Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37489 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37489 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORMNANZA
sul ricorso proposto da:
BOIDACHE CATAIIN nato il 13/05/1975

avverso l’ordinanza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

t

Con ordinanza del 9.3.2017, la Corte di appello di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Boidache Catalin, con la
quale si chiedeva l’applicazione della disciplina ex art. 671 cod. proc. pen. in
ordine ai reati giudicati con diverse sentenze di condanna divenute irrevocabili.
Avverso la citata ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso
per cassazione lamentando violazione di legge nonché manifesta illogicità,

e 671 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, quindi deve essere dichiarato
inammissibile.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la
verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione,
che può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare
meramente apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile

l’iter logico seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente
prive di coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere
oscure le basi giustificative della decisione.
Il ricorrente denunzia formalmente sia violazione di legge, sia generiche
carenze motivazionali, ma chiede in realtà la rilettura del quadro probatorio e il
riesame nel merito della vicenda processuale. Tale riesame è precluso in sede di
indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può
essere appurato se la struttura razionale della ordinanza impugnata abbia una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio
acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
Nell’ordinanza impugnata si evidenzia l’impossibilità di riconoscere la
continuazione poiché: alcuni reati risultano commessi durante un arco temporale
troppo ampio – ben 12 anni di distanza – altri, invece, pur avendo identica natura
(rapine aggravate) e pur essendosi perfezionati a breve distanza temporale, non
sono frutto di deliberazione unitaria a causa delle diverse modalità di
realizzazione.
Né le doglianze contenute nel ricorso si mostrano in grado di dimostrare
la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.

In definitiva, deve riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata,
logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle
censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione,
nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili
argomentazioni elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni
dell’istante anche riguardanti i profili accomunanti gli episodi.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e

essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non

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