Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37466 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37466 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COTUGNO PASQUALE N. IL 30/11/1959
avverso la sentenza n. 3437/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 07/05/2013
CONSIDERATO IN FATTO
COTUGNO PASQUALE
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo ai motivi di appello e decisione
fondata su motivazione apodittica sia quanto al merito che quanto alla pena;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicchè appare del tutto legittima la sintetica motivazione stesa al riguardo
comprensiva comunque della indicazione degli elementi di prova emersi a carico
dell’imputato, rinvenienti dagli accertamenti di PG , nonché dall’accertamento del
possesso dei pezzi di autoveicolo provenienti da delitto, in assenza di ogni
giustificazione al riguardo;
Ugualmente congrua la motivazione sulla pena, in ordine alla quale sono state negate le
attenuanti generiche nonché l’ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio , in
considerazione dei “gravi e specifici” precedenti penali del Cotugno, motivazione
non censurabile in questa sede perché conforme ai principi di cui all’art. 133 CP.
Nel caso di sentenze di primo e secondo grado che concordino nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità e della pena (la
c.d. doppia conforme), l’ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice
d’appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte
dall’appellante. Pertanto, adempie all’obbligo della motivazione il giudice
dell’impugnazione che, a fronte di specifiche censure in ordine alla ricostruzione delle
circostanze fattuali del caso, esamini specificamente tali rilievi e di esprimere, in ordine
agli stessi, le doverose e logiche valutazioni , come avvenuto nella specie. Cassazione
penale. sez. IV, 12 giugno 2008, n. 35319
Per contro, i motivi di ricorso sono del tutto generici ed avulsi dalla specifica
motivazione impugnata, sicché collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. e
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
DEPOSITATA