Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37458 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37458 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO DOMENICO nato il 07/02/1990 a BARI

avverso la sentenza del 08/05/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 22/02/2018

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari ha applicato a
Domenico (prenome) Giordano (cognome) la pena, da lui pattuita con il pubblico
ministero (art. 444 cod. proc. pen.), di dieci mesi di reclusione per la commissione
in Castellana Grotte, il 6 maggio 2015, del delitto all’art. 75 del d.lgs. n. 159 del
2011; e ciò, previa concessione di circostanze attenuanti generiche ritenute
equivalenti alla contestata recidiva;

sottoscritto dal proprio difensore), deducendo assoluta carenza di motivazione,
essendosi limitato il giudice a verificare la correttezza della qualificazione giuridica
effettuata dalle parti in sede di patteggiamento, senza fornire ulteriori elementi di
valutazione in ordine ai riscontri eseguiti per escludere la sussistenza delle cause di
non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
che secondo il meccanismo processuale dell’applicazione della pena su richiesta
delle parti l’imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena;
che, a fronte del patto fra le parti sul punto, il giudice ha il dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla dopo avere accertato che non emerga in modo evidente la sussistenza di
una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
che, pertanto, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione profili
oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché gli stessi risultano coperti
dall’accordo;
che nel caso di specie, la sentenza impugnata ha espressamente affermato che,
allo stato degli atti, non sussistevano i presupposti per un proscioglimento nel
merito (indicando da quali atti l’asserzione è desunta) ovvero cause di estinzione del
delitto contestato;
che, a fronte di tale accertamento, la deduzione del ricorrente è priva di
specificità, essendosi egli limitato a segnalare il dedotto vizio, senza indicare quali
fossero gli elementi acquisiti al processo da cui dedurre la sussistenza nel caso
concreto di una delle causa di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
che la motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U., n. 3 del 25 novembre 1998,
Messina, Rv. 212438);

che per la cassazione di tale sentenza Giordano ha proposto ricorso (atto

che il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle
ammende, che stimasi equo determinare nella misura di euro 2.000 (art. 616 cod.
proc. pen.).

P.Q.M.

processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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