Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37459 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37459 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOUGARE BOUBKRE N. IL 02/03/1986
avverso la sentenza n. 2877/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

MOUGARE BOUBKRE
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di proscioglimento ex art. 129 CPP e trascurando di valutare gli
elementi favorevoli all’imputato e tenendo conto solo delle dichiarazioni delle persone offese
prive di riscontri;
2)-omessa motivazione riguardo alla pena , comminata in maniera eccessiva in violazione
dell’art. 133 CP, rigettando illogicamente la richiesta di più favorevole bilanciamento delle
attenuanti generiche sulle aggravanti ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato rinviene dalle dichiarazioni
delle persone offese nonché dagli accertamenti di PG, dalle dichiarazioni dello stesso imputato
e dal rinvenimento della mattonella usata per l’aggressione ;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, inammissibili in questa sede,
ove, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità
non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in
ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato
tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,
dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. IV, 12 giugno
2008, n. 35318 ,
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata risulta non censurabile,
atteso che la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza
di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa riguardo alla pena ;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.

133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena e di bilanciamento tra le
aggravanti e le attenuanti;
-riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e
riguardo al giudizio di comparazione tra le circostanze si è fatto riferimento, sia pure
implicitamente, alla gravità del fatto , nonché ai precedenti penali dell’imputato.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

1

CONSIDERATO IN FATTO

inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

PQM
al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013

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