Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37460 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37460 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:.
CHIARELLO DIEGO nato il 05/08/1966 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 22/12/2015 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso a.le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 22 dicembre 2016 il Tribunale di sorveglianza di
Palermo rigettò le domande del detenuto Diego Chiarello per la semilibertà, ovvero
l’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero ancora la detenzione domiciliare;
che a fondamento di tale decisione si afferma che: il detenuto sta espiando la
pena di sette anni e nove mesi di reclusione per avere commesso, «tra il 2004 e il

pena è per il 24 dicembre 2019; alla luce dei contenuti della relazione di sintesi sul
comportamento in carcere del ricorrente e degli altri dati acquisiti agli atti del
procedimento, è da ritenere affatto prematura la concessione delle richieste misure
alternative alla detenzione in carcere, in ragione del mancato inizio di processo di
revisione critica della propria, pregressa, condotta deviante, del deficit di realtà
condizionante le proprie relazioni sociali, della continua giustificazione di ogni azione
non conforme alla positiva immagine di sé che lo stesso detenuto ha;
che per la cassazione di tale ordinanza Chiarello ha proposto ricorso (atto dallo
stesso sottoscritto);
che il 22 febbraio 2018 ricorrente ha consegnato al direttore della casa di
reclusione Ucciardone di Palermo memoria (dallo stesso sottoscritta) contenente
motivi a sostegno della propria impugnazione;
che tanto il ricorso che la memoria si sostanziano nella narrazione
dell’esperienza detentiva del ricorrente, nell’affermazione della ingiustizia della
condanna da esso subita, nella critica in fatto dei contenuti dell’ordinanza
impugnata;
che il ricorso si caratterizza dunque per la violazione dei precetti di cui all’art.
606, lett. b), c), e), cod. proc. pen.; con conseguente manifesta inammissibilità
dello stesso;
che, per mero debito di ragione, si osserva che la motivazione dell’ordinanza è
in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini
dell’affidamento in prova al servizio sociale assume rilievo essenzialmente
l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un
ottimale reinserimento sociale, con la conseguenza che non configura ragione
ostativa la mancata ammissione degli addebiti, occorrendo piuttosto valutare se il
condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli (cfr., fra le più
recenti, Cass. Sez. 1, n. 33287 dell’Il giugno 2013, Pantaleo, Rv. 257001);
che, nell’ottica del richiamato prudente criterio di gradualità nella concessione
dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, rispondente ad un razionale
apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio
stesso del trattamento penitenziario (cfr. Cass. Sez. 1, n. 5689 del 18 novembre

2005», plurimi delitti di cui agli artt. 605, 609-bis e 610 cod. pen.; la scadenza della

1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794; Cass. Sez. 1, n. 27264 del 14 gennaio 2015,
Sicari, Rv. 264037), prima di ammettere il condannato a misure alternative alla
detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando sono emersi elementi positivi
nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario, con
giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle
informazioni assunte, un ulteriore periodo di osservazione, accompagnato da altri
esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle

commessi (quello di violenza sessuale) sia (come nella specie) quanto mai grave
(cfr. Cass. Sez. 1, n. 27264 del 14 gennaio 2015, Sicari, cit.; Cass. Sez. 1, n. 15064
del 6 marzo 2003, Chiara, Rv. 224029);
che in conclusione, il ricorso è inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc.
pen.);
che da tale declaratoria derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma
di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di
euro 2.000 (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.

prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se uno dei reati

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