Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37495 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37495 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

sul ricorso proposto da:
FORMOSO PIETRO nato il 18/01/1949 a VILLAFRATI

avverso l’ordinanza del 11/11/2015 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di
Palermo accoglieva parzialmente il reclamo proposto da Formoso Pietro avverso
l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Palermo datata 21.6.2016, e gli
concedeva 45 giorni di liberazione anticipata con riferimento al periodo 4.6.200911.02.2010.
Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, il difensore ha

cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 54 ord.
pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha accolto il reclamo per il periodo
sopra menzionato ma ha respinto la richiesta per il periodo pregresso in ragione
di alcune violazioni inerenti al periodo trascorso agli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve osservarsi che, in tema di liberazione anticipata, se è vero che la
valutazione della condotta deve essere frazionata per ciascun semestre, non può
escludersi la possibilità che tale valutazione venga estesa in negativo anche ai
semestri precedenti, qualora il condannato abbia mantenuto una condotta
particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar desumere la sua mancanza
di partecipazione all’opera di rieducazione per tutto il periodo precedente

(ex

multis: Sez. 1, Sentenza n. 11597 del 28/02/2013 – dep. 12/03/2013, Rv.
255406; Sez. 1, Sentenza n. 30299 del 30/03/2011 – dep. 29/07/2011, Rv.
250906; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996 – dep. 25/06/1996, Guillemet, Rv.
205176).
I principi summenzionati sono stati correttamente applicati dal Tribunale
di sorveglianza, il quale, nel rispetto del principio della valutazione frazionata, ha
riconosciuto, in primo luogo, il beneficio con riferimento al periodo 4.6.200911.02.2010, caratterizzato dal comportamento positivo del condannato.
Successivamente, i giudici si sono occupati del periodo pregresso – dal giorno 8.
11.2005 – osservando come lo stesso si sia caratterizzato per molteplici
violazioni della misura degli arresti domiciliari
In breve, il Tribunale ha logicamente ritenuto tali atteggiamenti idonei a
riverberarsi oltre che sul semestre interessato anche sul periodo anteriore, in
quanto dimostrativo di adesione solo formale al processo rieducativo.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
2

proposto ricorso per cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b), c), e),

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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