Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37467 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37467 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAIATI ARCANGELO N. IL 14/06/1955
avverso la sentenza n. 513/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

CAIATI ARCANGELO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° Co, lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di appello in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del reato
mancando gli stremi anche del dolo eventuale ;
-nella specie poteva ipotizzarsi, al più la contravvenzione ex art. 712 CP;
2)-omessa motivazione riguardo alla pena , comminata in maniera eccessiva in violazione
dell’art. 133 CP,
4)- prescrizione del reato;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
dei reati di ricettazione rinviene dalla mancanza di
argomentazione che la prova
giustificazioni circa la provenienza dei capi di abbigliamento con marchio contraffatto;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure riguardo alla motivazione , sostenendo la
plausibilità delle giustificazioni offerte riguardo all’acquisto di quei prodotti all’interno di un
centro commerciale da soggetto non meglio identificato, ma si tratta di interpretazioni e
valutazioni delle prove e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello che, de
tutto incisivamente, ha osservato come tale versione non era sostenuta documentalmente ed
appariva palesemente inverosimile;
Tale motivazione non è censurabile perché priva di palese illogicità ed anche perché, in tema
di prova sull’elemento soggettivo del reato di ricettazione, risulta conforme al principio, per il
quale, in tema di ricettazione, la prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato e
cioè la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, può essere desunta da qualsiasi
elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il
comportamento dell’imputato, allorché questi ometta di fornire alcuna giustificazione del
possesso di un bene di provenienza da delitto e della sua provenienza.
Cassazione penale, sez. II, 03/04/2007, n. 23025
Tale motivazione risulta sufficiente in materia di elemento soggettivo ed anche comprensiva
degli argomenti necessari per escludere la ricorrenza della contravvenzione ex art. 712 CP.
Anche riguardo a1 trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata risulta non censurabile,
atteso che la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza
di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa riguardo alla pena,
contenuta per altro in misura prossima ai minimi edittali.
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.
133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena.

CONSIDERATO IN FATTO

Il motivo sulla prescrizione è infondato in quanto non tiene conto della circostanza che, anche
alla luce della riforma del 2005, il reato di ricettazione non è ancora prescritto alla data della
presente decisione.

PQM
al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

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