Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37478 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37478 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORM NANZA
sul ricorso prfflosto da:
DRIHMI ABDEL KARIM nato il 25/07/1936

avverso l’ordinanza del 03/03/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 3.3.2017, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale Drihmi Abdel Karim aveva chiesto
l’applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in
ordine ai reati giudicati con diverse sentenze di condanna divenute irrevocabili.
Avverso la citata ordinanza l’istante ha proposto ricorso per cassazione,
lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.

motivazione. Deduce che il Tribunale ha affermato apoditticamente l’inesistenza
dell’unico disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la
verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione,
che può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare
meramente apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile

l’iter logico seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente
prive di coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere
oscure le basi giustificative della decisione.
Il ricorrente denunzia formalmente sia violazione di legge, sia generiche
carenze motivazionali, ma chiede in realtà la rilettura del quadro probatorio e il
riesame nel merito della vicenda processuale. Tale riesame è precluso in sede di
indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può
essere appurato se la struttura razionale della ordinanza impugnata abbia una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio
acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
Nell’ordinanza impugnata si evidenzia l’impossibilità di riconoscere la
continuazione poiché dalla lettura delle summenzionate sentenze non emerge
alcun dato utile a ritenere l’attività di spaccio fosse svolta in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso preordinato al raggiungimento di un unico
obiettivo. Il giudice dell’esecuzione, peraltro, ha rilevato come, in una delle
sentenze citate, si rileva che per il condannato lo spaccio di stupefacenti, più che
inserirsi all’interno di una preventiva programmazione criminosa unitaria, era
diventato un vero e proprio stile di vita. Né le doglianze contenute nel ricorso si
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proc. pen., nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della

mostrano in grado di dimostrare la sussistenza di un medesimo disegno
criminoso.
In definitiva, deve riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata,
logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle
censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione,
nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili
argomentazioni elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni
dell’istante anche riguardanti i profili accomunanti gli episodi.

pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non
essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018

Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.

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