momento e
sul luogo del fatto (che sarebbe avvenuto prima del sorgere del sole, alle 6.00
del 17.12.2015 in località Carovigno, priva di illuminazione pubblica), tale da non
consentire di vedere al buio una pistola; lamenta il ricorso da parte della Corte di
merito a regole di esperienza prive di valore dimostrativo e ad elementi di prova
non riscontrati, come quello secondo cui la pistola sarebbe stata illuminata dai
fari della vettura dell’imputato; censura, infine, la riconducibilità all’imputato,
anziché ai suoi coinquilini, del fucile di cui al capo B e la consapevole detenzione
dell’arma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato nei termini e per le ragioni che seguono.6i…)

aveva disposto l’integrazione della notifica dell’atto; rileva che la causa di rinvio

E’ pacifico che alla prima udienza del giudizio di rinvio definito dalla sentenza
impugnata (conseguente alla sentenza di annullamento della precedente
condanna d’appello, pronunciata il 29.11.2011 da questa Corte Suprema),
celebrata il 17.09.2012, il difensore – comparso – dell’imputato avv. Gianvito Lillo
non aveva eccepito l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza
all’altro difensore, non comparso, del Melpignano, avv. Pepe, ma si era limitato a
dichiarare la propria astensione dall’attività d’udienza, in adesione all’astensione
collettiva proclamata dall’unione delle camere penali; il processo era stato quindi

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello aveva dichiarato, contestualmente,
la sospensione del corso della prescrizione dei reati ai sensi dell’art. 159 primo
comma n. 3 cod. pen. per l’intera durata del periodo di differimento del
processo, pari a un anno e venti giorni (vedi Sez. 3 n. 11671 del 24/02/2015,
Rv. 263052, e Sez. Un. n. 4909 del 18/12/2014, imputato Torchio, in
motivazione, secondo cui l’astensione del difensore dalle udienze non costituisce
un impedimento in senso tecnico, ma concreta l’esercizio di un “diritto al rinvio”
quale conseguenza immediata dell’esercizio del diritto costituzionale di libertà di
associazione del difensore, rinvio che non discende – dunque – da un’impossibilità
assoluta a partecipare all’attività difensiva imposta da eventi o cause esterne,
ma rappresenta il frutto della libera volontà di scelta dei professionista, con la
conseguenza che la richiesta di differimento dell’udienza per aderire a
un’astensione collettiva si inquadra nella seconda, e non nella prima, ipotesi
prevista dall’art. 159 primo comma n. 3 cod. pen.).
La potenziale ricorrenza di un’altra ragione di rinvio dell’udienza del 17.09.2012
riconducibile al vizio di notifica, rimasta – allora – allo stato di una mera ipotesi,
in quanto non concretamente rilevata dal giudice né dedotta dall’imputato o dal
suo difensore, non può esplicare alcuna efficacia impeditiva dell’operatività della
causa di sospensione della prescrizione conseguente, ex lege, al differimento del
processo funzionale all’esercizio del diritto dell’avv. Lillo di astenersi dall’udienza,
tanto più che la causa di rinvio derivante dall’omessa notifica dell’avviso
d’udienza all’avv. Pepe non era necessariamente destinata ad attualizzarsi, ed
era dunque soltanto eventuale, essendo la relativa nullità suscettibile di
sanatoria qualora non tempestivamente eccepita dalla parte interessata, non
trattandosi di una nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 comma 1 cod.proc.pen.,
ma di una nullità generale a regime intermedio, che è sanata dalla mancata
proposizione della relativa eccezione ad opera dell’altro difensore comparso, pur
quando l’imputato non sia presente in udienza (Sez. Un. n. 39060 del
16/07/2009, Rv. 244187; Sez. 3 n. 38021 del 12/06/2013, Rv. 256980).
Nel caso di specie non può dunque operare il principio, invocato dal ricorrente,

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rinviato, per tale – esclusiva – ragione, all’udienza del 7.10.2013.

secondo cui nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento,
l’uno riferibile all’imputato o al suo difensore e l’altro al giudice o ad esigenze di
acquisizione della prova, deve accordarsi preferenza al secondo, con la
conseguenza che il rinvio non determina la sospensione del corso della
prescrizione (Sez. 2 n. 11559 del 9/02/2011, Rv. 249909; Sez. 5 n. 49647 del
2/10/2009, Rv. 245823), proprio perché una tale concomitanza di fattori non
ricorreva all’udienza del 17.09.2012, essendo la causa di rinvio ascrivibile al vizio
di notifica solo eventuale (potendo essere sanata dalla sua mancata deduzione,

