Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37471 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37471 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAVERA OMAR nato il 09/11/1981 a ALGHERO

avverso la sentenza del 22/11/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 22.11.2016, la Corte di appello di Cagliari, in parziale
riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Sassari nei confronti di Tavera Omar, rideterminava in un anno e
quattro mesi di reclusione la pena inflitta per il reato di cui all’art. 75, comma 2,
d.lgs. n. 159/11.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto

Sostiene che la Corte di appello non esaminato la doglianza con la quale si
deduceva l’avvenuto decorso del tempo di sottoposizione alla misura di
prevenzione all’epoca dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, infatti, ha puntualmente esaminato la doglianza
sollevata nell’atto di appello e ha rilevato che era stato acquisito il
provvedimento del Questore nel quale la scadenza della misura era fissata al 10
agosto 2013, quindi ben quattro mesi dopo il fatto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186

del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

ricorso per cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

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