Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37465 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37465 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIBAUDO ANI3ELO nato il 08/03/1980 a PIAZZA ARMERINA

avverso la seltenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 2.3.2017, la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma
parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 11.11.2014,
qualificava ai sensi dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 il capo “h” dell’imputazione
e, per il resto, confermava detta sentenza, recante la condanna di Ribaudo
Angelo per detto reato e per quello, descritto al capo “a”, di cui all’art. 75,
comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Il Ribaudo era stato notato dai carabinieri

di dimora, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione~
affidato a quattro motivi. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 75
d.lgs. 159/11, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), e); secondo il
ricorrente il fatto non sussiste, perché il Ribaudo aveva violato le prescrizioni per
recarsi in ospedale a causa di dolori al torace. Con il secondo motivo si deduce
difetto di motivazione e violazione di legge: il ricorrente ritiene le argomentazioni
dei giudici carenti. Con il terzo motivo si deduce la prescrizione del fatto
contestato. Con il quarto motivo si lamenta l’eccessività del trattamento
sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo del giudice di legittimità si dispiega in una valutazione
necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale

esistenza

della

motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito,
essendo preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata, nonché l’autonoma adozione di diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati
dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006 dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep.
27/11/2015, Musso, Rv. 265482)
Nel caso ora in esame, la motivazione del provvedimento impugnato è
coerente, immune da vizi logici. Il giudice di appello ha escluso la configurabilità
di una situazione di emergenza in base alle stesse informazioni fornite dal
personale sanitario, il quale aveva deciso di dimettere il Ribaudo
immediatamente.
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mentre, senza patente e alla guida di un’autovettura, si allontanava dal comune

Anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio deve essere
dichiarata inammissibile: è pacifico che il giudice di merito nel determinare la
pena può attingere ad una qualunque circostanza, oggettiva o soggettiva, idonea
a qualificare la personalità del colpevole o ad indicare la gravità del reato. Si può
parlare di vizio di motivazione soltanto nelle ipotesi in cui il giudice, on
affermazioni apodittiche, non dia conto delle ragioni poste alla base della sua
decisione. Tale situazione non è ravvisabile nel provvedimento in esame. L’iter
argomentativo in cui si snoda il ragionamento della Corte d’appello è infatti

aggravanti in base alla condotta dell’imputato e alle risultanze del casellario
giudiziario.
Per

completezza,

deve

notarsi

che

l’inammissibilità

originaria

dell’impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi,
impedisce la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione e, quindi,
non consente di pronunciarsi sulla prescrizione del reato, nonostante il tempo
trascorso durante la pendenza del presente giudizio di legittimità (Sez. 7, n.
6935 del 17/04/2015 – dep. 23/02/2016, Azzini, Rv. 266172).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

ineccepibile, laddove esclude la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle

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