Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37519 del 21/02/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37519 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza n.1737/16 della Corte d’appello di Messina, sezione penale, del
27.06.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro
Gaeta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
udito per l’imputato, l’avv. Luigi Gangemi, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
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Data Udienza: 21/02/2018

MOTIVI della DECISIONE

3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso l’imputato, per mezzo del
suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
/)Inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento delle nuove

relativa ai reati concorrentiemdata su elementi probatori inutilizzabili ex art. 526
C.P.P.;
1)Violazione dell’art. 606 c. p .p .

lett. B in relazione all’art .517 c.p .p .

Inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento delle ve
contestazionio n i di reati-e 522 c.2 e 526 cod.pen. Nullità della sentenza nella
parte relativa ai reati concorrenti e in ogni caso perché fondata su elementi probatori
inutilizzabili ex art.526 cod.proc.pen.
2) Abnormità del provvedimento – ordinanza emesso il 19.11.2012 dal Tribunale di
Barcellona P.G. Sez. di Lipari – Violazione del diritto di difesa dell’imputato
3)Violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. E in relazione all’art. 546 c.p.p. – Difetto di
motivazione in ordine alla colpevolezza dell’imputato — Nullità della sentenza
4) Violazione dell’art. 606 lett. B c. p.p. relazione all’art. 519 c. p.p. –

Nullità

della sentenza di condanna al risarcimento de! danni in favore della parte civile per
le fattispecie di reato contestate in via suppletiva;
5) Violazione dell’art.606 le t. E c.p.p. in relazione all’art. 81 c. p. – Omessa
indicazione dei criteri di determinazione della pena inflitta.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Esso infatti è del tutto generico in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità. I motivi proposti,infatti, sono la pedissequa riproposizione dei
motivi d’appello ai quali la Corte di merito ha fornito ampia ed esaustiva risposta,
rigettandoli con una motivazione che non merita censura e che comunque è rimasta
completamente estranea alle recriminazioni del ricorrente, che non si è rapportato
in alcun modo alle argomentazioni della Corte di merito.
Secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte sono inammissibili per
genericità i motivi di ricorso per cassazione che consistono nel semplice richiamo o
nella testuale ripetizione dei motivi di appello, in tal caso, infatti, riproducendo le
censure già prospettate in secondo grado si finisce per richiedere al giudice di

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contestazioni di reati — e 522 c. H c.p.p. e526 c.p. – Nullità della sentenza nella parte

legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel precedente giudizio,
senza fornire indicazioni dei punti controversi della pronuncia impugnata e senza
formulare alcuna critica alle risposte fornite dalla decisione stessa, sicché il giudice
dell’impugnazione non può esercitare il potere di controllo che gli è proprio. ( conf
mass n 163728; ( conf mass n 164531).
La Corte di merito con motivazione priva di vizi ha ritenuto, facendo anche rinvio
alla giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice che i primi due motivi non

art.517 cod.proc.pen. e che l’imputato era stato messo in grado di esercitare la
propria difesa; che la nullità dedotta con il terzo motivo non teneva conto della
facoltà di integrare la motivazione del primo da parte della Corte d’appello e che
pertanto non si riscontrava carenza nel tessuto argomentativo della sentenza ;il
quarto motivo trova ampia risposta a pag.3-4 del provvedimento impugnato con la
ricostruzione in fatto di quanto accaduto ; La Corte ha ,poi, integrato la motivazione
in ordine alla dosimetria della pena e respinto l’eccezione sulle statuizioni civili
posto che la costituzione di parte civile non era limitata al solo capo a) ma estesa
agli altri reati che emergeranno nel corso del dibattimento. Il motivo sul punto è
manifestamente infondato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in euro 2000,00 .
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Motiva\zion semplificata
Così de iso
Il Consi

om ,41 21 febbraio 2018
e

Il Presidente

avevano fondamento anche perché ,nella specie,si trattava di reati concorrenti ex

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