Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37471 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37471 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIVETTA ANTONIO MARIA N. IL 09/12/1951
avverso la sentenza n. 580/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

PIVETTA ANTONIO MARIA
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di proscioglimento ex art. 129 CPP e trascurando di valutare che
nella specie mancava il reato presupposto della ricettazione,
e che, in ogni caso, il delitto di falso era stato commesso successivamente alla cessione degli
assegni, sicchè tale reato non poteva integrare il reato presupposto della ricettazione;
2)-omessa ed illogica motivazione riguardo alla tesi difensiva per la quale l’unico soggetto
interessato alla falsificazione era il prenditore, Allevi , e pertanto, anche sotto tale profilo
mancava la prova del reato a carico dell’imputato Pivetta;
-in proposito si lamenta che nel capo di imputazione il reato presupposto viene individuato in
maniera apodittica ed alternativa, e quindi inidonea ai fini di una corretta e chiara accusa,
nonché inidonea ad evidenziare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo al
ricorrente;
3)-omessa motivazione riguardo alla pena , comminata in maniera eccessiva in violazione
dell’art. 133 CP, omettendo di considerare la possibilità di riconoscere l’attenuante dell’art.
648/cpv CP stante la mancanza di valore intrinseco degli assegni ricettati e negando
erroneamente le attenuanti generiche ;
4)-omessa ed illogica motivazione riguardo al diniego di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale mediante l’espletamento di una perizia calligrafica.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5)-Preliminarmente, va osservato che
il Difenske ha fatto pervenire istanza di rinvio
dell’udienza per legittimo impedimento, che però non può trovare ingresso in questa sede
atteso, che in tema di impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, è inapplicabile al
giudizio camerale di appello (nella specie avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato) la
disciplina dettata dall’art. 420 ter c.p.p. per l’udienza preliminare, considerato che, anche
successivamente all’entrata in vigore della 1. n. 479 del 1999 (di riforma del giudizio abbreviato)
e della 1. n. 63 del 2001 (attuativa dei principi del giusto processo di cui al novellato art. 111
cost.), la disciplina prevista per il giudizio di appello dal combinato disposto degli art. 443
comma 4 e 599 c.p.p. è rimasta immutata, con la conseguenza che, in tal caso, il rinvio è
consentito solo se sussista un legittimo impedimento dell’imputato che abbia chiesto di essere
sentito personalmente ovvero abbia, comunque, manifestato la volontà di comparire, secondo
quanto previsto, rispettivamente dall’art. 127 comma 4 e dall’art. 599 comma 2 c.p.p,
circostanze che non ricorrono nella specie. Cassazione penale, sez. VI, 24/05/2006, n. 23778
6)-Quanto a motivi di ricorso, il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione
già avanzati in sede di appello, lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte
territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicchè appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione ascritto al
Pivetta emerge dalle dichiarazioni del ricevente : Allevi, che ha affermato di averli ricevuti dal
Pivetta pagando il prezzo di € 4.000, dichiarazioni ritenute attendibili perchè sostanzialmente
confermate dallo stesso Pivetta, che ha ammesso di averli ceduti all’Allegri , anche se ha
negato di avere riscosso il prezzo, pur ammettendo che aveva la speranza “che Gianluca si
sarebbe poi mostrato in qualche modo riconoscente”;

CONSIDERATO IN FATTO

8)-Né assume rilievo la censura riguardo all’elemento oggettivo del reato, per inesistenza del
reato presupposto, atteso che anche al riguardo la motivazione risulta congrua allorché pone in
evidenza che gli assegni provenivano dai reati di truffa ovvero di falso, quest’ultimo reato
dimostrato dalla apposizione della falsa firma di traenza : Pradelli Andrea, soggetto inesistente;
9)-Va ricordato che l’affermazione di responsabilità in tema di ricettazione non necessita che
anche il reato cosiddetto “presupposto” debba essere giudizialmente acclarato. E cioè, bene è
riconosciuto il reato di ricettazione allorché sia stato accertato o, comunque, nel senso che le
cose acquistate, ricevute o, comunque, avute in possesso dai giudicabili provengano da azione
penalmente illecita, nessuna rilevanza attribuendosi all’identificazione del reato principale
(presupposto). Cassazione penale, sez. Il, 15/05/1991
10)-Le argomentazioni della Difesa riguardo all’epoca nella quale la predetta falsificazione
sarebbe stata operata attengono a valutazioni in fatto, alternative a quelle compiute dalla Corte
di appello che le ha attribuite al ricorrente, sicché risano inammissibili in questa sede, ove, con
riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla
affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato
le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. W. 12 giugno 2008, n.
35318 ,
11)-Ugualmente inammissibili le censure relative alla equivocità del capo di imputazione,
atteso che al riguardo la Corte di appello ha motivato come tale imputazione fosse chiara ed
idonea a consentire l’esercizio del diritto di difesa, conformemente al principio per il quale, il
decreto di citazione a giudizio è nullo per incertezza assoluta del fatto oggetto dell’imputazione
non nel caso della semplice “indeterminatezza” dell’imputazione, ma soltanto quando l’imputato
non sia stato di fatto posto in grado di intendere i termini concreti dell’accusa e di predisporre
un’adeguata difesa. Cassazione penale, sez. fer., 05/08/2010, n. 31407
12)-Così come risulta del tutto infondato il motivo sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria
avendo la sentenza impugnata posto in evidenza come il quadro probatorio a carico
dell’imputato fosse già completo sulla scorta della motivazione sopra richiamata, sicchè non
ricorreva l’esigenza di disporre la rinnovazione dell’istruzione, in conformità al principio per
il quale , la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere
eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua
discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, sicché non può essere censurata la
sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell’istruttoria dibattimentale
non si reputi necessaria. Cassazione penale, sez. II, 21/09/2010, n. 36276
13)-Anche riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata risulta non censurabile,
atteso che la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza
di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa riguardo alla pena ;

2

7)-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-al riguardo risultano del tutto prive di rilievo le censure sulle modalità di falsificazione degli
assegni posto che la Corte di appello ha messo bene in evidenza che l’imputato era in possesso
di assegni di provenienza delittuosa senza dare spiegazioni sulla sua provenienza, circostanza
quest’ultima ritenuta dalla giurisprudenza sufficiente per integrare la prova di una ricezione in
mala fede del bene.

14)-Così come, correttamente, è stata esclusa la ricorrenza dell’attenuante ex art. 648/c.
2 CP, per la quale si è fatto riferimento, alla gravità del fatto dimostrata dal numer
considerevole degli assegni e alla loro “altissima potenzialità offensiva ” il tutto in
conformità al principio per il quale, l’ipotesi della particolare tenuità del fatto, di cui
all’art. 648 c.p., comma 2, deve essere esclusa nel caso di ricettazione di moduli di
assegni, essendo questa strumentale al conseguimento di più consistenti profitti da
ottenere tramite la consumazione di altri reati. Cassazione penale, sez. II, 01/03/2011,
n. 9902
15)4 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p .p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitatívamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico entile

al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.
133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti
generiche , giacché a riguardo, si è richiamata la personalità dell’imputato per come
emergente dal certificato penale, circostanza quest’ultima certamente rilevante ed
idonea ai fini motivazionali.

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