Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37492 del 22/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37492 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

Data Udienza: 22/02/2018

sul ricorso prgposto da:
DUMITRU HO )OR nato il 03/03/1987

avverso la sentenza del 31/03/2014 del TRIBUNALE di LATINA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

irv

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con sentenza emessa il 31 marzo 2014 il Tribunale di Latina condannò
Hodor Dumitru alla pena di euro 200 di ammenda in quanto responsabile della
commissione, in esecuzione di medesimo disegno criminoso, in Aprilia, il 6 ed il 24
dicembre 2009, di due contravvenzioni di cui all’art. 660 cod. pen.; e ciò previa
concessione di circostanze attenuanti generiche;

difensore, avvocato Romolo Mecozzi) contenente quattro motivi di impugnazione;
che con decreto emesso il 3 luglio 2017 il Presidente della Corte di appello di
Roma ha trasmesso a questa Corte il fascicolo d’ufficio «per competenza, trattandosi
di sentenza non appellabile»;
che la sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda è inappellabile (art.
593, comma 3, cod. proc. pen.) e, in applicazione del principio di conversione degli
atti di impugnazione, l’appello in questione è da convertire in ricorso per cassazione
(art. 568, comma 5, cod. proc. pen.); e ciò, a prescindere da qualunque analisi
valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore-ostativo o di
scelta deliberata (cfr. Cass. S.U., n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv.
220221);
che al momento della presentazione dell’appello

(recte,

del ricorso per

cassazione) l’avvocato Mecozzi non era iscritto nell’albo speciale della corte di
cassazione;
che il ricorso è dunque inammissibile per violazione dell’art. 613, comma 1, cod.
proc. pen., essendo irrilevante, ad evitare la pronuncia di inammissibilità, la
successiva iscrizione del professionista che il ricorso sottoscrisse nell’albo speciale
dei difensori abilitati al patrocinio avanti la corte di cassazione (in questo senso, cfr.
per tutte, Cass. Sez. 3, n. 19203 del 15 marzo 2017, Mezei, Rv. 269690);
che è appena il caso di precisare che alla regola secondo cui il ricorso per
cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non
iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso per cassazione ai sensi del citato art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
(giurisprudenza costante: cfr. comunque, per tutte, Cass. Sez. 3 n. 48492 del 13
novembre 2013, Scolaro, Rv. 258000; Cass. Sez. 4, n. 35830 del 27 giugno 2013,
Hasani, Rv. 256835);
che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare
d’ufficio (artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.) l’estinzione del reato per
prescrizione eventualmente verificatasi dopo l’emissione della sentenza in questa

che per la riforma di tale sentenza Dumitru propose appello (atto sottoscritto dal

sede impugnata (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 32 del 22 novembre
2000, D.L., Rv. 217266);
che dall’inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare in euro duemila, da versare alla Cassa delle ammende (art. 616 cod.
proc. pen.).
P.Q.M.

processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA