Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37505 del 22/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37505 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso pmposto da:
TRIGILA GIUSEPPE nato il 13/01/1974 a NOTO

avverso l’ordinanza del 14/03/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’interesse di Trigila Giuseppe veniva richiesta alla Corte di
appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione
della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in
relazione ai reati giudicati con talune sentenze di condanna, in esecuzione
delle quali era stata determinata, in cumulo, la pena dell’ergastolo con

2. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14 marzo 2017,
rigettava l’istanza, rilevando la mancanza di un concreto interesse del
Trigila a ottenere il riconoscimento della continuazione, posto che essa non
avrebbe potuto comportare alcuna conseguenza favorevole.

3.

Il difensore di Trigila Giuseppe ha proposto ricorso per

cassazione, con atto in cui si deduce violazione degli artt. 81 e 671 cod.
proc. pen., sostenendo che dal riconoscimento della continuazione
sarebbero conseguiti

,i&FYTj

effetti favorevoli per l’istante, in punto di

calcolo della pena espiata e di accesso ai benefici penitenziari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Posto che l’ipotetico
riconoscimento della invocata continuazione non potrebbe comportare un
effetto favorevole sulla pena finale (avuto riguardo alle pene riportate
dall’istante e alla necessità di applicare l’art. 72 cod. pen.) e che il
ricorrente ha genericamente indicato possibili effetti favorevoli, ma non ha
individuato in modo specifico, nel ricorso, alcuna diversa conseguenza
positiva che, nel caso concreto, potrebbe derivare dal riconoscimento, deve
ritenersi carente l’interesse ad ottenerlo (v.
Sez. 1, sentenza n. 30820 del 2016).
Nel caso in esame, quindi, deve ritenersi non superata la logica
posta alla base della ordinanza qui impugnata.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella

2

isolamento diurno per anni due.

sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella
proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA