Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37472 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37472 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DJUROVIC RADOSAN N. IL 09/01/1980
FUANNINO IVANO N. IL 28/03/1974
avverso la sentenza n. 6392/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 07/05/2013

Considerato che:
Djiurdovic Radosan e Filannino Ivano ricorrono avverso la sentenza,
in data 6 marzo 2012, della Corte d’appello di Milano, cha ha
parzialmente confermato la condanna per il primo in ordine al reato di
introduzione nello stato e detenzioe di armi da guerra e altro e per il
secondo per il reato di rapina e altro e ne chiedono l’annullamento;in
particolare il Filannino contesta la valutazione degli elementi posti a
base dell’affermazione della sua responsabilità, come le chiamate in

eccessivo inoltre l’aumento inflitto per la continuazione riconosciuta
tra i reati contestati.
Nelle more è pervenuta valida rinuncia dell’imputato Djiurdovic
Radosan al ricorso, (Cass. s.u., 21.7.92, caselli, 191180);
per quanto riguarda il ricorso proposto dal Filannino osserva la
Corte che in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà,
si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al
ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si
prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto
enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che,
pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003,
Elia ed altri, 229369; SU n ° 12/2000, Jakani, rv 216260), in particolare
con il vaglio operato nei confronti delle deposizioni dei coimputati e
delel intercettazioni ambientali, la cui attendibilità è stata valutata
in maniera approfondita, con spirito critico ed in modo esaustivo, (si
vedano in particolare le pagg. 28 e ss.) individuando logici riscontri
negli elementi probatori acquisiti.
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità dei ricorsi cui consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti da ciascun ricorso, si determina equitativamente in
Euro 500,00;

correità e il contenuto delle intercettazioni a suop carico; ritiene

PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della
somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 maggio 2013
Gio

liere estensore
D otallevi

Il 1 esidente
Sec

ibero Carmenini

Il C

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