Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37472 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37472 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

ORDI NANZA
sul ricorso proposto da:
COVONE ANTONIO nato il 17/09/1973 a POMIGLIANO D’ARCO

avverso l’ordinanza del 13/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con decreto emesso, de plano, il 13 febbraio 2017 il Presidente del Tribunale
di sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibile il reclamo da Antonio Covone
(detenuto nella casa di reclusione di Oristano) proposto per la riforma dell’ordinanza
di rigetto, emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari, della domanda di tutela
compensativa da tale persona avanzata ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen.: e ciò sul
rilievo della mancata presentazione di motivi a sostegno dell’impugnazione, con

che per la cassazione di tale ordinanza Covone ha proposto ricorso (atto da lui
sottoscritto) indicando diffusamente i motivi di critica, in diritto, al provvedimento di
diniego di tutela emesso dal magistrato di sorveglianza;
che il ricorso è inammissibile in quanto la critica in esso contenuta, consistente
in confutazione della legittimità della decisione di rigetto della domanda ex art. 35ter ord. pen, adottata dal magistrato di sorveglianza, è affatto eccentrica rispetto
alla ragione (mancanza di motivi di impugnazione di ordinanza emessa dal
magistrato di sorveglianza) fondante la decisione contenuta nel decreto impugnato;
che da tale declaratoria derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma
di danaro alla Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare nella misura di
euro 2.000 (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.

conseguente impossibilità di valutare i punti e capi oggetto di censura;

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