Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37507 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37507 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

ORM NANZA
sul ricorso pmposto da:
FEDERICO ALARICO nato il 15/09/1986 a GENOVA

avverso l’ordinanza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso a.le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con decreto emesso il 18 maggio 2017 la Corte di appello di Genova ha
confermato il decreto, emesso dal Tribunale di Genova il 20 marzo 2017, di
applicazione ad Alarico (prenome) Federico (cognome) della misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno;
che per la cassazione di tale decreto Alarico ha proposto ricorso deducendo che
la relativa motivazione sarebbe illogica e contraddittoria per le ragioni nello stesso

che, alla luce del chiaro precetto contenuto nell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n.
159 del 2011 («è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge»), nel
ricorso per cassazione di decreto reso dalla corte di appello ai sensi del comma 2
dello stesso articolo non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non
sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in
realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità;
ovvero quando la motivazione stessa si ponga come inidonea a rendere
comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente carenti dei necessari passaggi
logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (in questo
senso, cfr. Cass. S.U., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci, Rv. 260246);
che in tale ordine di concetti, si osserva che il ricorso, oltre a non denunciare un
vizio di motivazione nel senso testé precisato, tende oltretutto a provocare una
nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti processuali per
l’adozione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata
al ricorrente, correttamente vagliati dalla Corte di appello di Genova con
motivazione specificamente ancorata a dati di fatto desumibili dagli atti e documenti
acquisiti al processo di merito;
che il ricorso è dunque inammissibile e da tale statuizione deriva la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si
stima equo determinare in euro duemila, da versare alla Cassa delle ammende (art.
616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.

ricorso indicate;

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