Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3752 del 14/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3752 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DICATALDO VITO N. IL 11/11/1984
avverso la sentenza n. 771/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
14/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 2e4.4,4.c..2 Breslogyk.,
che ha concluso per e;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/10/2013

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità, ha confermato quella di primo grado
impugnata da Dicataldo Vito, relativamente alla condanna del predetto imputato
per i reati di tentata estorsione aggravata contestati ai capi c) e d) della rubrica, e
unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, ha determinato in anni due di re-

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente,
denunziando vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, da applicarsi con giudizio di prevalenza rispetto
alle contestate aggravanti, senza fornire alcuna motivazione del mancato accoglimento di tale richiesta, che pure era stata formulata nell’atto di gravame, per meglio adeguare la pena inflitta in primo grado, ritenuta eccessiva, anche in considerazione dell’ottimo comportamento processuale serbato, improntato a lealtà processuale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Dall’esame degli atti emerge invero che il ricorrente ha effettivamente richiesto in
appello la concessione delle attenuanti generiche prevalenti; e non risulta che la
sentenza impugnata si sia in qualche modo pronunciata in ordine a tale richiesta.
3. L’impugnata sentenza va pertanto annullata, con rinvio degli atti alla Corte d’appello di Bari affinché, in piena autonomia di giudizio, provveda a colmare la riscontrata lacuna motivazionale.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per
nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Così deciso in Roma, 14 ottobre 2013.

clusione ed € 500,00 di multa la pena complessiva inflitta al suddetto appellante.

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