Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37483 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37483 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATOUAL ABDELLATIF nato il 01/01/1988

avverso l’ordinanza del 01/06/2017 del TRIBUNALE di TREVISO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 1.6.2017, il Tribunale di Treviso, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale Matoual Abdellatif aveva
chiesto l’applicazione della disciplina ex art. 671 cod. proc. pen. in ordine ai reati
accertati con diverse sentenze di condanna.
Avverso la citata ordinanza l’istante ha proposto ricorso per cassazione,
lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.

motivazione. Deduce il ricorrente, fra l’altro, che il Tribunale ha escluso la
continuazione perché solo alcuni reati sarebbero stati oggetto di condanna
irrevocabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, quindi va dichiarato inammissibile.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la
verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione,
che può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare
meramente apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile
l’iter logico seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente
prive di coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere
oscure le basi giustificative della decisione.
Il ricorrente denunzia formalmente sia violazione di legge, sia generiche
carenze motivazionali, ma chiede in realtà la rilettura del quadro probatorio e il
riesame nel merito della vicenda processuale. Tale riesame è precluso in sede di
indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può
essere appurato se la struttura razionale della ordinanza impugnata abbia una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio
acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
Nell’ordinanza impugnata si evidenzia l’impossibilità di riconoscere la
continuazione poiché: i reati risultano commessi a notevole distanza di tempo gli
uni dagli altri – ben sei mesi – i luoghi di commissioni dei fatti non coincidono, e
le modalità della condotta illecita sono differenti. Né le doglianze contenute nel
ricorso si mostrano in grado di dimostrare la sussistenza di un medesimo
disegno criminoso, anzi, le summenzionate censure risultano del tutto
inconferenti rispetto alle argomentazioni del giudice di merito.
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proc. pen., nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della

In definitiva, deve riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata,
logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle
censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione,
nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili
argomentazioni elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni
dell’istante anche riguardanti i profili accomunanti gli episodi.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e

essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non

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