Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37502 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37502 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HRUSTIC JADRA nato il 20/07/1978

avverso l’ordinanza del 18/04/2017 del TRIBUNALE di TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 18.4.2017, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Hrustic Jadra con la
quale si chiedeva l’applicazione della disciplina ex art. 671 cod. proc. pen. in
ordine ai reati giudicati con sentenze di condanna divenute irrevocabili.
Avverso la citata ordinanza l’istante ha proposto ricorso per cassazione,
lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.

motivazione. Deduce che il Tribunale ha affermato apoditticamente l’inesistenza
dell’unico disegno criminoso e ha sottostimato la rilevanza dello stato di
tossicodipendenza del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la
verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione,
che può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare
meramente apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile

l’iter logico seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente
prive di coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere
oscure le basi giustificative della decisione.
Il ricorrente denunzia formalmente sia violazione di legge, sia generiche
carenze motivazionali, ma chiede in realtà la rilettura del quadro probatorio e il
riesame nel merito della vicenda processuale. Tale riesame è precluso in sede di
indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può
essere appurato se la struttura razionale della ordinanza impugnata abbia una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio
acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
Nell’ordinanza impugnata si evidenzia l’impossibilità di riconoscere la
continuazione a causa sia dell’evidente distanza temporale delle condotte
criminose (4 anni), sia per la mancanza di elementi comprovanti un rapporto di
immediata e diretta connessione psicologica e teleologica rispetto a un piano
unitario. Né le doglianze contenute nel ricorso si mostrano in grado di dimostrare
la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

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proc. pen., nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della

inoltre, a proposito della condizione di tossicodipendenza, il giudice del
merito rileva che, essendo stata accertata solo nel 2014, essa è irrilevante ai fini
del riconoscimento della continuazione, viste le epoche di commissione dei reati.
In definitiva, deve riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata,
logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle
censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione,
nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili
argomentazioni elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni

Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non
essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

dell’istante anche riguardanti i profili accomunanti gli episodi.

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