Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37513 del 10/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 37513 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUZOIU FLORIN N. IL 05/03/1985
avverso la sentenza n. 70/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ki

t b-

Udit i difensor Avv.;

A

Data Udienza: 10/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Buzoiu Florin ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello
di Roma , in data 31-7-13 , con cui è stata disposta la consegna del ricorrente
alle competenti Autorità portoghesi , in forza del mandato d’arresto europeo
emesso, a fini processuali, dalla Corte di Giustizia di Armamar,, per il delitto di
furto aggravato.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , assoluta mancanza di qualunque
indicazione circa le fonti e gli elementi di prova a sostegno dell’accusa a suo
carico, che rimane affidata a mere asserzioni di responsabilità, risultando dalla
stessa relazione trasmessa che non sono stati individuati gli autori del furto in
disamina . Costituisce d’altronde fatto del tutto autonomo la violazione degli
obblighi imposti con il “braccialetto elettronico”.
2.1. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’obbligo di procedere
all’interrogatorio del consegnando , essendosi il Consigliere delegato limitato a
convalidare l’arresto e ad emettere provvedimento custodiale dopo aver
acquisito esclusivamente il dissenso alla consegna manifestato dal Buzoiu.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è infondato. Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata si
evince infatti che gli elementi a carico del consegnando emergono dalle
testimonianze del personale della Guardia Nazionale Repubblicana in servizio
presso la Stazione Territoriale di Armamar , in merito al furto in disamina ,
commesso il 10-11-10, in Baurro Santa Barbara, in concorso con altre persone,
in base ad un piano precedentemente organizzato, impossessandosi di oggetti
per un valore di euro 6000, dopo aver piegato la recinzione che delimitava
l’attività commerciale dell’azienda di Mario Texeira Da Silva e dopo essere
penetrato nello spazio recintato , andando alla porta di accesso dell’azienda ,
forzandola , penetrando all’interno , disattivando il dispositivo di allarme e
forzando tutte le porte chiuse.
Dalla relazione trasmessa dalle Autorità portoghesi risulta altresì che il Buzoiu,
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari , si è reso irreperibile . Di qui
l’emissione del provvedimento restrittivo.
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un
apparato esplicativo puntuale, coerente , privo di discrasie logiche , del tutto
idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò
a superare lo scrutinio di legittimità.
i

è

”riconoscibilità” del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a
verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco e per gli elementi
raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità
giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso
dalla persona di cui si chiede la consegna” (Sez. un. n. 4614 del 30/1/20075/2/2007, Ramoci, Rv. 235348248; ex plurimis , Sez. F, n. 33642 del 13/9/200514/9/2005, Hussain, Rv. 232118249; Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005-26/9/2005,
Ile, Rv. 232053250; Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006-15/5/2006, Cusini, Rv.
233549251; Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007-28/2/2007, Piaggio, non mass. sul
punto ). Non è pertanto necessario che il mandato di arresto contenga una
elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità
indiziaria ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova indicate nella
relazione, ai sensi dell’art. 6, comma quarto, lett. a), 1. n. 69 del 2005, siano
astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria, sia pure con la sola
indicazione delle evidenze fattuali a carico del consegnando, mentre la
valutazione in concreto delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del Paese
emittente ( Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010 – 27/08/2010, Termini253, Rv.
248254)). Esula dunque dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi
valutazione in ordine all’adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del
provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal
ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina
dinanzi all’autorità giudiziaria emittente (da ultimo, Sez. 6, n. 16362, del
16/4/2008-19/4/2008; Mandaglio, Rv. 239649254).
4. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. I contenuti e
le modalità dell’audizione prevista dall’art 13 I. MAE sono infatti quelli di cui
all’art 10 onde la funzione dell’audizione si esaurisce negli incombenti di
carattere informativo e nell’eventuale acquisizione del consenso alla consegna
,pur non potendo escludersi che il panorama conoscitivo si arricchisca di
ulteriori elementi , anche alla luce dell’intervento difensivo dell’arrestato . Ciò,
d’altronde , è coerente con la natura del controllo demandato dalla legge al
presidente della corte d’appello, che è assai diverso da quello previsto dall ‘art
391 cpp , sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle
garanzie giurisdizionali sia, infine, in ordine all’adozione della misura coercitiva,
esaurendosi in una verifica meramente cartolare , che non influisce
minimamente sull’esito del procedimento di consegna e sulla possibilità che ,
nell’ambito di esso , possa essere adottata una misura cautelare più adeguata
alle esigenze del caso concreto ( Sez VI 19-2-2007 n 7708, Cass. pen 2008, 1502;
Sez VI 5-6-2006, n. 20550 , Cass. pen 2007, 1711) . Correttamente , dunque il
Consigliere delegato non ha proceduto all’interrogatorio , non vertendosi nella
diversa ipotesi disciplinata dall’art 15 I 69/05.
2

D’altronde , costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di questa suprema
Corte , il principio secondo cui l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della

Il ricorso va dunque rigettato , poiché basato su motivi infondati , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-9-13 .

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 22 co 5 I 69/05.

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