Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37513 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37513 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN AICHA FAICAL nato il 12/11/1964 a KAIROUAN( TUNISIA)

avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Ben Aicha Faical ha chiesto l’annullamento della sentenza
indicata in epigrafe, emessa il 13.2.2017 dalla Corte di appello di Ancona,
recante la conferma della sentenza di condanna pronunciata il 7.6.2016 dal
Tribunale di Ancona, per il reato di tentato omicidio commesso in concorso con
altro soggetto.
Nel ricorso per cassazione si deduce, con il primo motivo, travisamento

alla sussistenza dell’elemento psicologico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso reca censure non consentite e, comunque, manifestamente
infondate.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la
verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione,
che può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare
meramente apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile
l’iter logico seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente
prive di coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere
oscure le basi giustificative della decisione.
Nel caso in esame, il giudice di appello non è incorso in alcun errore di
diritto, ma ha esercitato legittimamente il potere di valutazione delle risultanze
istruttorie, esprimendo il proprio libero convincimento in ordine alla
qualificazione giuridica del fatto. La Corte territoriale, infatti, con motivazione
adeguata e razionale, ha evidenziato che la partecipazione di Ben Aicha al reato
emerge dalle dichiarazioni dei testimoni.
In merito all’idoneità degli atti e all’elemento psicologico, la Corte di
appello logicamente osserva che l’imputato doveva rappresentarsi l’evento
morte, almeno sotto la forma del dolo alternativo, posto che la vittima venne
colpita ripetutamente in zona vitale (la testa). Questa conclusione peraltro
trovava conferma anche nella perizia, nella quale si evidenzia che la persona
offesa sopravvisse solo perché l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine
interruppe l’azione degli aggressori.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2

della prova; con il secondo violazione di legge in ordine all’idoneità degli atti e

2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa

Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

delle ammende.

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