Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37477 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37477 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso prfflosto da:
BORDEIANU LAURENTIU nato il 13/09/1989

avverso l’ordinanza del 07/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso a le parti;
sentita la relEzione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 22/02/2018

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 7 giugno 2017 il Tribunale di sorveglianza di Torino
ha revocato, con effetto dal 23 aprile 2017, l’affidamento in prova al servizio sociale
di Laurentiu Bordeianu concesso con ordinanza dallo stesso Tribunale emessa il 18
ottobre 2016;
che per la cassazione di tale ordinanza Bordeianu ha proposto ricorso (atto da
lui sottoscritto) deducendo che la relativa motivazione sarebbe illogica e

che la motivazione della decisione impugnata è nel senso che: tale persona
stava espiando la pena inflitta dal Tribunale di Torino il 24 maggio 2013 per porto di
strumenti atti ad offendere e per lesioni personali gravi commessi nell’anno 2010; il
18 ottobre 2016 il condannato venne ammesso in prova al servizio sociale;
l’affidamento è iniziato il 3 marzo 2017 e tale persona è stata giudizialmente
autorizzata a permanere fuori dal proprio domicilio dalle ore 0,40 alle ore 11,30 di
ogni giorno per svolgere mansioni di panetterie; il 3 maggio 2017 è pervenuta dalle
forze dell’ordine segnalazione secondo cui l’affidato, in visibile stato di alterazione
alcoolica, aveva dapprima verbalmente minacciato due persone e, dappoi, le aveva
con violenza aggredite; tali condotte, poste in essere poco dopo l’inizio della prova,
evidenziano la permanenza nell’affidato, dopo la commissione dei reati oggetto di
condanna, di indole aggressiva e priva di controllo, indifferente alle prescrizioni
imposte, anche quanto al consumo di bevande alcooliche, con conseguente
mancanza di adesione al percorso di reinserimento sociale; tale indole aggressiva,
inclina all’abuso di bevande alcooliche e refrattaria a ogni tentativo di recupero, si
era del resto già manifestata prima dell’udienza camerale svoltasi avanti lo stesso
Tribunale di sorveglianza per la trattazione della domanda di affidamento in prova,
risultando il condannato essere stato denunciato il 2 agosto 2016 per partecipazione
a rissa aggravata, scoppiata per futili motivi in un bar sito nei pressi della di lui
abitazione;
che tale motivazione, solidamente ancorata a dati di fatto e dotata di logica
interna (il vizio di manifesta illogicità della motivazione è dal ricorrente solo
predicato), si sottrae alle censure del ricorrente, sollecitanti accertamenti relativi ai
fatti che hanno determinato la revoca, nel giudizio di legittimità non consentiti;
che il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle
ammende, che stimasi equo determinare nella misura di euro 2.000 (art. 616 cod.
proc. pen.).

P.Q.M.

contraddittoria per quanto nello stesso ricorso evidenziato;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

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