Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 375 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 375 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO GIOVANNI N. IL 25/11/1970
avverso la sentenza n. 4232/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

4r,

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OSSERVA
Giordano Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Palermo in data 27-2-13, che ha confermato, in punto di responsabilità
, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il
reato di cui all’art 385 cp , commesso in Palermo il 16-7-11.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello, che
comunque ha ridotto la pena a mesi 6 di reclusione, è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti
penali, anche specifici, da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 17-9-13.

in ordine alla quantificazione della pena, anche per il mancato riconoscimento delle

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