Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37454 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37454 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSONI MARIO N. IL 20/01/1951
avverso la sentenza n. 868/2006 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
20/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 07/05/2013
CONSIDERATO IN FATTO
ROS SONI MARIO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo all’omesso riconoscimento delle
attenuanti generiche e all’ eccessivo trattamento sanzionatorio;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato per genericità, omettendo di considerare la motivazione della
Corte di appello, correttamente fondata sul numero degli assegni di provenienza
furtiva ricettati dall’imputato e sui “numerosissimi”precedenti penali riportati;
motivazione congrua perché conforme ai criteri di cui all’art. 133 CP ed alle risultanze
processuali.
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi privi di specificazione: la
mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dì correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 comma 1 lett. c),
c.p.p., all’inammissibilità.Cassazione penale , sez. III, 19 ottobre 2006, n. 41287
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7. 5. 2013
Est nsore
Il Consi
Dott. D4J o A ntile
Dott.
P esidente
Libero Carmenini
CONSIDERATO IN DIRITTO