Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37469 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37469 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIEMONTE ANTONIO N. IL 30/07/1984
avverso la sentenza n. 2385/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

PIEMONTE ANTONIO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di proscioglimento ex art. 129 CPP e trascurando di considerare che
l’uso di una pistola giocattolo esclude la ricorrenza dell’aggravante dell’uso dell’arma nella
rapina ove, come nel caso di specie, risultava evidente la natura inoffensiva dell’arma.
2)-omessa motivazione riguardo alla pena , comminata in maniera eccessiva in violazione
dell’art. 133 CP,
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Quelle
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicchè appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova della aggravante dell’uso di arma emergeva pacificamente in atti,
sicché anche se in ipotesi si trattava di arma giocattolo come sostenuto dall’imputato, andava
applicata la costante giurisprudenza sul punto ( Cass. SS UU 6.3.1992 n. 3394) ;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, avanzando l’ipotesi che l’arma
fosse ancora provvista del tappo rosso e che fosse comunque intelleggibile la completa
inoffensività, ma si tratta d motivi proposti per la rima volta in questa sede e comunque
inammissibili in quanto fondati su valutazioni alternative delle prove , mentre, con
riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla
affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato
le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale. sez. IV, 12 giugno 2008, n.
35318 ,
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata risulta non censurabile,
atteso che la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza
di primo grado, sicchè appare del tutto legittima la motivazione stesa riguardo alla pena ;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.
133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena.
-a tale riguardo si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato per
come emergente dai numerosi precedenti penali riportati.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex 16 c. .p. al pagamento delle spese del

1

CONSIDERATO IN FATTO

procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
I
Do

sidente
Libero Carmenini

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenic Gentile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA