Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37466 del 22/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37466 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO NEGRO ROBERTO nato il 04/08/1978 a PALERMO

avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 3.4.2017, la Corte di appello di Palermo, decidendo
quale giudice di rinvio, in riforma della sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Palermo il 17.12.2013, rideterminava in mesi quattro di reclusione
ed euro 300,00 di multa la pena finale irrogata a Lo Negro Roberto per i reati
ascrittigli (pena base mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato
più grave ex artt. 56 e 640 cod. pen., aumentata per la continuazione di giorni

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione rispetto al trattamento
sanzionatorio. Il ricorrente sostiene che non sia stato dato conto dei criteri scelti
per determinare la pena tra il minimo ed il massimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha fissato, in materia di trattamento
sanzionatorio, alcuni principi che è opportuno richiamare. È stato spiegato che,
in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al
di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata
motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di
adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133
cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scarannozzino,
Rv. 265283). Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di
merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano
indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito
della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod.
pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 – dep. 23/01/2014, Waychey e altri, Rv.
25841001).
Nel caso ora in esame, la motivazione del provvedimento impugnato è
coerente, immune da vizi logici. Infatti, La decisione del giudice di appello è
adeguatamente sostenuta da un discorso argomentativo lineare, in cui, ai fini
della nuova commisurazione della pena si fa riferimento ai criteri sia oggettivi
che soggettivi, segnatamente alle modalità dell’azione e alla personalità del reo.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
2

quindici ed euro 50 di multa per ciascuno dei restanti reati.

del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle

Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA