Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37461 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37461 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALTIERI AGOSTINO N. IL 23/04/1958
NEVIERA ONOFRIO N. IL 16/11/1968
avverso la sentenza n. 2063/2002 CORTE APPELLO di BARI, del
30/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

ALTIERI AGOSTINO
NEVIERA ONOFRIO
Propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di proscioglimento ex art. 129 CPP e trascurando di valutare i motvi
di appello sulla qualificazione del fatto.
2)-omessa motivazione riguardo alla pena , comminata in maniera eccessiva in violazione
dell’art. 133 CP, rigettando illogicamente la richiesta di riduzione del trattamento
sanzionatorio.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorrenti ripropongono in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova del reato di tentata estorsione rinviene dalle dichiarazioni della
persona offesa , confermata da quelle dei testi Signorile e Buonanno;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento degli elementi
soggettivi ed oggettivi del reato nonché della qualificazione giuridica del fatto, che, essendo
immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, inammissibili in questa sede,
ove, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità
non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in
ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato
tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,
dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 12 giugno
2008, n. 35318 ,
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata risulta non censurabile,
atteso che la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza
di primo grado, sicchè appare del tutto legittima la motivazione stesa riguardo alla pena ;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.

133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena ;
-riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità degli imputati
nonché al metodo violento utilizzato.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

1

CONSIDERATO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno della somma di 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
Il
Doti

ente
Libero Carmenini

Il Consigliere Estensore
Dott. D
ico entile

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