Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 375 del 16/12/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 375 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO

S ArrE iv

11

PRD1N AN LA1

sul ricorso proposto da:
PASTENA ADELE N. IL 10/05/1966
avverso la sentenza n. 205/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2015

FATTO E DIRITTO

Pastena Adele ricorre avverso la sentenza 5.6.14 della Corte di appello di Cagliari-sezione di
Sassari, con la quale, in parziale riforma di quella in data 26.4.12 del Tribunale di Sassari, è stato
dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art.660 c.p. perché estinto per

chiedendo la declaratoria di improcedibilità per essere detto reato estinto a seguito di intervenuta
remissione di querela.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela ad opera dell’Avv.
Agostinangelo Marras, procuratore speciale della querelante Sechi Giovannangela, avvenuta in data
27.11.14 e la non `ricusazione’ della remissione da parte della querelata, di cui al ricorso redatto dal
difensore dell’imputata, impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
essere il reato ascritto estinto ai sensi dell’art.152 c.p., con conseguente condanna della querelata al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico della querelata Pastena Adele.
Roma, 16 dicembre 2015

prescrizione ed è stata rideterminata la pena, per il reato di cui all’art.612 c.p., in € 50,00 di multa,

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