Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37464 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37464 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLIO CARLO N. IL 31/10/1959
avverso la sentenza n. 1940/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.
133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena, per la quale è stato confermato il
giudizio di congruità , posto che la gravità del fatto e la pericolosità dimostrata dai
precedenti penali , sono state correttamente ritenute ostative per una ulteriore
riduzione;
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013
Dott.

idente
ibero Carmenini

GALLIO CARLO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo alla quantificazione della pena che
andava contenuta nei minimi, attesa le condizioni soggettive dell’imputato.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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