Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37458 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37458 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARGENIO ALESSIA N. IL 01/03/1979
avverso la sentenza n. 2048/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 10/04/2015

RGN 47407/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 07/02/2013 la Corte di appello di Ancona ha confermato
la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione e
1.600,00 euro di multa inflitta il 03/12/2008 dal Tribunale di Ascoli Piceno alla
sig.ra AlessiwArgenit. riconosciuta colpevole, all’esito di giudizio abbreviato, del
reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenu-

eroina, divisa in 22 dosi preconfezionate; fatto commesso in Ascoli Piceno il
22/07/2008.

2.Ricorre per cassazione l’imputata articolando, per il tramite del difensore
di fiducia, i seguenti motivi.
2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il
malgoverno degli artt. 75, d.P.R. n. 309 del 1990 e 192, cod. proc. pen. e deduce, al riguardo, che in base alle prove assunte avrebbe dovuto essere ritenuta la
destinazione al consumo personale della droga rinvenuta in casa. La Corte di appello, prosegue, non ha interloquito sugli argomenti difensivi proposti con il gravame avverso la sentenza di primo grado.
2.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

3.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte di appello trae dal possesso casalingo di 22 dosi preconfezionate di
sostanza stupefacente, dalla disponibilità di una somma di danaro incompatibile
con la condizione di disoccupata dell’imputata, dal suo stato di tossicodipendenza, la conclusione, non manifestamente illogica, che la sostanza detenuta fosse
anche solo in parte destinata alla cessione a terzi per poter alimentare le proprie
esigenze.
L’imputata – che si limita a rivendicare un diverso esito processuale, ragionevolmente auspicabile a suo giudizio sulla scorta delle stesse prove – non allega, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, gli specifici argomenti
difensivi contenuti nell’atto di appello a suo dire negletti dalla Corte di appello e
propone a questa Suprema Corte una inammissibile lettura alternativa delle prove assunte.
La Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio giudizio alle valutazioni dei Giudici di merito. La natura “manifesta” della illogicità che vizia la motiva-

to, a fine di uso non personale, gr. 7.798 circa di sostanza stupefacente del tipo

zione costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di
cassazione di costituirsi regolatrice della logica.

5.Del tutto generico è il secondo motivo di ricorso perché la ricorrente si limita a recriminare la mancata applicazione di una pena ancor più mite deducendo di essere incensurata e in considerazione del modesto numero di dosi di stupefacente, pretendendo che questa Corte sovrapponga il proprio giudizio a quello
dei Giudici di merito che già si sono espressi in termini di modestia del fatto e

6.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere per gli stessi delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro
1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/04/2015

hanno contenuto la pena in termini prossimi al minimo edittale.

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