Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37456 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37456 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO
Data Udienza: 22/02/2018

CIRDJNANZA
sul ricorso pro:>posto da:
ARBAOUI MOHAfvlED nato il 20/12/l 9K: a SETTAT( MAROCCO)

avverso la sentenza del

12/06/201~~

del TRIBUNALE di PATII

dato avviso a’le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI; – – – . .

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con sentenza emessa il 12 giugno 2012 il Tribunale di Patti condannò
Mohamed Arbaoui alla pena di euro 60 di ammenda in quanto responsabile della
commissione, in Brolo, il 24 aprile 2007, della contravvenzione di cui all’art. 4,
secondo comma, della legge n.

110 del 1975; e ciò previa concessione di

circostanze attenuanti generiche e accertamento della circostanza attenuante
prevista dall’art. 4, terzo comma, della stessa legge n. 110 del 1975;
che per la riforma di tale sentenza Arbaoui propose appello (atto sottoscritto dal
difensore, avvocato Attilio Scarcella) contenente un motivo di impugnazione (atto
depositato il 7 dicembre 2012);
che con ordinanza emessa il 6 marzo 2017 l’adita Corte di appello di Messina ha
convertito in ricorso per cassazione l’atto contenente l’impugnazione (art. 568,
comma 5, cod. proc. pen.) sul rilievo che la sentenza di condanna alla sola pena
dell’ammenda è inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) ed ha ordinato la
trasmissione degli atti a questa Corte;
che tale decisione è da condividere; essendosi limitato il giudice di appello ad
accertare

che

l’impugnazione

era

stata

proposta

a

giudice

incompetente;

prescindendo, dunque, da qualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione di
parte, se frutto cioè di errore-ostativo o di scelta deliberata (cfr. Cass. S.U., n.
45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221);
che

al

momento

della

presentazione

dell’appello

(recte,

del

ricorso

per

cassazione) l’avvocato Scarcella non era iscritto nell’albo speciale della corte di
cassazione;
che il ricorso è dunque inammissibile per violazione dell’art. 613, comma l, cod.
proc. pen., essendo irrilevante, ad evitare la pronuncia di inammissibilità, la
successiva iscrizione del professionista che il ricorso sottoscrisse nell’albo speciale
dei difensori abilitati al patrocinio avanti la corte di cassazione (in questo senso, cfr.
per tutte, Cass. Sez. 3, n. 19203 del 15 marzo 2017, Mezei, Rv. 269690);
che è appena il caso di precisare che alla regola secondo cui il ricorso per
cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non
iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso ai sensi del citato art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (giurisprudenza
costante: cfr. comunque, per tutte, Cass. Sez. 3 n. 48492 del 13 novembre 2013,
Scolaro, Rv. 258000; Cass. Sez. 4, n. 35830 del 27 giugno 2013, Hasani, Rv.
256835);
che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare
d’ufficio (artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.) l’estinzione del reato per
prescrizione eventualmente verificatasi dopo l’emissione della sentenza in questa

a)

to

u

sede impugnata (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 32 del 22 novembre
2000, D.L., Rv. 217266)i
che dall’inammissibilità del

ricorso deriva la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare in euro duemila, da versare alla Cassa delle ammende (art. 616 cod.
proc. pen.).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.

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