Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37465 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37465 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MORO DOMENICO N. IL 27/04/1941
avverso la sentenza n. 1281/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

CONSIDERATO IN FATTO
DEJ,40R0 DOMENICO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo ai motivi di appello e decisione
fondata su motivazione apodittica;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la sintetica motivazione stesa al riguardo
comprensiva comunque della indicazione degli elementi di prova emersi a carico
dell’imputato, rinvenienti dagli accertamenti di PG , nonché dall’accertamento della
fittizietà del dedotto rapporto di lavoro, nel quale risultava un datore di lavoro privo
della disponibilità di terreni agricoli;
Nel caso di sentenze di primo e secondo grado che concordino nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità (la c.d. doppia
conforme), l’ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d’appello
risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall’appellante.
Pertanto, adempie all’obbligo della motivazione il giudice dell’impugnazione che, a
fronte di specifiche censure in ordine alla ricostruzione delle circostanze fattuali del
caso, esamini specificamente tali rilievi e di esprimere, in ordine agli stessi, le doverose
e logiche valutazioni , come avvenuto nella specie. Cassazione penale , sez. IV, 12
giugno 2008, n. 35319
Per contro, i motivi di ricorso sono del tutto generici ed avulsi dalla specifica
motivazione impugnata, sicché collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. e
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico entile

I esidente
i. ero Carmenini
4~i
I

CONSIDERATO IN DIRITTO

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