Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37474 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37474 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO GIUSE-PPE nato il 12/10/1967 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 19/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 19 dicembre 2016 il Tribunale di sorveglianza di
Napoli rigettò le domande del detenuto Giuseppe Russo per l’affidamento in prova al
servizio sociale o, in subordine, di ammissione alla semilibertà;
che per la cassazione di tale ordinanza Russo ha proposto ricorso (atto dal suo
difensore sottoscritto) contenente un motivo di impugnazione;
che, alla luce delle informazioni acquisite attraverso la consultazione del Servizio

uscito dal carcere il 30 maggio 2017 (l’ordine di esecuzione è stato sospeso dal
Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 30 maggio 2017, potendo egli accedere
a misure alternative alla detenzione);
che, invero, costituisce principio affatto costante nella giurisprudenza di
legittimità quello secondo cui l’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.,
richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere
connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità: esso deve dunque
sussistere non soltanto al momento della proposizione dell’impugnazione ma anche
al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una
effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del
giudice dell’impugnazione;
che, in tale ordine di concetti, è stata elaborata la categoria della “carenza
d’interesse sopraggiunta”, derivante dalla valutazione negativa della persistenza, al
momento della decisione, dell’interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta
meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta

medio

tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita dall’impugnante perché la
stessa ha già trovato concreta attuazione ovvero perché ha perso ogni concreta
rilevanza (cfr., sul punto, Cass. S.U., n. 10372 dei 27 settembre 1995, Serafino,
Rv. 202269; Cass. S.U., n. 20 del 20 ottobre 1996, Vitale, Rv. 206169; Cass. S.U.,
n. 6624 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691);
che, in conclusione: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza
di interesse sopravvenuta alla sua proposizione; per tale motivo, non sussistono i
presupposti richiesti dall’art. 616 cod. proc. pen. per la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria da versare alla cassa
delle ammende (in questo senso, cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3, n. 8025 del 25
gennaio 2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.

Informatico Penitenziario gestito dal Ministero della Giustizia, risulta che Russo è

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