Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37460 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37460 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STELLA ANTONIO N. IL 17/11/1981
avverso la sentenza n. 2481/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
Riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata risulta non censurabile, atteso che
la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di primo
grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa riguardo alla pena ;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.
133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena e di bilanciamento tra le
aggravanti e le attenuanti;
-riguardo alla pena si è proceduto ad una attenta disamina, che ha portato, per un
verso, al riconoscimento delle attenuanti generiche e, per altro verso, alla riduzione
della pena non nella massima estensione, a causa della intrinseca gravità del fatto.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità- anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
ente
ibero Carmenini

STELLA ANTONIO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione riguardo alla pena , comminata in maniera eccessiva in violazione
dell’art. 133 CP, rigettando illogicamente la richiesta di più favorevole trattamento
sanzionatorio.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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