Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37468 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37468 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SMURRO COSTANTINO N. IL 03/06/1971
avverso la sentenza n. 3335/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione non proponibili atteso che nel
giudizio di secondo grado vi era stata espressa rinuncia ai motivi relativi al motivo di
impugnazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto insistendo solo nel residuo
motivo di impugnazione relativo al riconoscimento dell’attenuante ex art 648 /co. 2 CP e
della riduzione della pena;
L’avvenuta rinuncia al primo motivo di appello rende inammissibile il motivo di ricorso
proposto in questa sede, avendo per altro la Corte di appello accolto il residuo motivo
proposto.
Solo per completezza di motivazione va osservato che la Corte di appello non si è sottratta
all’onere motivazionale anche riguardo al merito, osservando che l’imputato era stato trovato
in possesso del ciclomotore rubato senza offrire alcuna giustificazione circa la sua provenienza
e ricavando da tale dato la prova dell’elemento soggettivo del reato.
Tale motivazione non è censurabile perché priva di palese illogicità ed anche perché, in tema
di prova sull’elemento soggettivo del reato di ricettazione, risulta conforme al principio, per il
quale, in tema di ricettazione, la prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato e
cioè la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, può essere desunta da qualsiasi
elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il
comportamento dell’imputato, allorché questi ometta di fornire alcuna giustificazione del
possesso di un bene di provenienza da delitto e della sua provenienza.
Cassazione penale, sez. II, 03/04/2007, n. 23025
Tale motivazione risulta sufficiente in materia di elemento soggettivo ed anche comprensiva
degli argomenti necessari per escludere la ricorrenza della contravvenzione ex art. 712 CP.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
ra di consiglio, il 7 maggio 2013
Così deliber
Il
Il Consi
*dente
D
Libero Carmenini
Dott. D

delle spese

SMURRO COSTANTINO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606,10 co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di appello in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del reato;
-nella specie poteva ipotizzarsi, al più la contravvenzione ex art. 712 CP;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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