Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37473 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37473 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARRACANE GIOVANNA N. IL 26/04/1976
avverso la sentenza n. 437/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 07/05/2013
Considerato che:
Barracane Giovanna ricorre avverso la sentenza, in data 1 marzo
2012, della Corte d’appello di Bari, con cui è stata confermata la
condanna per il reato di cui agli artt. 633,639 c.p., e, chiedendone
l’annullamento, osserva che, è carente la motivazione;
il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
questa corte ha stabilito che “La
mancanza
nell’atto
di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 7 aio 2013
Il Coere estensore
Giov
Diotallevi
Sec
illogicità manifeste;