differimento del processo stato concretamente – quanto esclusivamente disposto in accoglimento della richiesta del difensore avv. Lillo motivata soltanto
sull’esercizio del diritto di astensione dall’udienza.
La deduzione per la prima volta all’udienza del 7.10.2013 dell’omessa notifica
all’avv. Pepe, da parte del codifensore, anche se ritenuta tempestiva, può perciò
valere soltanto a escludere la sospensione del corso della prescrizione per il
tempo corrispondente al rinvio disposto a tale udienza al fine di integrare la
notifica, ma non può invalidare retroattivamente il periodo di sospensione
legittimamente maturato ai sensi dell’art. 159 primo comma n. 3 cod. pen. per
tutta la durata che va dal 17.09.2012 al 7.10.2013.
Per tali assorbenti ragioni il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
2. Anche il secondo motivo di doglianza è infondato.
La motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto provata la
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, con riguardo sia
all’episodio di minaccia a mano armata di cui al capo C posto in essere ai danni
delle persone offese con la pistola sub A, che alla detenzione illegale nella
propria abitazione del fucile sub B, non è né illogica né contraddittoria, avendo la
Corte di merito coerentemente e adeguatamente spiegato, in particolare, le
ragioni della ritenuta attendibilità del racconto delle parti offese sulle circostanze
e modalità della minaccia da esse subita nelle prime ore del mattino del
17.12.2005, convalidata dal rinvenimento nella disponibilità del Melpignano di
una pistola cal. 38 conforme a quella descritta dalle vittime, e riconosciuta come
quella utilizzata per minacciarle non solo dal Leo, ma anche dallo Zurlo, che non
aveva ragioni di inimicizia nei confronti del prevenuto, essendo estraneo alla
controversia di natura civilistica che contrapponeva il Melpignano al Leo per
effetto del sequestro dell’immobile abusivo locato dal primo al secondo.
Le argomentazioni con cui il ricorrente si limita, in definitiva, a riproporre le
medesime contestazioni di merito sulla possibilità dei testi di vedere la pistola
impugnata e portata illegalmente dall’imputato, in relazione alle condizioni di
illuminazione esistenti al momento del fatto, che sono già state vagliate dalla(m.)
4

ovvero dalla comparizione dell’avv. Pepe all’udienza successiva) ed essendo il

sentenza impugnata, si risolvono nella prospettazione di una diversa
interpretazione delle risultanze istruttorie che non compete alla Corte di
legittimità, alla quale è precluso di procedere a una rinnovata valutazione dei
dati probatori che il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione, che
la trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto (vedi,

ex plurimis, Sez. 2 n.

22362 del 19/04/2013, imputato Di Domenica, e Sez. 6 n. 5907 del 29/11/2011,
imputato Borella, in motivazione; nonché Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006, Rv.
234109 e Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, imputato Petrella).

motivazione anche in questo caso incensurabile, agli effetti della prova della
detenzione consapevole del fucile – non denunciato – da parte dell’imputato, le
convergenti risultanze delle circostanze rappresentate dall’avvenuto
trasferimento dell’arma da un’abitazione all’altra, dalle modalità di custodia
comuni a quelle dì altro fucile da caccia di pacifica proprietà del Melpignano, dalla
conservazione in uno stato di perfetta funzionalità, con la meccanica interna
lubrificata, ritenute univocamente incompatibili con l’ignoranza della presenza
dell’arma nell’abitazione da parte del prevenuto.
3. In relazione al tempo trascorso dall’epoca di commissione dei reati, risalenti al
17.12.2005, deve peraltro prendersi atto dell’avvenuta maturazione del termine
massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, con riguardo alle violazioni degli
artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 612 commi 1 e 2 cod. pen., ascritte ai capi B e
C, anche tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione
dal 16.11.2006 al 15.03.2007 (mesi 3 giorni 27), dal 19.07.2007 al 22.11.2007
(mesi 4 giorni 3) e dal 17.09.2012 al 7.10.2013 (anni 1 giorni 20), per un totale
di anni 1 mesi 8 giorni 20: la prescrizione si è dunque compiuta, dopo la
pronuncia della sentenza impugnata, il 9.03.2015.
La condanna dell’imputato deve pertanto essere annullata senza rinvio, ex art.
620 comma 1 lett. a) cod.proc.pen., perché i reati sono estinti, limitatamente
alla detenzione del fucile e alla minaccia aggravata, ferme restando le statuizioni
risarcitorie in favore delle parti civili ai sensi dell’art. 578 del codice di rito.
Non è invece prescritto il reato di porto illegale in luogo pubblico della pistola di
cui al capo A, soggetto al più lungo termine (massimo) di prescrizione di otto
anni e quattro mesi, cui devono sommarsi i medesimi periodi di sospensione,
sopra indicati, della durata complessiva di anni 1 mesi 8 giorni 20: in relazione a
tale reato il ricorso deve perciò essere rigettato.
Va di conseguenza eliminata la pena di mesi 4 di reclusione e C 140 di multa
inflitta per il capo B, nonché quella applicata per il capo C, a titolo di aumento
per la continuazione sul più grave reato di cui al capo A, aumento che è stato
esattamente determinato in giorni 10 di reclusione e C 20 di multa dal giudice dip

Quanto al reato sub B, la Corte territoriale ha puntualmente valorizzato, con

primo grado, con statuizione confermata – sul punto – dalla sentenza impugnata.
4. Il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alle parti civili costituite
Zurlo Antonio e Tamborrino Francesco, il cui difensore è comparso in udienza
formulando le proprie conclusioni, le spese sostenute nel presente giudizio,
liquidate cumulativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di detenzione
arma e minaccia aggravata perché estinti per prescrizione, ferme restando le

Elimina la pena relativa ai reati predetti rispettivamente di mesi 4 di reclusione e
C 140 di multa e di giorni 10 di reclusione e C 20 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle parti civili
costituite Zurlo Antonio e Tamborrino Francesco le spese sostenute per questo
grado di giudizio che liquida cumulativamente in C 3.500,00 oltre accessori di
legge.
Così deciso il 14/10/2015

statuizioni civili.

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