Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37455 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37455 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KARI VALTER N. IL 15/05/1961
KARI SERGIO N. IL 01/05/1983
KARI DAMIZA N. IL 24/05/1984
avverso la sentenza n. 855/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATFO

Propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
sena considerare i motivi di proscioglimento ex art. 129 CPP ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorrenti propongono motivi di impugnazione del tutto generici;
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova del reato a carico degli imputati rinviene dagli accertamenti della
PG, in ordine all’abusiva occupazione.
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato , proponendo valutazioni generiche, sicché sono da ritenersi
inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento ,
nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàanche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013
Il Consigliere E ensore
Dott. D iGentile

Dott.

ente
o Libero Cannenini

KARI VALTER
KARI SERGIO
KARI DAMIZA

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