Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37498 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37498 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

sul ricorso proposto da:
COCCO PAOLO nato il 23/03/1953 a CAMPOBASSO

avverso l’ordinanza del 04/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 4.5.2017, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava
l’istanza con la quale Cocco Paolo chiedeva il differimento della esecuzione della
pena detentiva in espiazione o la sostituzione della stessa con la misura della
detenzione domiciliare. Il rigetto era basato sulla compatibilità dello stato di
salute del condannato con l’esecuzione della sanzione e sulla pericolosità sociale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Deduce che essa non tiene conto delle sue gravi condizioni di salute. Si duole del
mancato esame circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della
detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento allo condizioni fisiche del condannato, il Tribunale ha
attentamente analizzato le risultanze disponibili ed è pervenuto senza incorrere
in alcun errore di diritto ad affermare la compatibilità dello stato di salute del
Cocco con la sanzione de qua, nonché la persistente pericolosità sociale. Lo
sviluppo argomentativo della motivazione posta a supporto dell’ordinanza
impugnata, esauriente ed immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi
critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro
interpretativo. Il giudice del merito si è avvalso della relazione sanitaria del
21.4.2017 dalla quale si deduce che il condannato versa in discrete condizioni
sanitarie, sia fisiche che psicologiche.
Con riguardo alla pericolosità sociale, i gravi delitti oggetto di condanna
ne impedivano l’esclusione e conseguentemente la misura alternativa non poteva
essere concessa.
Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole
della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento
delle circostanze fattuali.
Di contro, il ricorso si limita a proporre valutazioni di elementi di fatto che
risultano espressamente già considerati dal Tribunale di sorveglianza o,
comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del
provvedimento.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
2

difensore del condannato, chiedendo un nuovo esame della citata ordinanza.

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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