Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37479 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37479 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GJINI EDI na o il 12/03/1974

avverso l’ordinanza del 03/03/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI, –

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 3 marzo 2017 il Tribunale di Firenze, in funzione di
giudice dell’esecuzione, in accoglimento di istanza a lui rivolta dal Procuratore della
Repubblica presso lo stesso Tribunale: ha revocato (art. 16, comma 4, del d.lgs. n.
286 del 1998) l’espulsione di Edi Gjini, alias Edi Carpuz, dal territorio dello Stato
disposta nei confronti di tale persona in sostituzione della pena di un anno e due
mesi di reclusione inflitta con sentenza, irrevocabile, emessa dallo stesso Tribunale il

che a fondamento di tali decisioni il Tribunale ha accertato che, dopo l’esecuzione
dell’espulsione, il condannato aveva fatto rientro in Italia prima del termine di
cinque anni decorrente dall’esecuzione dell’ordine di espulsione (art. 13, comma 14,
dello stesso decreto);
che per la cassazione di tale ordinanza, nella sola parte in cui con la stessa è
stato ordinato il ripristino della pena sopra indicata, Gjini ha proposto ricorso (atto
sottoscritto dal difensore) deducendo che il giudice dell’esecuzione, nel caso revochi
l’espulsione quale sanzione sostitutiva di pena infitta, non avrebbe il potere di
ordinare anche il ripristino della pena inflitta, potendo tale effetto conseguire ex lege
solo nel caso di rientro, entro dieci anni dall’espulsione, dello straniero espulso, nel
corso della detenzione, con decreto emesso dal magistrato di sorveglianza (art. 16,
comma 8, del d.lgs.);
che l’interpretazione propugnata dal ricorrente si connota in termini di alquanta
astrattezza e non coglie il senso di quanto disposto dal giudice dell’esecuzione,
risultando affatto evidente, alla luce del contenuto del dispositivo dell’ordinanza
impugnata, che questi non ha emesso, in tal guisa sostituendosi al pubblico
ministero (art. 656 cod. proc. pen.), alcun ordine di carcerazione dell’odierno
ricorrente per l’esecuzione della pena inflitta con la citata sentenza; essendosi
invece limitato, sia pure con terminologia giuridicamente impropria, al mero
accertamento dell’effetto di reviviscenza della pena dalla sentenza divenuta
irrevocabile inflitta; e ciò, in conseguenza della revoca dell’espulsione, con la stessa
sentenza ordinata in sostituzione della pena medesima;
che in tal guisa è stato dunque eliminato ostacolo (verificandosi il fatto previsto
dall’art. art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, il pubblico ministero ha solo il
potere di chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca della sanzione sostitutiva
dell’espulsione disposta con sentenza di condanna, non anche quello di emettere
ordine di esecuzione della sentenza medesima: in questo senso, cfr, per tutte, Cass.
Sez. 1, n. 38653 del 22 settembre 2004, Hallami, Rv. 229856) all’emissione
dell’ordine di esecuzione della pena medesima con sospensione contestuale
dell’esecuzione medesima, ove non preclusa dai fatti indicati nei commi 7 e 9
dell’art. 656 cod. proc. pen. (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.);

28 aprile 2009; ha ordinato «il conseguente ripristino della pena inflitta»;

che la manifesta inconducenza dell’unico motivo fatto valere dal ricorrente
determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso (art. 606, comma 3, cod.
proc. pen.) e da tale statuizione deriva la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in
euro duemila, da versare alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.

processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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