Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37457 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37457 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENTI GIOVANNI BATTISTA N. IL 28/05/1961
avverso la sentenza n. 6004/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GRUMELLO
DEL MONTE, del 19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Considerato:
VALENTI GIOVANI BATTISTA
ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, gli è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e,
chiedendone l’annullamento, deduce la violazione dell’art. 129 CPP, nonché
l’errata qualificazione del reato, e l’eccessività della pena .;

relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte
ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui
all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimitas, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129
succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.; avendo il
Gip ha motivato osservando che la prova della responsabilità dell’imputato e
la corretta qualificazione del reato, emergevano dalla risultanze istruttorie ed
in particolare dagli accertamenti di PG e dalla circostanza che l’imputato era
stato trovato in possesso del ciclomotore proveniente da furto; dando conto,
con tale motivazione, di avere escluso la possibilità di un proscioglimento ex
art. 129 cpp;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.

DEPOS1TAT

orna, li 7 maggio A13

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in

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