Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37473 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37473 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORD1 NANZA
sul ricorso proposto da:
PASCARELLA GIANLUCA nato il 23/03/1983 a CASERTA

avverso l’ordinanza del 23/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Pacarella Gianluca ha chiesto l’annullamento del provvedimento di merito
indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli il 23.1.2017,
recante la ratifica del provvedimento di sospensione cautelativa emessa dal
Magistrato di sorveglianza e la revoca degli arresti domiciliari provvisori.
Nel ricorso per cassazione si deduce violazione di legge, sostenendo che

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dagli atti processuali emerge che, successivamente alla proposizione del
ricorso, il ricorrente ha terminato di espiare la pena detentiva inflittagli.
L’intervenuto esaurimento del rapporto esecutivo priva il ricorrente di un
interesse ad ottenere da questa Corte una decisione sul merito dell’impugnazione
proposta e, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., rende inammissibile il ricorso.
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità,
indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3,
cod. proc, pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa
delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv.
206168;

Sez.

U,

n.

7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv.

208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv.
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv.
234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

non sussistevano i presupposti per la suddetta revoca.

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