Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37494 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37494 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LATTUCA MAURIZIO nato il 30/05/1970 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 18/04/2017 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 18.4.2017, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Lattuca Maurizio tendente ad
ottenere l’applicazione della disciplina ex art. 671 cod. proc. pen. in ordine ai
reati giudicati con sentenze di condanna divenute irrevocabili.
Avverso la citata ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso
per cassazione lamentando violazione di legge, nonché manifesta illogicità,

e 671 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, quindi deve essere dichiarato
inammissibile.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la
verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione,
che può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare
meramente apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile
l’iter logico seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente
prive di coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere
oscure le basi giustificative della decisione.
Il ricorrente denunzia formalmente sia violazione di legge, sia generiche
carenze motivazionali, ma chiede in realtà la rilettura del quadro probatorio e il
riesame nel merito della vicenda processuale. Tale riesame è precluso in sede di
indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può
essere appurato se la struttura razionale della ordinanza impugnata abbia una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio
acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
Nell’ordinanza impugnata si evidenzia l’impossibilità di riconoscere la
continuazione poiché le violazioni oggetto dell’istanza benché omogenee (episodi
di rapina), sono state eseguite con modalità diverse e a distanza temporale di
oltre quattro mesi l’ultima rispetto alle altre.
Né le doglianze contenute nel ricorso sono in grado di dimostrare la
sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
In definitiva, deve riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata,
logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle
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contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.

censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione,
nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili
argomentazioni elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni
dell’istante anche riguardanti i profili accomunanti gli episodi.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non
essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte

colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PE ESID

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della

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